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Ticino Camera di diritto tributario 07.05.2015 80.2014.183

7 mai 2015·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,312 mots·~7 min·3

Résumé

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, non nascita di un figlio e trasloco

Texte intégral

Incarti n. 80.2014.183 80.2014.184

Lugano 7 maggio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

 RI 1  RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 21 luglio 2014 contro la decisione del 10 luglio 2014 in materia di IC e IFD 2012.

Fatti

                                  A.   RI 1, studente in scienze delle comunicazioni all’Università della Svizzera italiana, è coniugato con RI 2. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (il 6 marzo 2012) e __________ (il 30 dicembre 2013).

                                         Nella dichiarazione fiscale in esame, i coniugi esponevano unicamente un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 800.– e facevano valere deduzioni per un totale di fr. 8'890.–.

                                  B.   Con scritto del 30 dicembre 2013, inviato per posta semplice, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città invitava i contribuenti a presentare delle osservazioni in merito all’allegato calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2012, dal quale risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento, sottolineando che ogni rettifica apportata avrebbe dovuto essere debitamente comprovata.

                                         I contribuenti non davano seguito a tale richiesta, nemmeno dopo un richiamo del 5 marzo 2014, inviato per posta APlus.

                                  C.   Notificando loro la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 1° maggio 2014, allestita d’ufficio a causa della mancata collaborazione, l’autorità di tassazione aggiungeva ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 35'190.–, corrispondenti all’insufficiente disponibilità finanziaria riscontrata. Negava, inoltre, tutte le deduzioni fatte valere nella dichiarazione.

                                         Nella motivazione allegata, l’autorità precisava che la tassazione avrebbe potuto essere contestata solo con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo avrebbe dovuto essere motivato e accompagnato dai necessari mezzi di prova. L’autorità di tassazione spiegava inoltre che il reclamo con modalità e contenuti che non soddisfacessero i requisiti di legge, sarebbe stato dichiarato irricevibile e di conseguenza la tassazione allestita d’ufficio sarebbe diventata definitiva.

                                  D.   RI 1 impugnava la suddetta decisione solo l’8 luglio 2014, giustificando l’intempestività del suo reclamo con la nascita del secondo figlio e con “la perdita dei materiali di tassazione nel trasloco”. Nel merito contestava l’ammanco di liquidità, sottolineando in particolar modo di provvedere al sostentamento della famiglia grazie agli assegni integrativi e di prima infanzia e alla borsa di studio erogatagli dallo Stato.

                                         Con decisione del 10 luglio 2014, l’autorità di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo siccome tardivo:

                                         Nel caso in esame il reclamo è tardivo: è stato infatti consegnato alla posta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica di tassazione. Il ritardo non è dovuto ad uno degli impedimenti sopraindicati o ad altri motivi rilevanti. Per questo motivo il reclamo, tardivo, deve essere dichiarato irricevibile.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 giustifica nuovamente l’inoltro tardivo del reclamo con il trasloco e la successiva ristrutturazione del vecchio appartamento, aggiungendo poi di avere prestato servizio nella protezione civile dal 2 al 6 giugno. Nel merito ribadisce di essere uno studente universitario e di non avere mai lavorato “in nero”, osservando poi che la decisione contestata lo penalizzerebbe in modo pesante, poiché comporterebbe la richiesta di rimborso degli assegni percepiti nel periodo fiscale in discussione, oltre a un importante aumento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

Diritto

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sostenendone la tardività.

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT). L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

                                         2.3.

                                         Nel presente gravame, il ricorrente giustifica l’inoltro tardivo del reclamo con la nascita del secondo figlio e, soprattutto, con il trasloco e la successiva ristrutturazione del vecchio appartamento. Pur considerando che la nascita di un figlio possa comportare, almeno nei primi mesi, qualche difficoltà organizzativa e pur ammettendo che il contribuente sia stato particolarmente impegnato con il trasloco e la ristrutturazione del vecchio appartamento, simili argomentazioni non rientrano tra i motivi gravi e imprevedibili che giustificano la restituzione dei termini. In primo luogo, egli avrebbe senz’altro potuto redigere il reclamo in discussione sull’arco di più giornate o serate, così da poterlo spedire tempestivamente all’autorità di tassazione, senza dimenticare inoltre che un contribuente diligente avrebbe semmai potuto e dovuto incaricare una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti.

                                         Ancor più incomprensibile risulta l’accenno al servizio prestato nella protezione civile dal 2 al 6 giugno, se solo si pensa al tempo intercorso fra la decisione di tassazione e la sua impugnazione. A parte il fatto che il ricorrente aveva a disposizione l’intero mese di maggio per raccogliere la necessaria documentazione e redigere un reclamo non particolarmente impegnativo, va comunque sottolineato che il preteso corso di ripetizione, di soli cinque giorni, è iniziato quando il termine per impugnare la decisione di tassazione stava ormai per scadere.

                                         A ciò si aggiunga che l’insorgente ha completamente ignorato le richieste di informazioni e di documentazione, che l’autorità di tassazione gli ha indirizzato tra la fine del 2013 e il mese di marzo del 2014. La tassazione d’ufficio è stata intrapresa proprio in conseguenza dell’inosservanza dei suoi obblighi procedurali.

                                         2.4.

                                         La decisione con cui l’Ufficio di tassazione di Lugano Città ha dichiarato irricevibile il reclamo per inosservanza del termine legale è pertanto conforme al diritto. Ne consegue che alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito della tassazione contestata.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Vista la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

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