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Ticino Camera di diritto tributario 13.11.2014 80.2014.223

13 novembre 2014·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,598 mots·~13 min·2

Résumé

Procedura: tassazione d’ufficio, presupposti, reddito dell’attività lucrativa indipendente, rilevante discrepanza fra utile dichiarato e spese di mantenimento

Texte intégral

Incarti n. 80.2014.223 80.2014.230

Lugano 13 novembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 6 settembre 2014 contro la decisione del 20 agosto 2014 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

                                  A.   Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013, i coniugi RI 1 ed RI 2, dichiaravano di aver conseguito un reddito complessivo di fr. 37'309.- proveniente dalle rispettive attività lucrative indipendenti. L’utile del marito, di fr. 26'299.–, si riferiva alla ditta __________; quello della moglie, di fr. 11'010.–, alla ditta “arte e architettura RI 2”.

                                  B.   Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 25 giugno 2014, l’Ufficio circondariale di tassazione commisurava il reddito delle attività indipendenti in, rispettivamente, fr. 30'000.– per il marito e fr. 20'000.– per la moglie. La motivazione dell’autorità di tassazione era la seguente:

                                         Valori rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dai coefficienti d’utile media validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale.

                                         In modo particolare i redditi di entrambi i coniugi sono  stati adeguati tenendo conto di una disponibilità finanziaria insufficiente.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 giugno 2014, contestando l’aumento del reddito delle attività indipendenti, rispetto a quanto dichiarato. I reclamanti sostenevano che la contabilità semplice, da loro presentata, risultava completa ed estremamente dettagliata. Il loro reddito, seppur esiguo, cumulato con una diminuzione della sostanza di circa fr. 5'000.–, era stato sufficiente per coprire il loro fabbisogno.

                                         Con lettera del 30 giugno 2014, l’autorità fiscale richiedeva ai contribuenti ulteriori documenti e gli sottoponeva un calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale risultava un ammanco di fr. 15'581.–, invitandoli a presentare le loro osservazioni.

                                         In uno scritto del 7 luglio 2014 i reclamanti contestavano alcuni dati inseriti nel calcolo del dispendio ed indicavano un fabbisogno effettivo mensile di circa fr. 1’000.–. Il saldo negativo risultava coperto grazie al supporto finanziario ed ai prestiti di famigliari per un ammontare di fr. 8'000.–.

                                         Seguiva un’ulteriore richiesta di documenti (contratto d’affitto dell’appartamento, contratto per il posto barca, spese per il natante) datata 21 luglio 2014 alla quale i coniugi rispondevano tempestivamente, il 28 luglio 2014.

                                  D.   Con decisione del 20 agosto 2014 l’autorità fiscale respingeva il reclamo dei contribuenti, con la seguente motivazione:

                                         I contribuenti hanno presentato reclamo contro la notifica di tassazione intimata il 19 giugno 2014 contestando la rivalutazione del reddito aziendale effettuata dall'Ufficio di Tassazione.

                                         L'UT ha proceduto a rivalutare il reddito aziendale del marito e della moglie rispetto a quanto dichiarato, poiché dal calcolo sul dispendio, il quale mette a confronto le entrate monetarie e gli esborsi dell'anno in esame, le disponibilità monetarie sono carenti in considerazione del fabbisogno occorrente per vivere.

                                         Con lettera del 30 giugno 2014 l’UT ha sottoposto ai contribuenti il calcolo del dispendio dal quale risultava la liquidità insufficiente per coprire il fabbisogno necessario per l'esistenza.

                                         Nella risposta del 17 luglio 2014 i contribuenti hanno proceduto alla rettifica di alcuni dati del calcolo sul dispendio e hanno precisato, senza documentazione alcuna, che:

le spese mensili per la loro economia domestica sono pari a Fr. 1'000.–

hanno ricevuto supporto finanziario e prestiti per un importo stimato di Fr. 8'000.-.

                                         Dopo una nuova richiesta (21.7.2014) alla quale è stato dato seguito in data 28 luglio 2014, l'Autorità fiscale ha proceduto al riesame del calcolo sul dispendio non tenendo conto, nelle entrate, dell'importo di Fr. 8'000.–, in quanto non documentato.

                                         Anche dagli accertamenti eseguiti in questa sede risulta che i redditi dichiarati risultano chiaramente insufficienti, per coprire il fabbisogno d'esistenza.

                                         Tenuto conto di quanto precede l'UT non può che confermare la decisione di prima istanza.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ribadiscono di non concordare con i dati accertati dall’autorità fiscale e sostengono nuovamente che quelli dichiarati corrispondono alla reale situazione. Per quanto concerne in particolar modo il “supporto finanziario dai famigliari”, i ricorrenti producono dei giustificativi bancari che comproverebbero un versamento di fr. 5'000.– da parte della madre di RI 1. Contestano poi la stima del fabbisogno mensile su cui si è fondato l’Ufficio di tassazione, rilevando che gli sono sufficienti 1'000.– franchi.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

                                         1.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

                                         2.2.

                                         Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197).

                                         L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

                                   3.   3.1.

                                         Nella decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque definito il reddito da attività indipendente dei coniugi ricorrenti, rispettivamente, in fr. 30'000.– per il marito e fr. 20'000.– per la moglie, procedendo al confronto fra le entrate e le uscite del periodo fiscale, dal quale emergeva un ammanco di fr. 15'581.-.

                                         I ricorrenti hanno contestato il calcolo in questione, sostenendo che il saldo negativo del dispendio era di fr. 2'077.– e che, grazie al supporto finanziario ed ai prestiti dei famigliari, stimati per il 2013 in un totale approssimativo di fr. 8'000.-, avevano potuto coprire il loro fabbisogno.

