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Ticino Camera di diritto tributario 26.09.2012 80.2012.34

26 septembre 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·5,282 mots·~26 min·4

Résumé

Esenzione fiscale di persone giuridiche: pubblica utilità, associazione che organizza colonie estive, ricavi da locazione dell’immobile, attività subordinata

Texte intégral

Incarti n. 80.2012.34 80.2012.36

Lugano 26 settembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 13 febbraio 2012 contro la decisione del 13 gennaio 2012 in materia di esenzione fiscale.

Fatti

                                  A.   L’RI 1, costituita nel 1944 dall’Organizzazione Cristiano Sociale ticinese (OCST), è un’associazione senza fini di lucro ai sensi degli art. 60 ss. CC. Suo principale scopo è l’istituzione di centri di vacanza per bambini al mare e in montagna, che nel tempo si sono concentrati nell’unico immobile ancora di sua proprietà: la __________ a __________, in __________, dove organizza ogni anno due turni di colonie estive per ragazzi dai 6 ai 13 anni. L’art. 2 dello Statuto così si esprime:

                                         Scopo dell’Associazione è la cura e il miglioramento fisico, morale ed intellettuale dei fanciulli, specialmente di quelli appartenenti alle famiglie dei membri dell’Organizzazione cristiano-sociale e la creazione di istituti per favorire il godimento di vacanze a operaie e impiegati, nonché pensionati, anziani e invalidi.

                                         Per raggiungere lo scopo l’Associazione si propone la istituzione di Centri di vacanza climatici in montagna ed al mare, di creare case di cura e di vacanza e di prendere o favorire ogni altra iniziativa allo stesso intento.

                                  B.   Il Consiglio di Stato, con una decisione di principio del 21 novembre 1961, poneva l’associazione al beneficio dell’esenzione fiscale per le imposte cantonali sul reddito e la sostanza. Con una successiva decisione del 28 novembre 1977, l’allora Amministrazione cantonale delle contribuzioni concedeva pure l’esonero dal pagamento delle imposte di donazione e successione.

                                         Una nuova istanza di esenzione dal pagamento delle imposte sul reddito e la sostanza, presentata su espressa richiesta dell’autorità fiscale, veniva accolta con decisione del 25 febbraio 1988.

                                  C.   L’8 aprile 2009, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni comunicava all’associazione l’intenzione di riesaminare l’intera pratica, alla luce delle modifiche legislative intervenute con l’armonizzazione fiscale.

                                         Dopo approfondita istruttoria, con decisione del 10 settembre 2009, le negava il rinnovo dell’esenzione fiscale, rilevando in particolare che il centro montano di __________ era occupato un solo mese all’anno per colonie, mentre nel restante periodo veniva locata a gruppi, associazioni e privati, con modalità non dissimili a un’attività alberghiera e comunque con un tariffario e condizioni che attestavano una natura professionale della sua gestione.

                                  D.   L’RI 1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 ottobre 2009. Rilevava anzitutto di essere aperta a tutti e non solo ai figli di affiliati al sindacato OCST, di avvalersi della collaborazione disinteressata di molte persone e di essere sostenuta finanziariamente dal Cantone Ticino. Negava inoltre di gestire un’attività para-alberghiera a scopo di lucro, sostenendo in particolare che “il conseguimento di ricavi da affitto risulta a tutti gli effetti accessorio rispetto agli scopi statutari dell’Associazione”.

                                  E.   Con decisione del 13 gennaio 2012, la Divisione delle contribuzioni respingeva il reclamo, ponendo l’accento sul carattere prevalentemente economico dell’attività svolta dall’associazione: da una parte, gli introiti dovuti alla locazione della casa di vacanza a gruppi, associazioni e privati superavano le entrate percepite con le rette delle colonie estive e, dall’altra, i costi contabilizzati per gli stipendi erano sostanzialmente destinati a remunerare l’attività della segretaria e della custode nell’ambito della locazione a terzi. Per quanto concerne l’attività delle colonie estive, l’autorità sottolineava infine che i figli delle famiglie affiliate al sindacato OCST pagavano una retta inferiore, circostanza questa che deponeva a favore di un’attività con fini di mutuo soccorso.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’RI 1 postula nuovamente la concessione dell’esenzione fiscale sia in materia di imposta sugli utili e sul capitale sia in materia di imposta di successione e donazione.

