Incarto n. 80.2013.50
Lugano 31 luglio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 febbraio 2013 contro la decisione del 7 gennaio 2013 in materia di multa.
Fatti
- non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011 entro il termine prorogato al 30 settembre 2012, l’RS 1, con decisione del 16 ottobre 2012 gli infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.–;
- il contribuente si rivolgeva all’autorità fiscale, con scritto del 30 ottobre 2012, redatto in lingua tedesca, sostenendo di essere stato informato da un’impiegata del Comune di __________ (__________) di essere esentato dal pagamento delle imposte in quanto beneficiario di prestazioni assistenziali;
- avendo considerato tale lettera come un reclamo contro la decisione di multa, con scritto del 2 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al contribuente invitandolo a presentare una traduzione in lingua italiana del reclamo, avvertendolo che in caso di inosservanza dell’invito sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- l’Ufficio di tassazione, con successiva decisione del 7 gennaio 2013, dichiarava irricevibile il reclamo, rilevando in particolare che, in difetto della postulata traduzione in italiano, non poteva fare altro che confermare la sua prima decisione;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, redatto in italiano, RI 1 ribadisce di essere stato informato da un’impiegata del comune di __________ (__________) di essere esentato dal pagamento dell’imposta in quanto beneficiario dell’assistenza sociale;
- nelle proprie osservazioni dell’11 febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il gravame, sottolineando in particolare che il contribuente non ha dato seguito alla richiesta dell’autorità fiscale di inoltrare la traduzione in lingua italiana del reclamo con la conseguenza che il medesimo è stato dichiarato irricevibile.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dal contribuente il 30 ottobre 2012, in quanto redatto in lingua tedesca e non in italiano;
- la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost. fed.);
- nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è tutelato anche dall’art. 70 cpv. 1 Cost. fed., secondo cui le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia;
- secondo la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava fra le libertà non scritte della Costituzione federale;
- nei rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è nondimeno limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- tali principi sono stati codificati nella Costituzione del 1999, soprattutto agli articoli 18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses limites, in Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, § 38);
- in particolare l’art. 70 cpv. 1 Cost. fed. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- sulla base di tale norma, i Cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;
- pertanto, l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso (o un reclamo) non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 la 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11 ottobre 1996 in re G.P.; v. inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147);
- ricevuto il reclamo, l’Ufficio di tassazione aveva segnalato il vizio al ricorrente e gli aveva attribuito contestualmente un termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- in effetti con lettera del 2 novembre 2012, l’ha avvertito del difetto del suo reclamo e gli ha attribuito un termine fino al 26 novembre 2012 per sanarlo;
- agli atti non risulta che il ricorrente abbia però dato seguito a tale scritto, ragione per cui la decisione di irricevibilità adottata dall’Ufficio di tassazione meriterebbe di essere confermata;
- il ricorrente ha tuttavia allegato al proprio ricorso copia di uno scritto datato 21 novembre 2012, indirizzato all’Ufficio di tassazione, in cui viene spiegato, in lingua italiana, che non gli è possibile pagare l’imposta per il 2011, in quanto beneficiario di prestazioni assistenziali, indicando come allegate due decisioni di accoglimento delle prestazioni assistenziali dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona, datate rispettivamente 24 maggio 2011 e 27 gennaio 2012;
- se tale scritto fosse pervenuto all’autorità di tassazione, potrebbe anche essere considerato una traduzione in italiano del reclamo, inviata entro il termine attribuito al reclamante dall’Ufficio;
- agli atti non risulta che l’Ufficio di tassazione abbia ricevuto il menzionato scritto, né d’altronde il ricorrente ha fornito la prova dell’avvenuto invio;
- non vale la pena peraltro invitare il ricorrente a fornire la prova dell’avvenuto invio della lettera in questione, poiché il ricorso non avrebbe comunque esito a lui favorevole;
- in effetti, nel controverso scritto, come peraltro anche nella lettera del 30 ottobre 2012 (in tedesco), considerata reclamo dall’Ufficio di tassazione, ed ancora nel ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente non contesta la legittimità della sanzione inflittagli dall’autorità di tassazione ed in particolare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione della multa disciplinare, ma si limita a sostenere di non poter pagare imposte per l’anno fiscale 2011, sottolineando in particolare di essere beneficiario di prestazioni assistenziali;
- ai fini della ricevibilità di un reclamo, fatta eccezione del caso particolare del reclamo contro una tassazione d’ufficio, non è necessario che il medesimo sia motivato ma è sufficiente che il reclamante esprima, almeno implicitamente, la propria volontà di attaccare la decisione (Messaggio sull’armonizzazione fiscale, FF 1983 III 1, 221; Zweifel, ad art. 132, N 18 s., in: Zweifel/Athanas, Kommentar DBG; Agner/Jung/Steinmann, Commentaire LIFD, ad art. 132, N 5; Meister, 152; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 18 ad art. 132 LIFD, p. 1275);
- nel caso in esame, come evidenziato, manca l’espressione di una tale volontà: piuttosto il contenuto del reclamo è riconducibile ad una domanda di condono dell’imposta e della multa, ai sensi degli articoli 167 LIFD e 146 LT;
- pertanto, anche nell’ipotesi in cui contribuente dovesse fornire la prova dell’avvenuto invio del menzionato scritto, il reclamo si rivelerebbe comunque irricevibile;
- alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, il ricorso è conseguentemente respinto;
- eventuali difficoltà finanziarie causate dal pagamento della multa disciplinare potranno semmai formare oggetto di una domanda di condono alla competente istanza;
- vista la situazione economica del ricorrente, eccezionalmente si rinuncia a porre a suo carico tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: