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Ticino Camera di diritto tributario 29.07.2013 80.2013.75

29 juillet 2013·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,738 mots·~9 min·2

Résumé

Procedura: tassazione d’ufficio, requisiti di forma, diffida, indicazione delle conseguenze della mancata collaborazione, requisiti di motivazione del reclamo

Texte intégral

Incarti n. 80.2013.75 80.2013.76

Lugano 29 luglio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 26 febbraio 2013 contro la decisione del 7 gennaio 2013 in materia di IC e IFD 2011.

Fatti

                                  A.   RI 1, nato nel 1985, svolge la professione di “sviluppatore elettronico” alle dipendenze della __________ Sàrl di __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2011, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito dell’attività lucrativa dipendente di fr. 12'216.– e faceva valere spese professionali per fr. 13'016.–. Commisurava pertanto il reddito imponibile in fr. 486.–.

                                  B.   Con scritto del 26 settembre 2012, l’RS 1 si rivolgeva al contribuente, sottoponendogli un calcolo del dispendio, dal quale risultava “un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento” e lo invitava a prendere posizione; inoltre, gli chiedeva informazioni in merito al finanziamento della costituzione della __________ Sàrl e del successivo acquisto di 50 quote della stessa società.

                                         Il contribuente rispondeva con lettera del 15 ottobre 2012, nella quale sosteneva che le spese professionali effettivamente sostenute erano inferiori rispetto a quelle indicate nel calcolo del dispendio e che godeva dell’aiuto finanziario dei genitori per il proprio sostentamento. Quanto agli importi serviti alla costituzione della società (fr. 10'000.–) ed al successivo acquisto delle 50 quote (fr. 5'000.–), essi provenivano “da prestiti privati e risparmi”. 

                                  C.   Con decisione del 21 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2011 allestita d’ufficio. Rispetto alla dichiarazione presentata, aveva in particolar modo aggiunto “altri redditi” per fr. 26'000.–, facendo riferimento nella motivazione alle “osservazioni sul calcolo del dispendio trasmesso dalla scrivente autorità”.

                                  D.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 novembre 2012, nel quale lamentava che era stato aggiunto al reddito imponibile un “reddito fittizio” di fr. 26'000.–. A suo avviso, l’aggiunta di tali proventi sarebbe stato giustificata solo se anche le deduzioni per le spese professionali fossero a loro volta state aumentate a fr. 38'991.–.

                                         Con decisione del 31 gennaio 2013, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         A norma di legge e di una consolidata giurisprudenza, nella procedura di reclamo, spetta al contribuente comprovare le entrate servite al proprio sostentamento siccome determinate d’ufficio dall’autorità fiscale. Infatti, in una siffatta tassazione è invertito l’onere della prova.

                                         Nel caso di specie, il reclamante si limita a richiedere in deduzione delle spese sostenute per la propria attività lucrativa, dichiarata in ragione di fr. 13'500.– (spese fr. 35'481.–).

                                         Ovviamente il reclamo è respinto siccome non è stata portata alcuna prova delle fonti di sostentamento necessarie al suo dispendio 2011.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver conseguito altri redditi rispetto a quelli dichiarati. Spiega di essersi diplomato ingegnere presso la Scuola Universitaria Professionale di __________ e di aver poi costituito una società insieme ad un ex compagno di studi. Per quanto concerne il sostentamento, argomenta di avere un tenore di vita modesto e di avere beneficiato dell’aiuto dei genitori.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata ha di fatto dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente. È vero che l’Ufficio di tassazione ha affermato di respingere il reclamo; tuttavia, nella motivazione ha spiegato che nell’ambito della tassazione d’ufficio si verifica un’inversione dell’onere della prova e che il reclamante non ha portato la prova delle sue fonti di sostentamento. In tal modo, l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo, ritenendo non adempiuti i presupposti cui la legge subordina la contestazione di una tassazione d’ufficio.

                                         Si tratta pertanto di verificare se la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha considerato inammissibile il reclamo del contribuente, sia legittima.

                                   2.   2.1.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha qualificato la propria decisione come tassazione d’ufficio, per il fatto che il contribuente non aveva giustificato come era riuscito a far fronte al proprio sostentamento, alla luce del calcolo delle entrate e delle uscite sottopostogli durante la procedura di accertamento.

                                         Sotto diversi punti di vista, tuttavia, l’Ufficio di tassazione non si è conformato alle esigenze di forma che la legge prevede quando si tratta di intraprendere una tassazione per apprezzamento. Il rispetto di tali requisiti è tuttavia importante, soprattutto in considerazione delle conseguenze che ha per il contribuente una tassazione fondata su una valutazione anziché sull’accertamento degli elementi imponibili effettivi. 

                                         3.2.

                                         In primo luogo, la legge richiede che, prima di procedere alla tassazione d’ufficio, l’autorità abbia diffidato il contribuente. Quest’ultimo deve cioè essere chiaramente avvertito delle conseguenze che avrà la sua mancata o insufficiente collaborazione nell’accertamento degli elementi imponibili.

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione, nel corso della procedura di accertamento (26 settembre 2012), ha inviato al contribuente una lettera con cui lo ha invitato a presentare osservazioni in merito al calcolo delle entrate e delle uscite ed a documentare le modalità di finanziamento della costituzione della società e della successiva acquisizione di una quota di partecipazione nella stessa. Lo scritto in questione si limitava ad attribuire al destinatario un termine (fino al 15 ottobre 2012) e si concludeva con un ringraziamento “per la collaborazione”, senza invece fare alcun accenno alle eventuali conseguenze della mancata o inadeguata collaborazione. Né ulteriori indicazioni sono seguite all’invio, da parte del contribuente, della risposta a tale lettera (15 ottobre 2012). Al contrario, poco dopo aver ricevuto quest’ultima, l’Ufficio ha adottato la decisione di tassazione d’ufficio.

                                         Tale modo di procedere non è chiaramente conforme alle disposizioni sulla tassazione d’ufficio.

                                         3.3.                                                                         

                                         Ma c’è un altro aspetto che deve essere rilevato e che concerne la decisione stessa del 31 ottobre 2012.

                                         Il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).

                                         È evidente che, anche a questo riguardo, l’Ufficio di tassazione non si è attenuto ai dettami di legge. La decisione del 31 ottobre 2012 si limita ad affermare che essa può essere impugnata con reclamo entro 30 giorni, precisando che “la tassazione d’ufficio può tuttavia essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta” e che “il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova”. Nessun accenno alle conseguenze dell’inosservanza di tali esigenze è per contro reperibile.

                                         Se poi l’Ufficio di tassazione, ricevuto il reclamo del contribuente, avesse ritenuto che lo stesso non si conformava ai requisiti in questione, avrebbe ancora potuto invitare il reclamante a conformarvisi, prospettandogli le conseguenze dell’eventuale inottemperanza.

                                         Non avendo proceduto in tal modo, l’Ufficio di tassazione non poteva rifiutarsi di entrare nel merito del reclamo, invocando l’inversione dell’onere della prova che interviene dopo la notificazione di una decisione di tassazione d’ufficio. 

                                   4.   La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione conforme ai requisiti legali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 7 gennaio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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