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Ticino Camera di diritto tributario 04.03.2014 80.2013.56

4 mars 2014·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,345 mots·~7 min·3

Résumé

Deduzioni: figli a carico e agli studi, figli maggiorenni che percepiscono rendite per orfani e vivono nella stessa economia domestica con la madre

Texte intégral

Incarti n. 80.2013.56 80.2013.57

Lugano 4 marzo 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 15 febbraio 2013 contro la decisione del 16 gennaio 2013 in materia di IC e IFD 2011.

Fatti

                                  A.   RI 1, vedova, è madre di __________ (1989) e __________ (1992).

                                         Nella dichiarazione fiscale 2011, la contribuente faceva valere la deduzione di fr. 21'800.– per figli a carico e di fr. 3'800.– per figli agli studi.

                                         Notificandole la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 28 novembre 2012, l’RS 1 commisurava il suo reddito imponibile in fr. 81'400.– per l’IC ed in fr. 85'600.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar modo negato le deduzioni sociali, argomentando che le figlie __________ e __________ “durante l’anno 2011 avevano entrate sufficienti per far fronte al proprio fabbisogno (rendite per orfano di circa fr. 1'650 mensili a testa)”.

                                  B.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 dicembre 2012, nel quale contestava fra l’altro il mancato riconoscimento delle deduzioni sociali per il mantenimento delle figlie, adducendo che “se è vero che le figlie a seguito del decesso di [suo] marito ricevono delle prestazioni è pure da tenere in considerazione che le stesse sono ancora studentesse e che vivono presso il [suo] domicilio”. Secondo la reclamante, le loro entrate non bastavano a coprire le spese di studio e le altre spese.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 16 gennaio 2013, così motivata:

                                         A norma di legge e giurisprudenza sono considerati figli a carico quelli senza attività e senza mezzi finanziari. Le figlie sono ritenute economicamente indipendenti poiché beneficiano delle rendite per orfano che le permettono di fare fronte alle proprie necessità d’esistenza e non sono quindi a carico della qui reclamante.

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il riconoscimento della deduzione per figli a carico e di quella per figli agli studi. Ribadisce che a suo avviso le rendite percepite dalle figlie non garantiscono un tenore di vita tale da potersi considerare autonome.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).   

                                         Ora, per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.

                                         1.2.

                                         In una decisione del 29 maggio 2002 in materia di IFD, il Tribunale federale ha osservato che la concessione della deduzione per figli non è subordinata alla condizione che il contribuente ne assicuri in larga misura il mantenimento. Determinante è che contribuisca al suo mantenimento, che il figlio (maggiorenne) sia dipendente da questo contributo. Perché il contribuente abbia diritto alla deduzione sociale per figli è ancora necessario che i contributi annui raggiungano almeno l'importo della deduzione (Tribunale federale, 29 maggio 2002, 2A.536/2001, in RF 2002 p. 632; v. anche la sentenza del 4 febbraio 2014 n. 2C_516/2013 e 2C_517/2013, consid. 2.1).

                                         La dottrina è dello stesso avviso. La deduzione può essere concessa anche se il contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di mantenimento (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 20 ad art. 35, p. 871): occorre invece che i contributi annuali raggiungano almeno l’ammontare della deduzione (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 40 ad art. 213, p. 1451). Contrariamente al figlio minorenne, quello maggiorenne che prosegue nella formazione deve inoltre dipendere dal contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., n. 39 ad art. 213, p. 1450; Locher, op. cit., n. 31 ad art. 35, p. 873).

                                         1.3.

                                         Per la sola imposta cantonale, ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'200.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati".

                                         Per l’art. 11 cpv. 1 cifra 2 del Decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2011, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, è riconosciuta una deduzione di fr. 1900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono.

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, dalle informazioni agli atti risulta che entrambe le figlie percepiscono una rendita per orfani dell’AVS/AI ed una della cassa pensione per circa fr. 19'500.– ciascuna. Considerato il fatto che frequentano la Scuola __________ e che, come espressamente riconosciuto anche dalla ricorrente, risiedono nella stessa economia domestica della madre, si può senz’altro presumere che gli importi di cui beneficiano siano sufficienti a consentir loro il mantenimento.

                                         D’altronde, spetterebbe alla contribuente dimostrare di aver contribuito al mantenimento delle figlie con un importo pari almeno a quello della deduzione invocata, secondo il principio per cui il fisco è tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa). L’insorgente si è per contro limitata ad affermare apoditticamente di contribuire al mantenimento delle figlie, per i pasti, per l’acquisto del vestiario e per altre “normali spese di sostentamento”.

                                         2.2.

                                         In una recente sentenza, il Tribunale federale ha del resto negato la deduzione sociale al genitore di uno studente vallesano del Politecnico federale di Zurigo, che percepiva rendite per orfani e altri piccoli proventi per complessivi fr. 26'721.–. Secondo informazioni del Servizio borse di studio dello stesso Politecnico, i costi di mantenimento e di studio ammontavano mediamente a circa 23'000 franchi all’anno; inoltre, l’Alta Corte ha sottolineato che dai rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica le spese totali, per studenti che abitano fuori dalla casa dei genitori, oscillavano nel 2009 fra fr. 1'470.– e fr. 2'140.– al mese, con una media di fr. 1'870.– (cfr. la sentenza del 4 febbraio 2014 n. 2C_516/2013 e 2C_517/2013, consid. 2.2 e 2.3).

                                         Anche alla luce di questa pronuncia del Tribunale federale, la decisione impugnata appare difficilmente criticabile, se solo si considera che le figlie della contribuente non svolgono studi accademici e, soprattutto, abitano nella casa materna.

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    680.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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