                                         La ricorrente osserva preliminarmente che l’organizzazione delle colonie estive corrisponde alla sua attività principale, sia in termini di presenze giornaliere sia in termini di presenze nel periodo non scolastico. Aggiunge poi che il suo scopo ideale non emerge solo dagli statuti ma anche dall’analisi delle singole voci del conto economico. Anzitutto i due terzi dei ricavi provengono dalle rette familiari (in parte sussidiate dal Cantone) e dai contributi delle sezioni OCST, mentre solo la quota restante di un terzo deriva dalla locazione a terzi. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità fiscale, il custode e la segretaria esplicherebbero la propria attività in modo particolare per il periodo estivo delle colonie, senza dimenticare che le perdite riportate negli anni, per oltre 150'000 franchi, mal si concilierebbero con uno scopo lucrativo.

                                         Da ultimo, la ricorrente pretende di perseguire uno scopo non soltanto ideale ma anche di pubblica utilità, ponendo l’accento sulla cerchia fondamentalmente aperta dei destinatari delle colonie e sul carattere disinteressato ed altruista della sua attività, “esercitata anche con sacrifici di una certa importanza nell’interesse della collettività”.

                                  G.   Nelle proprie osservazioni del 21 marzo 2012, la Divisione delle contribuzioni propone, in via principale, di respingere il gravame e, in via subordinata, di accoglierlo limitatamente all’attività coloniale.

                                         L’autorità fiscale ribadisce anzitutto che l’attività predominante dell’associazione consiste nella locazione dell’immobile a terzi, applicando tariffe e condizioni che rispecchiano, di massima, l’offerta del settore. Contesta l’analisi del conto economico operata dalla ricorrente, rilevando in particolare che i ricavi conseguiti con la locazione dell’immobile superano le rette pagate dalle famiglie per il doppio turno di colonia estiva, senza dimenticare inoltre che l’attività di locazione si protrae durante gran parte dell’anno. Quanto ai costi del personale, ritiene poco plausibile che l’attività del custode e della segretaria sia limitata allo specifico periodo di colonia, aggiungendo infine che i contributi versati dalle sezioni OCST vanno caso mai a rafforzare il carattere di mutuo soccorso presente nell’associazione.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo gli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT, sono esenti dall’imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile (anche il capitale, per l’imposta cantonale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.

                                         Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali.

                                         1.2.

                                         Per quanto attiene all’imposta di successione e donazione, l’art. 154 cpv. 1 lett. d LT ne esenta le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in linea di principio quando un ente svolge un’attività durevole a favore di una certa cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in modo disinteressato.

                                         Devono quindi essere adempiute le seguenti condizioni:

·        lo svolgimento di un’attività che serve alla collettività o che risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della generalità della popolazione: secondo la Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, l’interesse che la comunità ritrae da una determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante dell’opinione pubblica. Importanti elementi a questo proposito sono i principi etici del diritto così come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle leggi e sentenze svizzere. Il bene comune può essere sostenuto attraverso attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici e culturali. L’assistenza sociale, l’arte e le scienze, l’insegnamento, il sostegno dei diritti dell’uomo, la tutela delle bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l’aiuto allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune;

·        il perseguimento dello scopo d’interesse generale deve essere disinteressato ed altruista, il che presuppone che l’ente non abbia un fine di lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d’una certa importanza a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico;

·        la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente garantito, dei beni devoluti a scopi d’interesse generale, quale corollario della pubblica utilità

                                         (cfr. sentenza CDT n. 80.98.26 e 80.98.55 del 3 dicembre 1998, in: RDAT I-1999 n. 7t).

                                         2.2.

                                         Le leggi fiscali vigenti affiancano allo scopo di pubblica utilità lo scopo pubblico.

