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Ticino Camera di diritto tributario 15.10.2012 80.2012.107

15 octobre 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,821 mots·~9 min·3

Résumé

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliari, contributi per opere di premunizione e bonifica, ripari contro la caduta di sassi, miglioria

Texte intégral

Incarti n. 80.2012.107 80.2012.108

Lugano 15 ottobre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 4 giugno 2012 contro la decisione del 2 maggio 2012 in materia di IC 2010.

Fatti

                                  A.   RI 1, divorziata, è proprietaria, fra l’altro, di una casa bifamiliare a __________ (mapp. __________).

                                         Nella dichiarazione fiscale 2010, la contribuente attribuiva all’immobile un valore di stima ufficiale di fr. 521'565.– ed un reddito immobiliare di fr. 9'100.–. Da quest’ultimo importo chiedeva poi la deduzione di spese di gestione e manutenzione per un importo totale di fr. 19'315.–.

                                  B.   Notificandole la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 17 gennaio 2012, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito della sua casa bifamiliare in fr. 5'500.– (l’altra metà era già stata tassata all’ex marito), mentre ammetteva in deduzione spese di manutenzione nella limitata misura di fr. 1'375.– per l’IC (pari al 25% del reddito immobiliare) e di fr. 1'100.– per l’IFD (pari al 20% del reddito immobiliare). Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava che “sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività; non invece quelle che ne costituiscono una miglioria o investimento”.

                                  C.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 febbraio 2012, nel quale precisava di avere versato al Comune di __________ un importo di fr. 15'000.–, a titolo di contributi di miglioria, per opere di premunizione contro la caduta di massi e di alberi che “non aumentano per niente il valore dello stabile, ma ne rendono semplicemente possibile l’abitabilità”.

                                         Con decisione del 2 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         I contributi di miglioria versati dal proprietario dell’immobile per strade, marciapiedi, soglie e canalizzazioni, depurazioni delle acque, erogazione di acqua, gas e elettricità, antenne televisive e collettive, ecc. non sono deducibili.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di poter dedurre dal reddito imponibile i contributi di miglioria versati al Comune di __________, per un importo di fr. 15'000.–.

                                         La ricorrente ribadisce anzitutto che le opere di premunizione non hanno aumentato il valore della sua casa, ma lo hanno addirittura diminuito, come dimostra il nuovo valore di stima ufficiale. Precisa quindi che nel caso specifico i contributi “fanno riferimento alla legge sui territori soggetti a pericoli naturali, e portano unicamente alla sicurezza dell’abitazione e a nessun altro miglioramento”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

                                         1.2.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992). La deduzione complessiva ammonta:

·        al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;

·        al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

                                         (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

                                         1.3.

                                         La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2010 dell’aprile 2011).

                                   2.   2.1.

                                         Venendo al caso in esame, oggetto di discussione è esclusivamente l’importo di fr. 15'000.–, versato al Comune di __________ a titolo di contributi di miglioria per opere di premunizione contro i pericoli naturali (caduta di massi e di alberi). La ricorrente chiede di poterlo dedurre dal suo reddito imponibile, qualificandolo quale tipico costo di manutenzione, volto unicamente a preservare lo stato e l’abitabilità del suo immobile. Di parere contrario è invece l’autorità di tassazione, secondo cui i contributi di miglioria versati nell’ambito di lavori di premunizione e di bonifica del territorio rappresentano in ogni caso costi di investimento, suscettibili di aumentare il valore degli immobili.

                                         2.2.

                                         Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle spese per opere o impianti eseguiti dal Comune (o dallo Stato o da consorzi di comuni) nell’interesse generale. Esso viene posto a carico di persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. Il contributo, commisurato al costo dell’opera e ripartito fra gli interessati in proporzione allo specifico vantaggio di ciascuno, rientra nella categoria dei tributi causali, poiché, a differenza dell’imposta, presuppone una prestazione da parte dell’ente pubblico (Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Bellinzona 2005, p. 80).

