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Ticino Camera di diritto tributario 30.11.2012 80.2012.217

30 novembre 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,089 mots·~5 min·4

Résumé

Deduzioni sociali: figli a carico, momento determinante, figlio diplomato in ottobre, ulteriore esame all’inizio dell’anno successivo

Texte intégral

Incarti n. 80.2012.217 80.2012.218

Lugano 30 novembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

 RI 1   RI 2   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 18 ottobre 2012 contro la decisione del 10 ottobre 2012 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

                                  A.   I coniugi RI 1RI 2 nella dichiarazione fiscale 2010 chiedevano la deduzione per figlio a carico e per figlio agli studi pari a fr. 10'900.–, rispettivamente fr. 13'200.–.

                                         Notificando loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 22 agosto 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna negava le deduzioni richieste per mancanza dei presupposti richiesti dalla legge a tal fine.  

                                  B.   Con reclamo del 28 agosto 2012 i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, contestando la mancata deduzione per figlio a carico e agli studi per l’anno fiscale 2010. I reclamanti argomentavano che il figlio __________ (1983), iscritto come studente presso il __________ di __________, avrebbe terminato la scuola nel mese di gennaio del 2011 e quindi al 31.12.2010 egli era ancora in formazione.

                                         Con decisione del 10 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo interposto dai contribuenti in quanto il figlio di questi ultimi, in base ai documenti versati agli atti, al 31.12.2010 aveva già terminato la propria formazione e pertanto, dovendosi considerare la situazione alla fine del periodo fiscale, la deduzione non poteva essere concessa.  

                                  C.   Con tempestivo ricorso del 18 ottobre 2012 alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano il mancato riconoscimento delle deduzioni per figlio a carico e agli studi, in quanto __________ nel 2010 non era finanziariamente autosufficiente. Ribadiscono inoltre che il figlio avrebbe sì conseguito il “Web Design & Development Diploma” nell’ottobre del 2010, con l’obbligo tuttavia di ripresentare un esame nel gennaio 2011, e che quindi fino a quella data egli era a tutti gli effetti ancora in formazione.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149).

                                         Per figli a carico si intendono i figli minorenni e quelli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede (cfr. Circolare n. 18/2009 della Divisione delle contribuzioni, cifra 2.).

                                         1.2.

                                         Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'200.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati".

                                         1.3.

                                         Per quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3 LT e 213 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209 LIFD) o dell’assoggettamento”.

                                         Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 69 ad art. 35 LIFD, p. 885).

                                         Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).

                                   2.   La ragione per cui l’autorità di tassazione ha negato ai ricorrenti le deduzioni invocate è da ricercare nella circostanza che alla fine del periodo fiscale il loro figlio non era più studente.

                                         Dagli atti risulta che __________, figlio dei ricorrenti, abbia conseguito il “Web Design & Development Diploma “ il 22 ottobre 2010 e che pertanto alla fine dell’anno fiscale che qui interessa egli non fosse più agli studi. Ciò è documentato, in primo luogo, dallo stesso Diploma conseguito in data 22 ottobre 2010 da __________, che certifica che quest’ultimo “has succesfully completed all examinations set forth by the __________ board of education”. Ed è confermato dal certificato rilasciato allo studente dalla scuola il 6 dicembre 2010, dal quale di evince che “Herr __________ in der Zeit von 03.11.2008 bis 26.10.2010 an unserem Institut als Student eingeschrieben ist”. Pertanto è sufficientemente comprovato che il figlio dei ricorrenti il 22 ottobre 2010 avesse terminato gli studi e sostenuto tutti gli esami necessari per il conseguimento del diploma.

                                         A nulla valgono le dichiarazioni dei contribuenti, secondo cui il giovane avrebbe sostenuto un ulteriore esame nel mese di gennaio 2011; infatti con il conseguimento di un diploma si deve supporre che uno studente abbia sostenuto tutti gli esami previsti per il conseguimento del titolo. Se si volesse ammettere una diversa conclusione, ci si esporrebbe evidentemente ad una insostenibile incertezza, che aprirebbe la strada ad ogni sorta di abuso.

                                   3.   Di conseguenza i ricorrenti non hanno diritto alle deduzioni richieste e la decisione con la quale l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo deve essere confermata.     

                                         Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -   ; -  ; -  ; - .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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