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Ticino Camera di diritto tributario 20.05.2014 80.2014.118

20 mai 2014·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·980 mots·~5 min·5

Résumé

Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, pretesa di ricevere prima le decisioni per i periodi precedenti

Texte intégral

Incarto n. 80.2014.118

Lugano 20 maggio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 8 maggio 2014 contro la decisione del 8 aprile 2014 in materia di tassa di diffida.

Fatti

                                     -   RI 1 ha ottenuto una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2012 fino al 30 settembre 2013;

                                     -   il 16 ottobre 2013 l’RS 1 lo ha richiamato;

                                     -   due ulteriori proroghe gli sono state concesse il 16 ottobre 2013 e il 2 gennaio 2014, l’ultima fino al 28 febbraio 2014;

                                     -   il 18 marzo 2014 l’autorità fiscale lo ha diffidato ad adempiere i suoi obblighi entro 20 giorni, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa disciplinare;

-con la diffida è stata messa a suo carico la tassa di fr. 50.–;

                                     -   il 4 aprile 2014, il contribuente ha interposto reclamo contro la diffida, lamentando di non avere ancora ricevuto il “conguaglio per gli anni 2010 e 2011” e definendo fastidioso che il cittadino debba “sempre rispettare le date, in caso contrario parte la diffida”, mentre “l’ufficio di tassazione può invece permettersi anni di ritardo”;

                                     -   il reclamo è stato respinto con decisione dell’8 aprile 2014, nella quale le motivazioni addotte non sono state ritenute giustificate;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente l’annullamento della diffida, lamentando di non avere ricevuto il conguaglio 2011 e rilevando di essere in attesa di una nuova stima della sua proprietà immobiliare.

Diritto          

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

                                     -   il ricorso è pertanto ricevibile in ordine;

                                     -   secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

                                     -   la legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);

                                     -   l’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che “per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−”;

                                     -   per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

                                     -   poiché, come già rilevato, nonostante che il termine per l’inoltro della dichiarazione sia stato prorogato tre volte, il ricorrente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2012, l’autorità fiscale non ha potuto far altro che diffidarlo, prima di infliggergli un’eventuale multa disciplinare;

                                     -   la semplice circostanza che al contribuente non sia ancora stata notificata la tassazione per il periodo fiscale precedente non basta ancora a giustificare un’inosservanza dei termini per l’adempimento dei suoi obblighi di collaborazione;

                                     -   non esiste infatti un diritto del contribuente a ricevere la decisione relativa al periodo precedente, prima di inoltrare la dichiarazione per il periodo successivo, tanto più che gli elementi imponibili sono diversi da un periodo all’altro;

                                     -   questa Camera ha del resto già avuto modo di decidere che è legittimo infliggere una multa disciplinare ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale, argomentando che non era ancora stata definita la tassazione dei periodi fiscali precedenti (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.2001.00085 del 14 settembre 2001 e 80.1997.132 dell'8 ottobre 1997);

                                     -   del resto, se il contribuente ha ottenuto diverse proroghe del termine per inoltrare la dichiarazione, chiaramente anche lo svolgimento del lavoro di controllo e di accertamento dell’autorità viene differito nel tempo;

                                     -   neppure l’argomento, sollevato per la prima volta con il ricorso, secondo cui il ricorrente starebbe aspettando la revisione della stima ufficiale di un suo immobile, giustifica una diversa soluzione: a parte il fatto che il contribuente avrebbe potuto perlomeno sottoporre la questione all’autorità fiscale prima della scadenza del termine, chiedendo eventualmente un’ulteriore proroga dello stesso, lo svolgimento della procedura di stima non influenza comunque direttamente la procedura di tassazione ed in ogni caso non impedisce di compilare la dichiarazione d’imposta con i dati a disposizione;

                                     -   la procedura di stima potrebbe del resto prolungarsi anche in misura rilevante, in caso di reclamo e ricorso contro la decisione dell’Ufficio cantonale di stima;

                                     -   visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 100.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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