                                         Secondo il Tribunale federale, tale nozione dev’essere interpretata in modo restrittivo, in considerazione del principio costituzionale della generalità dell’imposta previsto dall’art. 127 cpv. 2 Cost. (DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.3, con riferimento a: Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2004, n. 81 e n. 104 ad art. 56 LIFD). Un’esenzione legata al conseguimento di uno scopo pubblico è in linea di principio esclusa quando una persona giuridica persegue essenzialmente uno scopo lucrativo. È riservata un’esenzione fiscale (anche parziale) quando:

·        una persona giuridica di questo tipo è incaricata di assolvere compiti pubblici sulla base di un atto di diritto pubblico (per esempio la legge);

·        questo scopo pubblico è effettivamente adempiuto in modo concretamente verificabile;

·        la persona giuridica non distribuisce dividendi;

·        la persona giuridica è soggetta ad una determinata vigilanza della collettività pubblica;

·        il capitale proprio è destinato dagli statuti, in modo esclusivo ed irrevocabile, allo scopo pubblico

                                         (cfr. DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.3, con riferimento a DTF 127 II 113 consid. 6b; v. anche sentenza CDT n. 80.2007.163 del 3 febbraio 2009, in: RtiD II-2009 n. 8t consid. 2.1.).

                                         2.3.

                                         Dalla pubblica utilità e dallo scopo pubblico occore infine distinguere lo scopo ideale.

                                         In linea di principio, la nozione di scopo ideale si contrappone a quella di scopo di lucro. Si tratta dunque di un concetto più ampio rispetto a quello della pubblica utilità, che non presuppone lo svolgimento in modo disinteressato di un’attività per il bene generale della collettività (RDAT II-1993 n. 5t). Vi rientrano anche quegli enti che, pur fondandosi sul sacrificio finanziario dei propri membri, perseguono fini non necessariamente meritevoli di promozione, con l’intenzione di migliorare la condizione dei loro aderenti. È il caso, in particolare, delle associazioni, che si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei membri, ma che non mirano al bene di terzi.

                                         L’esenzione fiscale degli enti che perseguono scopi ideali era stata introdotta con un’apposita modifica della lett. l dell’art. 15 relativo alle imposte ordinarie e della lett. e dell’art. 120 relativo alle imposte di successione e donazione della legge tributaria del 1976, con effetto a contare dal 1° gennaio 1987: il Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto di concedere l’esonero anche a quegli enti che, quale attività principale, promuovevano gli interessi ideali specifici dei loro membri. Secondo le indicazioni contenute nel messaggio, beneficiavano allora della qualifica di associazioni a scopo ideale, fra le altre, le società sportive (calcio, tennis, aeroclub, ecc.), le società per il tempo libero (foto, cine e radioamatori, ecc.), le società amatoriali (canto, teatro, filodrammatica, carnevale, bande, ecc.) e le società locali (di quartiere, studentesche, ecc.).

                                         Con la revisione totale della Legge tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, il legislatore cantonale ha tuttavia sottratto dal beneficio dell’esenzione dalle imposte ordinarie gli enti con scopi ideali, attribuendo tale vantaggio unicamente alle persone giuridiche di pubblica utilità. Tali cambiamenti sono stati dettati dalla necessità di adeguare il diritto cantonale alla legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e alla legge federale sull’imposta federale diretta. Per contro, le imposte di successione e donazione non sono state oggetto di armonizzazione fiscale, ciò che ha permesso di mantenere l’esenzione delle persone giuridiche con scopi ideali (Barbuscia-Genini, Esenzione di persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di pubblica utilità, Deduzione delle devoluzioni, in: RtiD I-2008, p. 334).

                                   3.   3.1.

                                         Come esposto in narrativa, l’attività dell’RI 1, fondata nel lontano 1944 con l’intento di istituire centri di vacanza climatici in montagna e al mare a favore delle famiglie degli operai e degli impiegati, nonché di pensionati, anziani e invalidi, si è nel tempo concentrata nella gestione dell’unico immobile ancora di sua proprietà: la __________ di __________, in Valle __________. La struttura, completamente rinnovata agli inizi degli anni '90, può accogliere fino a 100 persone. Ubicata su due piani, dispone di camere doppie e camere a sei letti, di bagni e docce comuni, di una cucina moderna con self-service, di un refettorio, di un grande salone multiuso dotato di apparecchiature audiovisive e di un locale infermeria. All’esterno, si trova un parcheggio, un campo da calcio, una superficie prativa attrezzata con altalene e scivolo e un porticato coperto con calcetto e tavoli da ping-pong.

                                         Ogni anno, durante il mese di luglio, l’associazione organizza a __________ due turni di colonie per ragazzi dai 6 ai 13 anni che desiderano divertirsi e stare in compagnia. Durante il resto del tempo, il centro montano è invece locato a terze persone, specialmente a gruppi.

                                         3.2.

                                         Non v’è dubbio che l’organizzazione di colonie estive per bambini e ragazzi rientra tutt’oggi nell’interesse della collettività. Anzi, da qualche decennio costituiscono una tipologia di soggiorno sempre più richiesta dalle famiglie e dai giovani del Cantone. Le ragioni di questo successo risiedono probabilmente nell’eterogeneità delle proposte di colonia esistenti e nel costo del soggiorno, spesso assai più economico rispetto a una vacanza normale. Attualmente nel Canton Ticino oltre 60 enti organizzano turni di colonie estive: si tratta di Comuni, scuole, associazioni, fondazioni e gruppi di giovani. Ogni ente imposta le sue attività estive sui bisogni riscontrati, sui propri orientamenti e sulle proprie competenze professionali e umane. Così abbiamo in Ticino colonie per bambini, per adolescenti e per adulti (in questo caso persone in situazione di handicap), colonie integrate, colonie a contatto con la natura, colonie musicali e teatrali, colonie sportive, itineranti, camping, colonie per persone con disagi specifici (ad esempio obesità oppure handicap dell’udito), colonie organizzate per i domiciliati in un Comune specifico, e molte altre proposte diverse.

                                         Come accennato, il costo medio dei soggiorni estivi di vacanza contribuisce a rendere attrattive le colonie in Ticino. L’aumento delle famiglie monoparentali e delle famiglie con la necessità di un doppio reddito crea, infatti, il bisogno di trovare un luogo dove i ragazzi possono trascorrere le loro giornate durante le settimane di vacanze scolastiche. Le colonie diventano così un servizio, economico e di qualità, per le famiglie e, più in generale, per la società, oltre che un’importante esperienza di vita per i bambini e per i ragazzi che vi partecipano in qualità di ospiti e per i giovani che vi partecipano in qualità di monitori.

                                         3.3.

                                         Il Cantone Ticino, tramite la Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 (RL 5.4.3.1), promuove e coordina mediante la concessione di sussidi la costruzione, l’ammodernamento e l’ampliamento delle colonie di vacanza riconosciute, il finanziamento delle relative spese d’esercizio e, da ultimo, la formazione e il perfezionamento del personale. A tale scopo è stata costituita una “Commissione consultiva colonie”, composta dai rappresentanti dei Dipartimenti della sanità e della socialità, dell’educazione, cultura e sport e di enti, servizi e istituti che si occupano di colonie di vacanza.

                                         Conformemente a quanto disposto dagli art. 6a e 7 del Regolamento d’applicazione della Legge cantonale, ai fini del sussidiamento sono riconosciute le colonie estive che hanno una durata residenziale di almeno 14 giorni, un numero di partecipanti per turno di almeno 25 unità e personale dirigente, educativo e assistenziale in numero sufficiente e con requisiti professionali richiesti dall’attività svolta.

                                         Tornando al caso in esame, i due turni di colonia organizzati dall’RI 1 adempiono tutti i requisiti posti dalla legge cantonale, tanto è vero che il Cantone versa ogni anno un contributo finanziario stabilito a preventivo per giornata ponderata e ospite minorenne (art. 6 cpv. 3 della Legge cantonale). Ciò basta a confermare la tesi del perseguimento di uno scopo di interesse generale.

                                         Certo, a norma degli statuti, le quattro settimane di colonia sono prevalentemente indirizzate ai figli degli operai e degli impiegati affiliati al sindacato OCST. Ciò non toglie tuttavia che la cerchia dei destinatari rimane fondamentalmente aperta a tutte le famiglie, senza dimenticare inoltre che una larga fetta dell’opinione pubblica giudica positivamente le attività svolte a favore dei ceti meno abbienti, specie se l’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo e la realizzazione piena ed autonoma dei bambini dai 6 ai 13 anni e nel contempo promuoverne la salute fisica, intellettuale e affettiva, offrendo loro un luogo di vacanza protetto in montagna. Si aggiunga infine che il centro montano di __________ è pensato anche per le persone disabili e per i ragazzi che richedono attenzioni particolari. Ogni anno vegono per esempio ospitati alcuni ragazzi del Centro educativo per minorenni Von Mentlen, che durante la chiusura estiva della struttura non hanno la possibilità di trascorrere il tempo libero in famiglia (cfr. Relazione finale degli anni 2010, 2009 e 2008)

                                   4.   4.1.

                                         Come ricordato sopra, perché un’attività sia riconosciuta di pubblica utilità ai sensi degli art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT, occorre che il perseguimento dello scopo di interesse pubblico sia anche disinteressato. Il che significa che l’ente in questione deve agire in maniera altruistica, senza alcun fine di lucro e fondandosi sull’importante sacrificio dei suoi membri (Mettrau, L’exonération fiscale des institutions d’utilité publique, tesi, Losanna 1992, p. 118).

                                         4.2.

                                         Già lo si è detto, l’organizzazione delle due colonie estive di __________ si prefigge sostanzialmente un ruolo socializzante e d’incontro a favore di tutti i ragazzi, senza alcuna discriminazione di sorta.

                                         Certo, le statistiche annuali mostrano che più del 40% dei partecipanti sono figli di operai e di impiegati affiliati al sindacato OCST. Gli stessi beneficiano peraltro di una retta inferiore rispetto ai figli di non organizzati: fr. 320.– (già dedotto il sussisdio cantonale) i primi, fr. 420.– i secondi. Non si vede però in quale modo tali elementi possano condizionare la concessione dell’esonero fiscale. È anzitutto naturale che la ricorrente, costituita nel lontano 1944 dall’OCST e tutt’oggi aderente al sindacato, tenderà ad accogliere i figli di organizzati. È poi altrettanto notorio che il sindacato rappresenta una porzione importante della manodopera attiva nel Canton Ticino, che più di ogni altra profitta delle colonie e dei campi di vacanza estivi. Infine, le differenti rette si possono facilmente spiegare con gli importanti contributi che le sezioni professionali dell’OCST versano ogni anno all’associazione, di poco inferiori ai 100'000 franchi (fr. 98'781.– nel 2010, fr. 95'487.– nel 2009 e fr. 97'422.– nel 2008).

                                         Contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità fiscale, in nessun caso tali differenze permettono di concludere che i membri o le persone vicine al sindacato godono in modo esaustivo e privilegiato dell’attività coloniale della ricorrente, secondo il cosiddetto precetto del mutuo soccorso. Se così fosse, l’organizzazione delle due colonie estive di __________ non sarebbe certo sussidiata dall’autorità cantonale. D’altra parte, sia detto per inciso, gli enti che operano in Ticino nel settore dei soggiorni, delle colonie e dei campi estivi di vacanza adottano spesso rette differenziate tra domiciliati e non domiciliati, tra affiliati e non affiliati oppure ancora a seconda del reddito e a discrezione delle famiglie, senza che nessuno possa mettere in discussione l’interesse generale di tali iniziative a favore dei minorenni, dei giovani e delle famiglie ticinesi (cfr. Infovacanze 2012, prospetto pubblicato da Infogiovani e distribuito grazie alla collaborazione di Pro Juventute).

                                         4.3.

                                         Pure adempiuta è la condizione del sacrificio. Fatta eccezione per il custode della __________ e per la segretaria dell’associazione (peraltro impiegata solo a tempo parziale), tutte le persone che si prodigano per la buona riuscita del doppio turno di colonia (dalla direzione ai monitori, dal personale di cucina e sanitario agli ausiliari di pulizia) e tutti i membri del comitato – che nei restanti giorni dell’anno si occupano della gestione amministrativa e contabile dell’associazione e del suo immobile – esercitano le proprie attività a titolo gratuito, beneficiando se del caso di un rimborso spese.

