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Ticino Camera di diritto tributario 09.05.2014 80.2013.12

9 mai 2014·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,585 mots·~8 min·4

Résumé

Prestazioni in capitale della previdenza: imposta annua intera, base imponibile, nessuna deduzione ammessa

Texte intégral

Incarti n. 80.2013.12 80.2013.13 80.2013.46

Lugano 9 maggio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso dell’8 gennaio 2013 contro le decisioni del 12 dicembre 2012 in materia di imposta annua intera IC/IFD e ricorso del 23 gennaio 2013 in materia di imposta annua intera comunale.

Fatti

                                  A.   Nel periodo fiscale 2011, RI 1, domiciliata ad __________, risultava esente da imposte, non avendo raggiunto il reddito minimo imponibile.

                                         Il 2 maggio 2011, in seguito al decesso di suo padre __________, la Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG le versava tuttavia una prestazione in capitale di fr. 63'822.–.

                                  B.   L’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con decisioni del 25 ottobre 2012, notificava alla contribuente la tassazione dell’imposta annua intera IC/IFD 2011 sulle prestazioni in capitale proveniente dalla previdenza. L’imposta dovuta era commisurata in fr. 1'276.– per l’IC e in fr. 110.– per l’IFD.

                                  C.   La contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’11 novembre 2012, nel quale lamentava di avere nel frattempo consumato l’intero capitale versatole dalla compagnia d’assicurazioni, investendolo per il suo fabbisogno e quello delle due figlie __________ e __________.

                                         Con lettera del 19 novembre 2012, l’autorità di tassazione invitava la contribuente a produrre la decisione della Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG e l’attestazione del bonifico postale o bancario, aggiungendo poi che la sua attuale situazione finanziaria era semmai motivo di condono delle imposte.

                                         Constatata la mancata risposta, con successive decisioni del 12 dicembre 2012, l’autorità respingeva il reclamo, riconfermando l’imposizione del capitale previdenziale “come da dati in possesso dell’ufficio”.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di essere esonerata dal pagamento dell’imposta annua intera cantonale e federale, sostenendo di avere consumato l’intero capitale per il suo fabbisogno e quello della sua famiglia.

                                         Con successivo ricorso del 23 gennaio 2013, RI 1 postula pure l’esonero dal pagamento dell’imposta annua intera comunale, nel frattempo intimatale dal Comune di __________.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

                                         Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung).

                                         1.2.

                                         Sono in particolare imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art. 21 cpv. 1 LT; art. 22 cpv. 1 LIFD). Fatta salva la disciplina transitoria dell’art. 204 LIFD, queste prestazioni sottostanno interamente all’imposta sul reddito (DTF 132 II 128, consid. 3.1).

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 38 cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente con un’imposta annua intera le prestazioni in capitale secondo l’art. 21 LT (vale a dire i redditi da fonti previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 cpv. 2 LT (vale a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l’attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lett. b LT). Secondo l’art. 38 cpv. 2 LT, l’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente; l’aliquota minima è del 2 per cento.

                                         L’art. 38 cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all’art. 38 LT, l’imposizione separata delle prestazioni in capitale secondo l’art. 22 LIFD (vale a dire i proventi da fonti previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute. Tali prestazioni includono, pur non menzionandoli esplicitamente, anche i “versamenti analoghi” (Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 6a ad art. 38 LIFD, p. 648). L’aliquota è calcolata secondo l’art. 38 cpv. 2 LIFD su un quinto della tariffa secondo l’art. 36 (vale a dire su un quinto dell’aliquota normale).

                                         2.2.

                                         In questo contesto, deve ancora essere ricordato il tenore degli art. 58 cpv. 1 LT e 48 LIFD. Le disposizioni in questione prevedono che l’imposta annua intera per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sia dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale i proventi corrispondenti sono stati conseguiti. L’art. 58 cpv. 1 seconda frase LT specifica poi che, se ne sono stati conseguiti diversi nello stesso anno fiscale, l’imposta è commisurata alla totalità dei proventi.

                                   3.   3.1.

