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Ticino Camera di diritto tributario 15.07.2014 80.2014.146

15 juillet 2014·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,148 mots·~6 min·3

Résumé

Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione da parte di una persona giuridica, pretesa negligenza dei precedenti amministratori per non aver consegnato ai nuovi le tassazioni dei periodi precedenti

Texte intégral

Incarto n. 80.2014.146

Lugano 15 luglio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 17 giugno 2014 contro la decisione del 28 maggio 2014 in materia di tassa di diffida e multa.

Fatti

                                     -   la __________ SA di __________ ha cambiato la propria ragione sociale in RI 1, come pure il proprio scopo e la sede (__________), con i nuovi statuti del 23 agosto 2013;

                                     -   non avendo ricevuto la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2012 entro il termine prorogato al 31 gennaio 2014, il 27 febbraio 2014 l’RS 1 (UTPG) ha richiamato la contribuente;

                                     -   con scritto del 28 febbraio 2014, quest’ultima ha affermato di poter riempire “seriamente” una dichiarazione solo per il periodo 2014, in quanto la società sarebbe stata “assunta, con il nuovo nome e azionisti, nell’agosto 2013”;

                                     -   il 10 marzo 2014, l’autorità di tassazione ha rammentato alla contribuente che, secondo il codice delle obbligazioni, un conto d’esercizio ed un bilancio devono essere allestiti alla fine di ogni esercizio annuale e l’ha quindi invitata a presentare la dichiarazione per i periodi 2012 e 2013, “alfine di evitare diffide, multe e tassazioni d’ufficio”;

                                     -   la contribuente ha risposto con scritto del 17 marzo 2014, nel quale ha osservato che non 2012 non esisteva ancora, “in quanto costituita solo nel novembre 2013”, e ha affermato di non aver nemmeno ricevuto il formulario per la dichiarazione;

                                     -   con lettera del 17 marzo 2014, l’UTPG ha replicato, ricordando che la società esiste dal 20 novembre 2007 e che il 27 agosto 2013 ha solo cambiato il nome;

                                     -   con decisione del 3 aprile 2014, l’UTPG ha diffidato la RI 1 ad inoltrare la dichiarazione d’imposta 2012, avvertendola che in caso contrario le avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali ed avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio;

                                     -   la contribuente ha interposto reclamo contro tale decisione il 14 aprile 2014, chiedendo all’UTPG di documentare di aver sollecitato il precedente amministratore a presentare la dichiarazione e postulando l’invio dei formulari per la dichiarazione come pure di copia delle tassazioni dei periodi 2010 e 2011;

                                     -   l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 28 maggio 2014, nella quale ha sottolineato di aver avvertito la contribuente delle conseguenze cui sarebbe andata incontro non presentando la dichiarazione d’imposta ed escludendo che “i disguidi sorti con l’ex amministratore” potessero essere “invocati quali validi motivi alfine di ottenere l’annullamento della diffida”;

                                     -   alla decisione l’UTPG ha allegato copia delle dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2010 e 2011 e delle relative decisioni di tassazione;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede l’annullamento della diffida e della multa disciplinare inflittale il 12 giugno 2014;

                                     -   nelle sue osservazioni del 25 giugno 2014, l’UTPG propone di respingere il ricorso contro la diffida, mentre comunica di aver annullato d’ufficio la muta disciplinare, notificata prima che la diffida fosse passata in giudicato. 

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   la presente decisione si confronta solo con la tassa di diffida e non anche con la multa disciplinare inflitta alla ricorrente il 12 giugno 2014: a prescindere dal fatto che l’UTPG ha comunicato nelle sue osservazioni al ricorso di aver annullato la multa in questione, contro la stessa sarebbe comunque stato dato diritto di reclamo allo stesso UTPG e non ricorso alla Camera di diritto tributario, come peraltro chiaramente indicato sulla decisione stessa;

                                     -   contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

                                     -   il ricorso, interposto nei termini dalla contribuente, è ricevibile in ordine;

                                     -   secondo l’art. 198 cpv. 3 LT, il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

                                     -   per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198 cpv. 4 LT);

                                     -   l’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.–;

.

                                     -   la tassa di diffida prevista dall’art. 198 cpv. 4 LT altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

                                     -   per quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;

                                     -   nel caso in esame, la contribuente ha ricevuto un richiamo per il mancato inoltro della dichiarazione il 27 febbraio 2014 ed ha poi avviato uno scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale, la quale le ha chiaramente fatto presente che l’avvicendamento fra amministratori e il cambiamento di ragione sociale non la esimeva dall’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta;

                                     -   l’eventuale circostanza che i precedenti amministratori non avessero consegnato ai nuovi i formulari per la dichiarazione e le decisioni di tassazione dei periodi precedenti non può certamente essere rimproverata all’UTPG, che ha comunque provveduto ad allegare alla decisione su reclamo i documenti richiesti, poi nuovamente inviati alla ricorrente dopo il ricorso; 

                                     -   in simili circostanze, non può certamente essere censurata la decisione dell’autorità fiscale di inviare all’insorgente una diffida, attribuendole un ultimo termine per adempiere i suoi obblighi procedurali, prima di infliggerle una multa;

                                     -   il ricorso è conseguentemente respinto;            

                                     -   tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       50.–

                                         per un totale di                                                       fr.    150.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

            __________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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