                                         Se si aggiunge infine il sacrificio di chi ha messo a disposizione l’immobile di __________ e la sua mobilia, unitamente al fatto che l’associazione non distribuisce utili, dovendo anzi ricorrere ai sussidi cantonali e ai contributi delle sezioni OCST per far fronte alle spese d’esercizio delle due colonie estive, l’esistenza di un’attività disinteressata a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico non può essere messa in discussione (cfr. Mettrau, op. cit., p. 127 e 131).

                                   5.   5.1.

                                         Assodato che le due colonie estive organizzate dalla ricorrente perseguono un interesse pubblico in modo disinteressato e altruista, se ne deve concludere, a maggior ragione, che le stesse perseguono anche uno scopo ideale ai sensi dell’art. 154 cpv. 1 lett. d LT.

                                         Resta ora da verificare se l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale e dall’imposta di successione e donazione non sia tuttavia da escludere in ragione del fatto che la ricorrente, durante il resto dell’anno, gestisce il centro montano di __________ secondo criteri commerciali, mettendo a disposizione le camere e le diverse infrastrutture a gruppi, associazioni e privati con un tariffario e con modalità che rispecchiano, di massima, l’offerta del settore.

                                         5.2.

                                         Le persone giuridiche e gli enti che si prefiggono in primo luogo scopi di lucro non hanno di principio diritto all’esenzione fiscale, anche se svolgono parallelamente attività a scopo pubblico o di pubblica utilità (cfr. decisione TF n. 2C_383/2010 del 28 dicembre 2010, in: ASA 80 p. 207). Per contro, se l’attività orientata al conseguimento di un utile, considerata nel suo insieme, ha un mero carattere subordinato oppure se lo scopo pubblico o di pubblica utilità effettivamente perseguito supera manifestamente lo scopo lucrativo, nulla si oppone alla concessione dell’esenzione fiscale (StE 2000 B 71.63 n. 16; v. anche Urech, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 75 ad art. 56 LIFD, p. 701; Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 33 ad art. 56 LIFD, p. 817; Mettrau, op. cit., p. 132). In certi casi, l’attività economica è addirittura una condizione indispensabile per raggiungere uno scopo di utilità pubblica. Un istituto di educazione potrebbe, ad esempio, ricorrere ad un’azienda agricola o a un officina per apprendisti. Se questa attività economica riveste un’importanza secondaria rispetto all’attività altruistica, essa non esclude la possibilità di un’esenzione fiscale (cfr. Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, cifra II/3/b).

                                         5.3.

                                         L’associazione, come visto, è proprietaria della __________ di __________, dove ogni anno organizza, nel mese di luglio, due turni quindicinali di colonie estive per ragazzi dai 6 ai 13 anni. Per il restante tempo, la struttura viene prevalentemente locata a scuole montane, a stages di formazione per animatori, a gruppi di escursionisti di oltre Gottardo, a corsi per apprendisti, a campi scout, a gruppi giovanili, sportivi e musicali. I prezzi applicati dipendono dal numero di ospiti e dall’età degli stessi: un forfait di fr. 370.– per gruppi con meno di 24 persone, una tariffa giornaliera da fr. 14.– a fr. 18.– per gruppi più numerosi, escluse le spese per la pulizia e la biancheria da letto.

                                         Dall’esame dei conti dell’associazione emerge in particolare che i ricavi provenienti dalla locazione del centro montano a gruppi, associazioni e privati corrispondono mediamente al 30% delle entrate totali (fr. 79'931.– nel 2010, fr. 74'765.– nel 2009 e         fr. 84'318.– nel 2008). Certo, tali ricavi rappresentano una fonte rilevante e imprescindibile per la ricorrente, ma da un punto di vista meramente contabile assumono un’importanza secondaria rispetto alle entrate provenienti dall’organizzazione delle colonie estive, che comprendono non soltanto le rette pagate dalle famiglie, ma anche i sussidi cantonali e i già accennati contributi delle sezioni professionali dell’OCST, per un totale di fr. 191'052.– (nel 2010), di fr. 191'199.– (nel 2009) e di fr. 192'932.– (nel 2008). D’altra parte, il possesso e la gestione di sostanza immobiliare non deve di principio precludere la concessione di un’esenzione fiscale (Urech, op. cit., n. 76 ad art. 56 LIFD, p. 701). Nella fattispecie in esame, un’oculata gestione della __________ di __________ è per certi versi una condizione indispensabile al raggiungimento dello scopo principale della ricorrente, che rimane tutt’oggi l’organizzazione delle due colonie estive. Non si vede, infatti, come potrebbe l’associazione far fronte a tutte le ingenti spese di manutenzione e miglioria della struttura, di sua gestione e assicurazione, se l’edificio rimanesse vuoto per undici mesi all’anno.