                                         L’autorità fiscale non ha considerato queste donazioni nei propri calcoli poiché nessun giustificativo è stato prodotto.

                                         3.2.

                                         Pur avendo ritenuto che la dichiarazione effettuata dai ricorrenti non fosse corretta, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3). Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).

                                         3.3.

                                         I ricorrenti sostengono ancora con il ricorso che l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto basarsi sulla loro dichiarazione e sulla contabilità allegata alla stessa.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una rilevante discrepanza fra l’utile che emerge dai conti presentati e le spese di mantenimento del contribuente giustifica una tassazione d’ufficio (cfr. p. es. la sentenza del 23 novembre 2004 n. 2A.426/2004, in RF 60/2005 p. 441, consid. 2.3).

                                         Dal calcolo delle entrate e delle uscite trasmesso ai ricorrenti dall’Ufficio di tassazione il 30 giugno 2014 emerge che, considerando un fabbisogno per il sostentamento personale di due persone di fr. 20'000.–, vi era un ammanco di fr. 15'581.–. I presupposti per una tassazione per apprezzamento erano dunque dati.

                                         Anche senza voler ipotizzare che il conto economico presentato dal marito non includa tutti i ricavi, si può tuttavia ritenere che fra i costi che vi sono registrati ve ne siano anche alcuni perlomeno parzialmente privati. Si pensi alle spese telefoniche (per una linea fissa e due mobili) o a quelle per i viaggi e le trasferte (oltre fr. 3'300.–, prevalentemente per l’acquisto di benzina). Importanti sono del resto anche i costi legati alla permanenza negli __________, di due persone, in concomitanza con il convegno organizzato dal contribuente a __________ (oltre 5'000.– franchi per l’alloggio e circa 3'000 per il trasporto).

                                   4.   4.1.

                                         Da quanto precede è dunque scaturita la decisione di definire in via di apprezzamento il reddito dell’attività lucrativa indipendente di entrambi i contribuenti, portando l’utile del marito da fr. 26'299.– a fr. 30'000.– e quello della moglie da fr. 11'010.– a fr. 20'000.–.                                                        

                                         I ricorrenti hanno tuttavia contestato il calcolo delle uscite, rilevando, da un lato, di aver beneficiato di supporto finanziario e prestiti di famigliari e, dall’altro, di essersi mantenuti con 1'000 franchi al mese.

                                         4.2.

                                         Per quanto concerne il primo aspetto, dopo aver sostenuto durante la procedura di reclamo di non avere “a disposizione giustificativi in questo ambito” (cfr. la lettera del 7 luglio 2014 all’Ufficio di tassazione), gli insorgenti hanno prodotto con il ricorso due giustificativi di cassa del __________ di __________, che si riferiscono l’uno al prelevamento di fr 5'000.– da un conto intestato a __________ (madre del ricorrente) e l’altro al versamento dello stesso importo sul conto dei coniugi, un minuto dopo il prelevamento menzionato.

                                         I documenti prodotti per la prima volta con il ricorso provano solo che il 24 giugno 2013 vi è stato il versamento di 5'000.– franchi in contanti sul conto dei ricorrenti. La concomitanza del prelevamento della stessa somma dal conto della madre rende verosimile che si tratti degli stessi 5'000.– franchi. Tuttavia, non si conosce la causale del versamento. Il reclamo accennava genericamente a supporto finanziario e prestiti. Non è stato tuttavia prodotto alcun documento che giustifichi l’esistenza di una donazione o di un mutuo fra madre e figlio. Nella dichiarazione d’imposta dei contribuenti, d’altronde, non è stato indicato né un debito nei confronti di parenti né l’ottenimento di una donazione.

                                         In queste circostanze, non si giustifica di considerare fra le entrate del periodo fiscale tale importo, che non si può escludere che sia la controprestazione per una prestazione professionale. D’altronde, come pure sostenuto nel ricorso, vi sono numerosi versamenti in contanti sul conto dei ricorrenti, per i quali non si conosce la causale. Secondo i contribuenti si tratta sempre di prestazioni che rientrano nel “supporto finanziario” dei familiari, ma non vi è alcuna prova in tal senso.    

                                         4.3.

                                         Venendo alla commisurazione del fabbisogno mensile, l’Ufficio di tassazione lo ha stabilito secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (edizione 2009); secondo questo documento, infatti, il fabbisogno mensile minimo per una coppia sposata ammonta a fr. 1'700.–.

                                         La pretesa degli insorgenti, di aver sostenuto tutte le spese per la vita quotidiana con l’importo di 1'000.– franchi al mese appare semplicemente insostenibile. Già l’importo di 550.– franchi per il vitto non è realistico, considerando il tenore di vita di due professionisti che vivono ad __________. Neppure può essere seriamente presa in considerazione la somma di 100.– franchi al mese per l’abbigliamento di due persone, nelle condizioni dei ricorrenti.

                                         La stima intrapresa dall’autorità fiscale, basata come detto sul minimo vitale stabilito ai fini dell’applicazione del diritto delle esecuzioni e dei fallimenti, appare già prudenziale, tenuto conto dello status dei contribuenti.

                                         4.4.  

                                         Si potrebbe tutt’al più discutere sulla suddivisione fra i coniugi dell’importo aggiunto dall’autorità fiscale mediante la tassazione per apprezzamento. Potrebbe infatti essere attribuita una quota maggiore di tale importo al marito, che ha il reddito più elevato, in base alla stessa dichiarazione. La questione non merita tuttavia di essere approfondita, essendo i coniugi tassati congiuntamente.

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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