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Ticino Camera di diritto tributario 30.11.2012 80.2012.223

30 novembre 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,618 mots·~8 min·4

Résumé

Deduzioni: spese professionali, pasto fuori casa, mensa a disposizione, costo medio 17 franchi, diritto alla deduzione integrale

Texte intégral

Incarti n. 80.2012.223 80.2012.224

Lugano 30 novembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 22 ottobre 2012 contro la decisione del 26 settembre 2012 in materia di IC e IFD 2011.

Fatti

                                  A.   RI 1, domiciliato a __________ fino al 30 novembre 2011 ed in seguito a __________, lavora alle dipendenze di __________ a __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2011, il contribuente chiedeva la deduzione, fra le altre spese professionali, di un importo di fr. 3'200.– per doppia economia domestica, precisamente per pasti fuori casa.

                                         Notificandogli la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 15 agosto 2012, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 40'800.– per l’IC ed in fr. 44'800.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione inoltrata dal contribuente, l’autorità fiscale aveva fra l’altro ammesso la deduzione per i pasti nella misura di soli fr. 1'600.–, argomentando che egli aveva a disposizione una mensa aziendale.

                                  B.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo dell’8 settembre 2012, contestando la riduzione della deduzione in questione. Attirava l’attenzione sul fatto che dal certificato di salario risultava che un pasto alla mensa costava 17.– franchi, e che pertanto doveva assumersi spese per 4'800.– franchi all’anno.

                                         L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 26 settembre 2012, così motivata:

                                         Il fatto che il datore di lavoro certifichi tramite il certificato di salario che mette a disposizione del proprio dipendente una mensa, è motivo sufficiente affinché la deduzione venga ammessa nella misura di fr. 1'600.– indipendentemente dal reale costo sopportato.

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione integrale delle spese per il pasto di mezzogiorno, riproponendo le argomentazioni già sottoposte all’autorità di tassazione con il suo reclamo. Fa inoltre riferimento ad una sentenza della Camera di diritto tributario che a suo dire supporterebbe la sua pretesa.

                                         Con scritto del 5 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha proposto di accogliere il ricorso, “in quanto non si è tenuto conto della sentenza CDT 80.2010.76 del 2.9.2010”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

                                         Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.

                                         1.2.                                

                                         Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2011).

                                         Se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5 cpv. 2 lett. a DE).

                                         Se il costo dei pasti è ridotto perché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 DE).

                                         1.3.

                                         Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).

                                         Per il periodo fiscale 2011 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente svolgeva, nel corso del periodo fiscale litigioso, la propria attività alle dipendenze della __________ di __________. Dal certificato di salario rilasciatogli dal datore di lavoro risulta che ha beneficiato di agevolazioni legate ai pasti.

                                         Per questa ragione, l’autorità fiscale ha pertanto dimezzato la deduzione delle spese fatte valere. Secondo l’insorgente, tuttavia, egli avrebbe diritto all’intera deduzione forfetaria, dovendo pagare mediamente 17 franchi al giorno per il pranzo.

                                         2.2.

                                         In questo contesto, va preliminarmente ricordato che dal periodo fiscale 2007 è in vigore in tutta la Svizzera il nuovo certificiato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto o di una mensa figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni:

                                         Pasti nella mensa I Buoni pasto I Pagamento dei pasti  

                                         La casella è da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione fiscale del cantone sede del datore di lavoro

                                         (cfr. Istruzioni citate, n. 10).

                                         2.3.

                                         La circostanza che il datore di lavoro del ricorrente abbia crociato la casella G sul certificato di salario dovrebbe significare che ha ritenuto che le agevolazioni che gli concede comportassero l’esclusione della deduzione per il pasto. È anche vero, tuttavia, che sul foglio allegato al certificato stesso la __________ ha commisurato in 17.60 franchi il costo medio di un pasto nella mensa messa a disposizione dei dipendenti.

                                         Ritenuto che la deduzione per i pasti fuori casa ha lo scopo di coprire il maggior costo dipendente dal fatto che il lavoratore è obbligato a consumare il pranzo in un ristorante, invece di fare rientro a casa, si tratta di stabilire se il costo medio di un pasto in un ristorante sia vicino a quello richiesto al contribuente dal suo datore di lavoro.

                                         Se si tiene conto del fatto che il datore di lavoro dell’insorgente è una grande cooperativa di consumo, che gestisce non solo punti vendita alimentari e non alimentari ma anche ristoranti, si deve ritenere che i collaboratori possano pranzare in questi ultimi. Ora, un cliente che non è dipendente della coperativa in questione può consumare un pasto per un prezzo poco superiore a quello indicato nel certificato di salario rilasciato al ricorrente, come risulta anche dalla homepage dei ristoranti del gruppo (__________).  

                                         Di conseguenza, pare giustificata la pretesa dell’insorgente, di beneficiare comunque dell’intera deduzione forfetaria delle spese per pasti.

                                         Conclusioni decisive non possono per contro essere tratte dalla sentenza citata nel ricorso e ripresa nelle osservazioni dell’Ufficio di tassazione. In quel caso, infatti, sul certificato di salario la casella G non era stata crociata, ma l’autorità di tassazione aveva nondimeno negato la deduzione invocata. La Camera di diritto tributario ha allora rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione, perché verificasse, in contraddittorio con i ricorrenti, gli aspetti determinanti per la concessione della deduzione rivendicata (sentenza CDT n. 80.2010.76 del 2 settembre 2010).

                                   3.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 settembre 2012 è riformata nel senso che la deduzione per pasto principale fuori casa è aumentata a fr. 3'200.–.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-    -   -  ; - Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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