                                         A tali considerazioni si aggiunga infine che non vi sono indizi per ritenere che gli introiti provenienti dalla locazione del centro montano siano in qualche modo utilizzati per perseguire interessi finanziari o di altra natura dell’associazione, dei suoi membri o di persone ad essa vicine. Anzi, dall’analisi dei bilanci e dei conti economici della ricorrente risulta che l’esercizio dell’attività coloniale e gli ammortamenti hanno generato negli anni importanti perdite, che nel 2010 superavano ancora i 130'000 franchi, ciò che lascia supporre che le entrate siano ancora oggi destinate al raggiungimento dello scopo d’interesse generale.

                                         5.4.

                                         Contrariamente a quanto sembra sostenere la Divisione delle contribuzioni, non si può certo sostenere che la locazione a terzi della __________ sia diventata l’attività principale dell’associazione, solo perché l’attività coloniale si esaurisce in due turni quindicinali all’anno. Premesso che la loro organizzazione richiede anche un importante lavoro di preparazione e di reportistica finale, le colonie di vacanza, per loro stessa natura, possono svolgersi durante un periodo chiaramente delimitato: la pausa scolastica estiva, che dura all’incirca dieci settimane ogni anno. Visto in quest’ottica, il doppio turno di colonia corrisponde al 40% del periodo utile. Come sottolineato dalla ricorrente, tale percentuale è inoltre destinata ad aumentare se si considerano le presenze giornaliere di un intero anno: nel 2008, per esempio, quelle legate al doppio turno di colonia rappresentavano ben il 44% delle presenze dell’anno. Ma non solo. Il breve periodo di funzionamento annuale delle colonie di vacanza costituisce da sempre un limite oggettivo per tutti gli enti che operano in questo particolare settore, posto al centro della già citata Legge cantonale sul promovimento ed il coordinamento delle colonie di vacanza, ove si pensi appena che nel relativo messaggio del 17 dicembre 1973, il Consiglio di Stato così si esprimeva:

                                         Tali sussidi appaiono giustificati, considerato il breve periodo del funzionamento annuale delle colonie, rispettivamente di introito delle rette, e la necessita di situare l’ammortamento del capitale investito entro breve periodo.

                                         Negare oggi la concessione dell’esenzione fiscale sulla base della limitata attività coloniale della ricorrente, equivarrebbe di fatto a cancellare o perlomeno attenuare gli sforzi fatti dal Cantone a favore di tutte le colonie di vacanza riconosciute. Per quanto concerne inoltre lo specifico caso della ricorrente, il solo fatto che il doppio turno di colonia sia tutt’oggi riconosciuto dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani dimostra indirettamente che la sua attività principale è sempre rimasta quella coloniale, mentre la locazione a terzi orientata al conseguimento di un utile, seppure estesa su undici mesi, non può che assumere in questo contesto un carattere subordinato.

                                         5.5.

                                         Nemmeno gli ulteriori argomenti sollevati dall’autorità fiscale sono convincenti.

                                         Di nessuna rilevanza sono anzitutto i costi del personale impiegato nell’associazione. Certo, la locazione a terzi del centro montano rende necessaria un’attività amministrativa per iscrizioni, pagamenti, ricezione e consegna dei locali, anche al di fuori del periodo estivo. In assenza di elementi contrari, questa Camera non ha tuttavia motivo di dubitare che le due colonie rappresentino il culmine del lavoro sia per la custode che per la segretaria dell’associazione. Nel gravame qui in esame, la ricorrente ha in particolare posto l’accento sull’attività di quest’ultima, spiegando che la stessa lavora a ritmo ridotto durante i mesi da ottobre a marzo “mentre viene impiegata a tempo pieno, svolgendo anche ore straordinarie, nel periodo estivo, ovvero al momento dell’apertura ufficiale delle iscrizioni dei bambini” (cfr. ricorso, p. 7). Anche da questo punto di vista, appare quindi evidente che la gestione economica della __________, considerata nel suo insieme, ha un mero carattere subordinato rispetto a quella coloniale.