                                         Secondo l’art. 3 cpv. 1 della Legge cantonale sui contributi di miglioria (LCM; RL 7.3.3.1), danno in particolare luogo a contributi di miglioria le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica dei fondi (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c).

                                         2.3.

                                         Da un profilo strettamente fiscale, questa Camera ha già avuto modo di affermare che i contributi prelevati dal Comune per la costruzione di impianti di evacuazione e depurazione, oppure per la costruzione di una strada, hanno carattere di costi di investimento, e non di spese di manutenzione dell’immobile, poiché destinati a finanziarie costruzioni che apportano un maggior valore al fondo (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 262). Non ha invece mai avuto occasione di chinarsi sui contributi per opere di premunizione e di bonifica, tra le quali si annoverano in particolare proprio i ripari contro la caduta di sassi (Scolari, op. cit., p. 94), oggetto della presente procedura. Da qui la motivazione generica, ma comunque non tale da pregiudicare o rendere più difficile l’esercizio dei diritti della ricorrente, allegata alla decisione su reclamo impugnata.

                                         2.4.

                                         Ora, l’opera di premunizione eseguita dal Comune di __________ – inserita nell’ambito della procedura prevista dalla Legge sui territori soggetti a pericoli naturali (LTPnat; RL 7.1.1.2) – consisteva essenzialmente nell’edificazione di un sistema di reti paramassi, allo scopo di mitigare e riportare attorno a limiti accettabili “il rischio di caduta di sassi e pietrame”, completata da puntuali lavori di pulizia, spurgo e taglio alberi (cfr. Messaggio municipale n. 2881 del 10 novembre 2005, “Opere di premunizione contro la caduta massi”, p. 3). La proprietà della ricorrente, come d’altronde tutti i fondi adiacenti, ha pertanto tratto un evidente vantaggio particolare da tale opera, che ne ha sensibilmente migliorato lo stato di sicurezza, eliminando inconvenienti ed oneri che prima incombevano agli stessi proprietari.

                                         Alla stessa stregua di una nuova strada o di un nuovo impianto di evacuazione e depurazione, l’opera di premunizione qui in discussione ha di tutta evidenza apportato un incremento di valore a tutti gli immobili della zona. Dall’incarto fiscale non risulta peraltro che la contribuente abbia contestato l’assoggettamento del suo mappale al contributo di miglioria. Anche per questa ragione, proprio perché l’aumento di valore non è stato gratuito, ma ha richiesto il pagamento di un corrispettivo da parte della proprietaria, si giustifica la qualifica dei contributi quali costi di investimento ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 LT. L’incremento di valore dell’immobile dovuto alle opere pubbliche è, infatti, riconducibile, in ultima analisi, a prestazioni della stessa proprietaria.

                                         2.5.

                                         Non può invece essere condiviso l’argomento tratto dalla diminuzione del valore di stima ufficiale. Certo, in occasione dell’aggiornamento particolare della stima (art. 8 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare; RL 10.2.9.1), effettuato dopo la conclusione delle opere di premunizione, la valutazione dell’immobile della ricorrente è passata da fr. 521'565.– a          fr. 414'549.–. Non bisogna però trascurare il fatto che i valori metrici dell’edificio e del terreno sono rimasti gli stessi, mentre la diminuzione del valore globale di stima è verosimilmente riconducibile all’entrata in vigore del nuovo piano regolatore della città di __________ e alla creazione di una cosiddetta “zona sospesa”, che ha di fatto aumentato la superficie di terreno “rimanente” da 598 mq a 1'259 mq.

                                         In ogni caso, senza le opere di premunizione descritte sopra, il valore dell’immobile sarebbe certamente inferiore a quello attuale. Del resto, secondo la Legge sui contributi di miglioria, il vantaggio particolare di un’opera di premunizione è da ritenersi presunto (art. 4 cpv. 1 LCM).

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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