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Ticino Camera di diritto tributario 30.10.2013 80.2013.230

30 octobre 2013·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,477 mots·~12 min·3

Résumé

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, esigenze di motivazione, inosservanza, irricevibile, non diritto ad un termine di grazia

Texte intégral

Incarti n. 80.2013.230 80.2013.231 80.2013.232 80.2013.233

Lugano 30 ottobre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappresentati da RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 6 settembre 2013 contro le decisioni su reclamo dell’8 agosto 2013 in materia di IC e IFD 2010 e 2011.

Fatti

                                  A.   Nel corso della procedura di tassazione relativa ai periodi fiscali 2009 e 2010, con scritto del 29 agosto 2011, l’RS 1 si è rivolto a RI 1 ed alla moglie RI 2, chiedendo loro una serie di documenti, fra i quali attestazioni relative ai debiti privati ed agli interessi passivi, un’attestazione della Banca __________ in merito ad un conto, prova del pagamento di alimenti chiesti in deduzione e delle spese professionali fatte valere in relazione all’attività principale del marito (assicuratore) e a quelle accessorie. Inoltre, l’autorità fiscale ha indicato di aver appreso che il contribuente collaborava anche con lo __________) e gli ha chiesto le attestazioni dei compensi percepiti dall’inizio di tale attività fino al periodo fiscale 2010. Nei giorni successivi, RI 1 ha trasmesso all’Ufficio di tassazione l’attestazione della Banca __________, la prova del versamento degli alimenti, parte dei giustificativi delle spese professionali, il certificato di salario dello __________ ed ha affermato di non disporre di attestazioni bancarie relative agli interessi passivi. L’ulteriore documentazione, che sarebbe stata inviata nei giorni successivi, non è più pervenuta all’autorità fiscale.

                                         Con decisione del 24 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti le tassazioni IC/IFD 2009 e 2010. In quest’ultima, in particolare, ha aggiunto al reddito dell’attività principale e di quella accessoria le rifusioni spese ricevute, sicché i relativi importi sono passati, rispettivamente, da fr. 161'393.– a fr. 190'918.–, il primo, e da fr. 44'306.– a fr.  76'546.–, il secondo. Ha inoltre imposto lo stipendio ed i rimborsi spese, versati dallo __________ e non dichiarati.

                                  B.   Per quanto concerne il periodo fiscale 2011, ai contribuenti è stata inflitta una multa disciplinare di fr. 540.–, il 17 agosto 2012, per non avere inoltrato la dichiarazione d’imposta. Non avendo essi adempiuto ai loro obblighi neppure dopo la sanzione, l’Ufficio di tassazione, con decisione del 24 ottobre 2012, ha notificato loro la tassazione d’ufficio, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 182'700.– per l’IC e fr. 200'300.– per l’IFD. Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale ha indicato che, secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere impugnata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che l’eventuale reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed indicare i mezzi di prova. I contribuenti venivano altresì avvertiti che un eventuale reclamo non conforme a tali requisiti sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Il 10 dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha ricevuto dai contribuenti la dichiarazione d’imposta 2011 con gli allegati.

                                  C.   Il 25 gennaio 2013, RI 1 si è rivolto con una lettera all’Ufficio di tassazione, chiedendo di essere convocato per “discutere” delle tassazioni dei periodi fiscali 2009, 2010 e 2011.

                                         Con un ulteriore scritto del 28 maggio 2013, il contribuente ha comunicato all’autorità fiscale di avere appreso dal suo fiduciario che non risultava esservi alcuna pratica pendente presso l’Ufficio di tassazione. Premesso di essersi presentato all’Ufficio il 6 marzo 2013, di avere consegnato “tutta la documentazione richiesta” e di avere confermato di “accettare la tassazione 2009 ma non quella del 2010 e del 2011”, ha invitato l’autorità a “prendere contatto con il [suo] fiduciario, autorizzato mediante procura generale, per sbloccare finalmente le tassazioni 2010 e 2011”. Alla lettera era allegato uno scritto datato 22 novembre 2012, indirizzato all’autorità di tassazione, nel quale il mittente indicava di inoltrare “regolare reclamo” contro le tassazioni 2010 e 2011, aggiungendo che avrebbe inviato separatamente la dichiarazione 2011 “con tutti i documenti comprovanti il presente reclamo”.