                                         Quanto al principio della neutralità concorrenziale, va subito precisato che l’associazione opera nel particolare mercato delle “case per gruppi”. Già per questa ragione, la sua attività economica non può essere parificata a quella di un rifugio di montagna o di una capanna alpina, né tanto meno a quella di un agriturismo o di una classica struttura alberghiera. Come già anticipato, l’edificio viene prevalentemente locato a scuole montane, a stages di formazione per animatori, a gruppi di escursionisti, a corsi per apprendisti, a campi scout, a gruppi giovanili, sportivi e musicali, e solo saltuariamente a turisti di passaggio. Se si aggiunge inoltre che il centro montano si trova in un piccolo paesino della Valle __________, il concreto rischio di trovarsi in una relazione concorrenziale con altre “case per gruppi” appare piuttosto remoto. In ogni caso, come sottolineato dal Tribunale amministrativo del Canton Friborgo in una sentenza del 16 maggio 2003, un simile rischio non può essere azzerato, specie di fronte ad un’attività imprenditoriale come quella in esame (RDAF 2003 II 662). Esigere una perfetta neutralità concorrenziale significherebbe, infatti, rifiutare la concessione dell’esenzione fiscale a tutte le “case per gruppi” sparse nel territorio ticinese.

                                         5.6.

                                         Si aggiunga, da ultimo, che le istruzioni della Conferenza fiscale svizzera citano espressamente, tra gli esempi di attività imprenditoriali con un carattere meramente subordinato rispetto all’attività di pubblica utilità, il caso di un istituto a favore della gioventù, che parallelamente gestisce uno chalet di montagna di sua proprietà (Conferenza fiscale svizzera, Exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d’utilité publique ou des buts cultuels, edizione gennaio 2008, p. 37):

                                         A titre d’exemple, il est possible de concevoir qu’une institution, active dans le domaine de la jeunesse et satisfaisant aux critères susmentionnés en matière d’utilité publique, exploite également un chalet de montagne (location des locaux lors de leur non utilisation par l’institution).

                                         5.7.

                                         Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si giustifica pertanto la concessione dell’esenzione fiscale, perlomeno fintantoché la gestione economica del centro montano di __________ manterrà il suo carattere subordinato rispetto allo scopo di pubblica utilità perseguito con l’organizzazione dei due turni di colonia.

                                         Il riconoscimento dell’esenzione fiscale è però subordinato alla condizione che, in caso di scioglimento dell’RI 1, i suoi fondi propri saranno devoluti ad un’istituzione esentata fiscalmente con scopi identici o equivalenti (cfr. Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, cifra II/4; v. anche DTF 131 II 1 consid. 3.4.2). In questo senso si invita la ricorrente a modificare l’art. 10 del proprio Statuto, che prevede invece che in caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà rimesso all’OCST, contravvenendo in tal modo al principio secondo cui la destinazione del capitale deve essere “esclusiva e irrevocabile”.

                                   6.   La decisione impugnata deve conseguentemente essere riformata nel senso che alla ricorrente è concessa l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale (art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT) e dall’imposta di successione e donazione (art. 154 lett. d LT), alla condizione che, in caso di suo scioglimento, il patrimonio sociale sarà rimesso ad un’istituzione esentata fiscalmente con scopi identici o equivalenti.

                                         Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 gennaio 2012 è riformata nel senso che è concessa l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale e dall’imposta di successione e donazione, a condizione che, in caso di suo scioglimento, il patrimonio sociale sarà rimesso ad un’istituzione esentata fiscalmente con scopi identici o equivalenti

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2012.34 — Ticino Camera di diritto tributario 26.09.2012 80.2012.34 — Swissrulings