Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 08.04.2013 80.2012.237

8 avril 2013·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,236 mots·~6 min·2

Résumé

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, inosservanza dei requisiti, irricevibile, nessun termine di grazia

Texte intégral

Incarti n. 80.2012.237 80.2012.238

Lugano 8 aprile 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

 RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 9 novembre 2012 contro la decisione del 10 ottobre 2012 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

                                  A.   Non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2010, neppure dopo una diffida ed una multa disciplinare, con decisione del 25 luglio 2012 l’RS 1 gli notificava una decisione di tassazione d’ufficio, nella quale commisurava il suo reddito imponibile in fr. 112'600.– per l’IC ed in fr. 116'400.– per l’IFD.

                                  B.   Il contribuente contestava la suddetta decisione, con scritto del 9 agosto 2012, così formulato:

                                         Egregi Signori,

                                         mi scuso per la mancata presentazione della dichiarazione fiscale relativa al periodo 01.01-31.12.2010, ma purtroppo a causa di impegni organizzativi la cosa mi era sfuggita.

                                         Con la presente formulo regolare reclamo contro la decisione d’ufficio, in quanto il reddito esposto è sproporzionatamente alto rispetto alla realtà.

                                         Vi chiedo pertanto di poter preparare la dichiarazione che presenterò al più tardi entro la metà di settembre.

                                         Con decisione del 10 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, rilevando che il contribuente non aveva inoltrato la dichiarazione entro metà settembre, come aveva indicato nel reclamo. Ricordava quindi che la legge esigeva dal contribuente, che intendesse contestare una tassazione d’ufficio, la prova della sua “manifesta inesattezza” e che il reclamo fosse motivato ed indicasse eventuali mezzi di prova. Trattandosi di prescrizioni di validità del reclamo, la conseguenza della loro inosservanza era l’irricevibilità del gravame.

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della decisione di tassazione ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione, conformandosi alla dichiarazione da lui inoltrata il 28 settembre 2012, quindi prima dell’intimazione della decisione su reclamo.

                                  D.   Nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione propone alla Camera di rinviarle gli atti, riconoscendo che la dichiarazione fiscale, inviata dal contribuente il 28 settembre 2012, è pervenuta all’Ufficio il 1° ottobre 2012.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, con la decisione impugnata l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, non avendo quest’ultimo adempiuto i requisiti stabiliti dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio.

                                   2.   2.1.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                         2.3.

                                         È innegabile che il contribuente non abbia adempiuto i requisiti di motivazione del reclamo, pretesi dalla legge. Il reclamo che ha presentato all’autorità fiscale non era minimamente motivato e soprattutto non apportava la prova della manifesta inesattezza della decisione di tassazione per apprezzamento.  

                                         La decisione dell’Ufficio di tassazione, di dichiarare irricevibile il reclamo, appare di conseguenza del tutto legittima.

                                         Non si può infatti ignorare la circostanza che la decisione di tassazione d’ufficio conteneva tutte le indicazioni e le avvertenze necessarie perché il contribuente potesse tutelare adeguatamente i suoi diritti. Nella motivazione, l’Ufficio aveva infatti ricordato i requisiti di ammissibilità del reclamo ed aveva anche sottolineato che non sarebbe entrato nel merito di un gravame che non fosse stato conforme a tali esigenze. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti in questione, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata).

                                         Nel caso in esame, il reclamante si è limitato ad annunciare il prossimo inoltro della dichiarazione d’imposta entro metà settembre. In tal modo non si è conformato ai requisti legali, e pertanto il suo reclamo era irricevibile. La suddetta conclusione si impone a maggior ragione se si tiene conto del fatto che il reclamo è con ogni evidenza stato redatto (cfr. la sigla apposta accanto alla data: __________), anche se non sottoscritto, dal consulente fiscale che avrebbe poi patrocinato il contribuente dinanzi all’autorità di ricorso.

                                         2.4.

                                         Come ricordato in narrativa, l’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, ha proposto alla Camera di rinviargli gli atti per una nuova decisione su reclamo. Tuttavia, neppure la circostanza, rilevata nelle osservazioni in questione, secondo cui la dichiarazione sia effettivamente pervenuta prima che fosse intimata la decisione che dichiarava irricevibile il reclamo, rende giustificato l’annullamento della decisione.

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

__________.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2012.237 — Ticino Camera di diritto tributario 08.04.2013 80.2012.237 — Swissrulings