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Ticino Camera di diritto tributario 15.11.2011 80.2011.93

15 novembre 2011·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,673 mots·~8 min·3

Résumé

Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, riduzione per sottoutilizzazione, solo IFD, presupposti, solo abitazione primaria, rinuncia a rinnovo dei locali

Texte intégral

Incarto n. 80.2011.93

Lugano 15 novembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretaria

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

parti

RI 1 RI 2  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 28 giugno 2011, contro la decisione del 1 giugno 2011 in materia di IC e IFD 2009.

Fatti

A.     I coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, sono proprietari di due abitazioni: la prima sita nel comune di __________ (valore di stima ufficiale fr. 126'890.-- al 31.12.2009) e la seconda ubicata a __________, Canton __________ (valore di stima ufficiale fr. 459'400.-- al 31.12.2009).

Nella dichiarazione fiscale 2009 i contribuenti indicavano quale reddito della sostanza immobiliare per la casa unifamiliare di __________ fr. 4'733.--, adducendo che il valore locativo della stessa, riconosciuto dalle autorità fiscali nel 2008 in fr. 7'100.--, doveva essere ridotto in quanto “2 Zimmer stehen unbenutzt leer”. Essi facevano inoltre valere che anche il valore locativo inerente all’immobile sito nel comune di __________ doveva essere ridotto in quanto, anche in questo caso, “2 Zimmer stehen ganz leer, unbenutzt”.

                                  B.   __________ notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2009, con decisione 29 dicembre 2010. Il reddito immobiliare era stabilito in fr. 7'100.-- per l’immobile di __________ e in fr. 17'500.-- per quello di __________.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 24 gennaio 2011 (in lingua tedesca), chiedendo una riduzione del valore locativo sia per l’immobile di __________, sia per quello di __________. Quest’ultimo sarebbe infatti oggetto, in parte, di ristrutturazione: due camere sarebbero “nicht möbiliert und bewohnt”. Inoltre, giusta la decisione su reclamo delle autorità fiscali del Canton __________ del 29 luglio 2010, il valore locativo per la casa unifamiliare di __________ sarebbe stato diminuito a fr. 12'249.--. Anche nell’immobile di __________ vi sarebbero due camere “unbewohnt und nicht möbiliert” che necessiterebbero una ristrutturazione: ciò che giustificherebbe una diminuzione del valore locativo per sotto-utilizzazione (Unternutzungsabzug).

D.    L’Ufficio di tassazione respingeva in parte il reclamo con decisione del 1 giugno 2011. Nella motivazione affermava di confermare il valore locativo di fr. 7'100.-- per l’immobile di __________ mentre rettificava quello inerente alla casa unifamiliare di __________ in fr. 12'250.--, tenuto conto della decisione su reclamo dell’autorità fiscale __________. Per quanto attiene alla richiesta di riduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione sosteneva che una tale riduzione poteva essere ammessa unicamente in caso di permanente inutilizzazione di alcuni locali: un’utiliz-zazione meno intensa non dava diritto alla riduzione del valore locativo.

E.     Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente il mancato riconoscimento della riduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione, affermando che in entrambi gli immobili di loro proprietà vi sarebbero “locali vuoti e non ammobiliati o persino non utilizzabili”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

                                         1.2.

                                         Giusta l’art. 21 cpv. 2 LIFD il valore locativo deve essere stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.

                                         Il concetto di effettiva utilizzazione deve tuttavia essere interpretato in maniera restrittiva. A tal fine si deve considerare, oltre al senso letterale dell’articolo di legge, anche la volontà del legislatore. Quest’ultimo ha infatti voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedove, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché confacenti alle esigenze di una famiglia numerosa. Scopo del legislatore è infatti quello di evitare che i proprietari di tali abitazioni siano obbligati, in mancanza di una riduzione del valore locativo, a vendere la loro casa o appartamento, ciò che sarebbe contrario al mandato costituzionale di promozione dell’accesso alla proprietà d’abitazioni (DTF 135 II 416, consid. 2.4).

                                         Emerge già dalla stessa disposizione di legge che la deduzione può essere richiesta solo per la proprietà al domicilio del contribuente e da lui utilizzata quale residenza principale, e non per una residenza secondaria né per un appartamento di vacanza. Il riferimento all’utilizzazione effettiva va dunque inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso dell’immobile da parte del proprietario (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 71 s. ad art. 21 LIFD, p. 545; DTF 135 II 416, consid. 2.5.1).

                                         Si parla inoltre di sotto-utilizzazione tipicamente nel caso in cui i figli lasciano l’abitazione dei genitori: lo spazio risulta dunque in questi casi non occupato a seguito di circostanze sulle quali il contribuente non ha nessun influsso (Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 27 ad art. 21 LIFD; Locher, op. cit., n. 71 ad art. 21 LIFD). Questo può verificarsi anche nel caso in cui vi sia separazione di fatto o morte del coniuge. Il problema dei locali abitativi sopra-dimensionati con il passare del tempo si pone in particolare nei casi di abitazioni finanziate con fondi propri: il valore locativo aumenta in ragione del mercato immobiliare in ascesa, mentre i mezzi finanziari a disposizione del contribuente rimangono gli stessi o tendono a diminuire (passaggio da un salario professionale a delle rendite; DTF 135 II 416, consid. 2.5.2).

