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Ticino Camera di diritto tributario 19.08.2011 80.2011.91

19 août 2011·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·799 mots·~4 min·2

Résumé

Procedura: ricorso, ricevibilità, condizione sospensiva, mancata conferma della volontà di ricorrere

Texte intégral

Incarto n. 80.2011.91

Lugano 19 agosto 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 22 giugno 2011 contro la decisione del 9 giugno 2011 in materia di IC/IFD 2007.

Fatti

                                     -   con scritto del 19 giugno 2011, indirizzato congiuntamente all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ed alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano il contenuto della decisione su reclamo del 9 giugno 2011, chiedendo in particolar modo di poter avere con l’Ufficio di tassazione “un colloquio personale onde chiarire in maniera definitiva la pendenza”, sottolineando che in caso contrario “vantiamo questa lettera come Ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, 6901 Lugano”;

                                     -   con scritto del 27 giugno 2011, questa Camera si è rivolta ai contribuenti, invitandoli a precisare se lo scritto in questione dovesse essere considerato ricorso, poiché la volontà di ricorrere non risultava chiaramente, e ricordando loro i requisiti di ricevibilità di un ricorso;

                                     -   la lettera avvertiva i destinatari che, in caso di mancata risposta entro dieci giorni, la Camera avrebbe ritenuto che loro avessero rinunciato a ricorrere;

                                     -   non ritirata, la raccomandata in questione è ritornata alla Camera il 7 luglio 2011 ed è stata spedita ai destinatari per posta semplice il 15 luglio 2011;

                                     -   allo scritto in questione non è stato dato alcun seguito dai contribuenti.

Diritto

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

                                     -   secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;

                                     -   lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11 ottobre 1996 in re G.P.; v. inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147);

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

                                     -   lo scritto dei contribuenti del 19 giugno 2011, peraltro indirizzato sia all’Ufficio di tassazione sia a questa Camera, disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD): esso costituisce tutt’al più un ricorso sottoposto a condizione sospensiva, essendo le richieste in esso contenute – in particolare quella di essere convocati per un colloquio – rivolte all’Ufficio di tassazione – ed in particolare ad una funzionaria di quest’ultimo – e limitandosi ad accennare nella parte finale ad una volontà di ricorrere “se invece da parte vostra, Ufficio di tassazione di Lugano Campagna non vi è questa disponibilità”;

                                     -   come detto, i ricorrenti non hanno dato seguito alla richiesta di confermare la volontà di impugnare la decisione su reclamo ed eventualmente di motivare il ricorso, indirizzatagli con scritto del 27 giugno 2011;

                                     -   in queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

                                     -   eccezionalmente si rinuncia a porre a carico dei contribuenti la tassa di giustizia e le spese processuali, sebbene essi non abbiano neppure risposto alla lettera del 27 giugno 2011.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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