                                         Il 17 giugno 2013, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al contribuente, avvertendolo di non aver ricevuto il reclamo datato 22 novembre 2012 ed invitandolo pertanto a documentare i motivi del ritardo oppure “l’avvenuto invio, entro i termini di legge, del reclamo datato 22 novembre 2012”.

                                         L’11 luglio 2013, il reclamante rispondeva, ammettendo di aver adempiuto i suoi obblighi in ritardo, per motivi di salute, ed affermando che “le tassazioni 2010 e 2011 sono state inoltrate, in particolar modo quella del 2011 è stata inoltrata nei termini del reclamo ai sensi della legge (come del resto confermato in occasione dell’appuntamento del 6.3.2013), tutta la documentazione a comprova è in vostro possesso”.

                                  D.   Con due decisioni dell’8 agosto 2013, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, con la seguente motivazione:

                                         Il contribuente alla lettera raccomandata datata 28 maggio 2013 allega una copia di un reclamo, datato 22 novembre 2012, contro la decisione di tassazione intimata il 24 ottobre 2012.

                                         Reclamo che non risultava agli atti dell’autorità fiscale.

                                         Con lettera datata 17 giugno 2013, inviata tramite Posta APlus, l’autorità fiscale ha richiesto la giustificazione del ritardo e/o l’avvenuto invio del reclamo entro il termine di 30 giorni.

                                         Con lettera di risposta (raccomandata dell’11 luglio 2013) il contribuente, dopo alcune osservazioni, chiede di essere convocato ma non presenta la documentazione attestante l’avvenuto invio, entro i termini di legge, del reclamo datato 22 novembre 2012.

                                         Tenuto conto di quanto precede e, in particolare, non essendo stato provato l’invio del reclamo entro il termine perentorio di 30 giorni previsto dagli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD l’autorità di tassazione conferma la tassazione di prima istanza.   

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano l’annullamento delle decisioni su reclamo ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del 22 novembre 2012. A loro avviso, la circostanza che l’Ufficio di tassazione abbia convocato il reclamante il 6 marzo 2013 non può che significare che aveva ricevuto il suo reclamo. Se l’autorità fiscale avesse ritenuto che le decisioni di tassazione erano passate in giudicato, non avrebbe infatti avuto ragione di tenere un’audizione del contribuente. Gli insorgenti ritengono pertanto che l’Ufficio di tassazione abbia violato il principio della buona fede, negando di aver ricevuto il gravame.

                                  F.   Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2013, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso. Ammette che l’audizione, richiesta da RI 1, si è tenuta il 6 marzo 2013, quando il ricorrente ha consegnato il reclamo datato 22 novembre 2012.

                                         I ricorrenti hanno replicato il 10 ottobre 2013.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti. A questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito della decisione di tassazione; essa deve limitarsi per contro a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dal contribuente.

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso della tassazione relativa al periodo fiscale 2011, l’autorità fiscale ha intrapreso una tassazione d’ufficio, non avendo i ricorrenti inoltrato la dichiarazione d’imposta.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono, in effetti, all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         2.3.

                                         Nella fattispecie, è controversa la tempestività del reclamo contro la decisione di tassazione. L’Ufficio di tassazione nega infatti di aver ricevuto lo scritto del 22 novembre 2012, con cui i ricorrenti avrebbero contestato le decisioni.

                                         Per quanto concerne la decisione relativa al periodo fiscale 2011, la questione evocata può anche essere lasciata aperta. Infatti, anche se si volesse ammettere che lo scritto del 22 novembre 2012 sia effettivamente stato inviato all’Ufficio di tassazione quel giorno, la decisione impugnata, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, dovrebbe comunque essere confermata.