La deduzione per sotto-utilizzazione presuppone inoltre che i singoli locali non vengano utilizzati effettivamente e in maniera duratura. Ne consegue che durante tutto l’anno i vani interessati non possono essere utilizzati né come stanze da letto, soggiorni,

locali di lavoro, spazi per bricolage, né come camere per ospiti e neppure essere usati in altri modi. Un uso soltanto meno intenso di singoli locali non dà diritto ad una riduzione del valore locativo; i locali non devono tuttavia necessariamente essere vuoti (DTF 135 II 416, consid. 2.5.3). La prova della sotto-utilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente (cfr. DTF 135 II 416, consid. 2.5.3; Locher, op. cit., n. 71/74 ad art. 21 LIFD, p. 545).

                                         Infine, la sotto-utilizzazione deve essere di lunga durata: un’interruzione solo temporanea non può essere presa in considerazione (Locher, op. cit., n. 71 ad art. 21 LIFD; DTF 135 II 447, consid. 2.5.3).

                                         La dottrina, valutando criticamente l’art. 21 cpv. 2 LIFD, raccomanda un’applicazione (molto) restrittiva di tale disposizione (Locher, op. cit., n. 74 ad art. 21 LIFD; DTF 135 II 447, consid. 2.6).

                                         1.3.

                                         Il sistema giuridico ticinese non conosce una norma simile all’art. 21 cpv. 2 LIFD. L’art. 20 cpv. 2 LT prevede unicamente che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, venga stabilito al 60 – 70 per cento del valore di mercato delle pigioni; per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. Una riduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione della propria abitazione non è dunque prevista per il calcolo dell’imposta cantonale.                                  

2.Nel caso in esame è dunque a giusta ragione, visto quanto sopraindicato, che l’CO 1 di __________ ha rifiutato la deduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione dei due immobili di proprietà dei qui ricorrenti.

2.1.

                                         RI 1 e RI 2 chiedono infatti una riduzione del valore locativo della casa unifamiliare di loro proprietà sita a __________, nel Canton __________, affermando che due camere della stessa, a rotazione, sarebbero in ristrutturazione. A tal proposito si rileva innanzitutto che la deduzione in oggetto può essere richiesta solo per la proprietà al domicilio dei contribuenti e da questi utilizzata quale residenza principale, e non per una residenza secondaria. I qui ricorrenti sono domiciliati nel Canton Ticino e si recano nel Canton __________ unicamente durante la settimana per motivi professionali. Pertanto la loro abitazione a __________ è da considerare residenza secondaria (cfr. Einspracheentscheid dell’autorità fiscale del Canton Argovia 29 luglio 2010, p. 2) e, come tale, non può beneficiare di una riduzione del suo valore locativo per sotto-utilizzazione. Inoltre, come indicato dagli stessi ricorrenti, le camere non sarebbero ammobiliate e abitabili in quanto “in Renovation” e “seit Februar 2010 sind diese zwei Zimmer wieder möbiliert und bewohnt, dafür wurde ein anderes Zimmer geräumt um mit den Sanierungsarbeiten zu starten” (cfr. reclamo 24 gennaio 2011 all’Ufficio di tassazione di __________, p. 1). I singoli locali risulterebbero dunque inutilizzati solo temporaneamente e non in maniera duratura, ciò che non giustificherebbe una riduzione.

                                         2.2.

                                         Anche in merito alla richiesta di riduzione del valore locativo dell’abitazione di __________ i ricorrenti affermano che due stanze della stessa risulterebbero “nicht möbiliert und bewohnt oder können infolge Schäden welche noch nicht behoben sind gar nicht bewohnt werden” (cfr. reclamo 24 gennaio 2011 all’Ufficio di tassazione di __________, p. 1). Tuttavia, la deduzione disposta dall’art. 21 cpv. 2 LIFD, come già sopradescritto, va concessa unicamente in caso di sotto-utilizzazione dell’immobile effettiva e durevole, per circostanze sulle quali il contribuente non ha nessun influsso. Le camere in oggetto, per contro, oltre ad essere solo temporaneamente inutilizzate, lo sono per esplicita volontà dei contribuenti i quali avrebbero rinunciato ad intraprendere i lavori di rinnovo necessari. Pertanto, anche in questo caso, una riduzione del valore locativo, giusta l’art. 21 cpv. 2 LIFD, non può essere accordata.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       50.–

                                         per un totale di                                                       fr. 1’050.–

                                         sono a carico dei ricorrenti, in solido.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria:

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