                                         Venendo al caso in esame, la ricorrente non contesta l’imponibilità dell’importo di fr. 63'822.– in quanto tale, né tanto meno il suo assoggettamento all’imposta annua intera degli art. 38 LT e LIFD. Chiede però di poter dedurre dalla prestazione previdenziale quanto investito per il suo fabbisogno e quello delle due figlie, per un totale di oltre 61'000 franchi. Tra le spese elencate nella scheda prodotta dalla ricorrente figurano, per esempio, fr. 7'500.– per il rimpatrio del defunto padre con la Rega, fr. 20'260.– per l’acquisto di una nuova automobile __________,          fr. 2'150.– per altri acquisti (un tavolo, una bicicletta, un paio di sci e due computer), fr. 15'782.– per elettricità (!), fr. 8'258.– per cure dentarie ecc.

                                         3.2.

                                         Le argomentazioni della ricorrente sono prive di ogni fondamento per almeno due ragioni.

                                         Anzitutto poiché le prestazioni in capitale assoggettate all’imposta annua intera degli art. 38 LT e LIFD non ammettono alcuna deduzione. Se, per definizione, l’acquisto di prestazioni provenienti dalla previdenza non comporta spese particolari (deduzioni organiche), la dottrina unanime ritiene che le prestazioni in capitale non ammettano nemmeno deduzioni generali (anorganiche) o sociali (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 33 e 34 ad art. 38 LIFD, p. 630; Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la LIFD, Basilea 2008, n. 11 ad art. 38 LT, p. 581).

                                         In secondo luogo perché le spese elencate dalla ricorrente – o almeno la maggior parte di esse – costituiscono tipici costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (l’acquisto, per esempio, di una nuova autovettura, l’iscrizione a diversi corsi oppure l’eccessivo consumo di elettricità), che non sarebbero deducibili neppure nell’ambito del calcolo ordinario dell’imposta sul reddito (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD). La questione non merita tuttavia di essere approfondita ulteriormente, dal momento che la ricorrente è stata in ogni caso esentata da imposte per il periodo fiscale in questione, non avendo raggiunto il reddito minimo imponibile.

                                         3.3.

                                         Come già preannunciato dall’autorità di tassazione, le argomentazioni della ricorrente potevano tutt’al più giustificare un’istanza di condono. Gli art. 246 cpv. 1 LT e 167 cpv. 1 LIFD consentono, infatti, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo gli art. 246 cpv. 2 LT e 167 cpv. 2 LIFD, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all’autorità competente, vale a dire all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.

                                   4.   Discorso a parte merita infine il ricorso del 23 gennaio 2013 contro la decisione del Comune di __________, che si palesa, oltre che infondata, anche irricevibile.

                                         Secondo l’art. 299 LT, in materia di imposte comunali, possono essere impugnati dinanzi al Municipio (cpv. 1) e successivamente alla Camera di diritto tributario (cpv. 2) unicamente le decisioni di assoggettamento e i calcoli dell’imposta comunale. Nel caso in esame, per contro, oggetto di litigio è nuovamente la mancata deduzione delle postulate spese di oltre 61'000 franchi. La ricorrente non solleva alcuna censura in merito al suo assoggettamento all’imposta comunale né tanto meno contesta l’applicazione del moltiplicatore comunale all’imposta cantonale di base (art. 276 cpv. 2 LT), ciò che rende il suo ricorso non soltanto manifestamente infondato per quanto detto in precedenza, ma anche irricevibile per incompetenza di questa Camera.

                                   5.   L’esito dei gravami è quindi differenziato. Il ricorso dell’8 gennaio 2013 contro le decisioni su reclamo dell’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna è respinto; il ricorso del 23 gennaio 2013 contro la decisione del Comune di __________ è dichiarato irricevibile.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  Il ricorso dell’8 gennaio 2013 in materia di imposta annua intera IC/IFD è respinto.

                                         1.2.  Il ricorso del 23 gennaio 2013 in materia di imposta annua intera comunale è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -; -,.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2013.12 — Ticino Camera di diritto tributario 09.05.2014 80.2013.12 — Swissrulings