                                         È infatti innegabile che il reclamo non adempisse i requisiti di forma stabiliti dalla legge, per contestare una tassazione d’ufficio. Sebbene con la decisione di tassazione fossero stati chiaramente avvertiti delle conseguenze cui sarebbero andati incontro se non si fossero conformati alle esigenze previste per la contestazione di una tassazione d’ufficio, i ricorrenti si sono limitati ad una generica contestazione, annunciando che avrebbero poi inviato la dichiarazione e la documentazione “separatamente”. In effetti, la dichiarazione d’imposta 2011 è pervenuta all’Ufficio solo il 10 dicembre 2012, quando ormai il termine di reclamo era abbondantemente scaduto.

                                         2.4.

                                         Proprio perché la decisione di tassazione del 24 ottobre 2012 conteneva già tutte le indicazioni e le avvertenze necessarie, ed in particolar modo prospettava l’irricevibilità del reclamo che non fosse stato motivato e non avesse dimostrato la “manifesta inesattezza” della decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione avrebbe potuto subito dichiarare irricevibile il reclamo, nell’eventualità in cui fosse stato inviato il 22 novembre 2012, constatando semplicemente che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti in questione, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata).

                                   3.   3.1.

                                         Per quanto concerne il periodo fiscale 2010, la tassazione è invece stata preceduta dall’inoltro della dichiarazione d’imposta. In tal caso, si tratta di verificare se sia legittima la decisione dell’Ufficio di tassazione, che si è rifiutato di entrare nel merito del reclamo per inosservanza del termine di trenta giorni previsto dalla legge. 

                                         3.2.

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 133 cpv. 1 LIFD; art. 192 cpv. 2 e 3 LT).

                                         L’onere di provare il momento in cui è stato interposto il reclamo è a carico del reclamante, mentre l’autorità di tassazione ha l’onere di provare che sia avvenuta l’intimazione della decisione di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 17 ad art. 133 LIFD, p. 1170 e giurisprudenza cit.).

                                         3.3.

                                         I ricorrenti riconoscono di non essere in grado di comprovare di aver inviato il reclamo, mediante una ricevuta postale. Sostengono tuttavia che il principio della buona fede imporrebbe di considerare avvenuta la prova, per il fatto che l’Ufficio di tassazione, il 6 marzo 2013, ha ricevuto in audizione RI 1, dopo che quest’ultimo aveva chiesto di essere convocato.

                                        L’argomento è di scarsa consistenza. L’autorità di tassazione ha effettivamente preso contatto con il ricorrente, per fissare un incontro, dopo che egli si era rivolto all’Ufficio, con una lettera del 25 gennaio 2013, chiedendo appunto di essere convocato “per discutere” delle tassazioni 2009/2010/2011. In questo breve scritto non si faceva alcun cenno ad un reclamo. Dalle osservazioni al ricorso, si apprende che solo durante il colloquio in questione, il contribuente avrebbe consegnato una copia della lettera datata 22 novembre 2012, sostenendo di averla inviata alla data indicata.  

                                         Contrariamente a quanto argomentano gli insorgenti, non è necessario ritenere che la mera circostanza che l’Ufficio di tassazione abbia ricevuto il contribuente per un colloquio imponga di concludere che i funzionari ritenevano pendente un reclamo. Del resto, tutto lascia supporre che si sia trattato di un incontro del tutto informale, tanto è vero che non è stato neppure redatto un verbale.

                                         Appare persino curioso l’atteggiamento dei ricorrenti nei confronti dell’autorità fiscale: le rimproverano malafede, accusandola addirittura di aver occultato il loro reclamo, e per far questo si fondano sul fatto che i funzionari hanno acconsentito a concedergli un incontro personale in ufficio. È difficile immaginare che, se l’Ufficio di tassazione non avesse dato seguito alla loro richiesta, avrebbero interpretato il diniego come un segno di buona fede dei funzionari in questione.

                                         3.4.

                                         Ne consegue che la decisione dell’autorità di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo per tardività, si rivela legittima.

                                   4.   Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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