Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 22.12.2011 80.2011.55

22 décembre 2011·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,641 mots·~8 min·3

Résumé

Deduzioni: spese di manutenzione, darsena su fondo separato dalla casa, valore locativo riferito solo alla casa, deduzione negata

Texte intégral

Incarto n. 80.2011.55

Lugano 22 dicembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 1° aprile 2011 contro la decisione del 2 marzo 2011 in materia di IC 2009.

Fatti

                                  A.   RI 1, domiciliato a __________ (Canton __________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di due fondi nel comune di __________. Si tratta di una casa (mapp. n. __________ RFD __________) e di un altro terreno, non adiacente alla casa, sul quale sorge una darsena coperta (mapp. n.__________ RFD __________).

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2009, il contribuente attribuiva alla sua proprietà immobiliare ticinese un valore di stima ufficiale di fr. 385'481.- ed un valore locativo di fr. 13'745.-. Da quest’ultimo importo chiedeva la deduzione di spese per complessivi fr. 130'687.-, corrispondenti alle spese per la manutenzione/rifacimento della darsena.

                                  C.   Notificando al contribuente la tassazione IC 2009, con decisione del 29 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 19'636.- e quello determinante per l’aliquota in fr. 521'500.-. Rispetto alla dichiarazione del contribuente, l’autorità fiscale aveva ridotto le spese di manutenzione dell’immobile a fr. 4'909.-, importo corrispondente al 25% del valore locativo (fr. 19'636.-). 

                                  D.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 gennaio 2011, sostenendo che tutte le spese fatte valere costituivano spese di manutenzione e a comprova produceva la documentazione necessaria. 

                                         Con decisione del 2 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         Con riferimento agli art. 31 e 33 let. d della legge tributaria ticinese del 21.6.1994 e norme d’applicazione, circolare n. 7 2005 emessa dalla Divisione  delle contribuzioni  in gennaio 2006 ed all’esame della documentazione inviata si constata come:

                                         la fattura __________ SA del 31.12.09 è da ritenersi manutenzione del giardino e opere di miglioria con riguardo alla costruzione di pergola e arredamento da giardino non deducibili (punto 2.1 e 2.2.3 circolare cit.) si dubita inoltre che il pagamento sia avvenuto nel periodo fiscale in oggetto;

                                         le fatture arch. __________, __________, Consorzio __________, __________, __________, __________, __________, __________ SA sono tutte riferibili al completo rifacimento della darsena sulla part. __________ RFD di __________, considerando che l’intervento ha comportato una ricostruzione del manufatto e una miglioria importante delle qualità tecniche oggettive, delle funzionalità e del confort la globalità dell’intervento è considerata costi di miglioria come si evince dall’aggiornamento stime del 11.10.2010 e nuova intavolazione a RF. In via abbondanziale si nota che sulla costruzione non è imposto alcun valore locativo considerando per la sola abitazione sita sulla part. __________ un reddito immobiliare.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la richiesta di poter dedurre dal reddito imponibile le spese sostenute per la darsena nella misura di fr. 95'000.-. Il ricorrente è concorde per quanto riguarda i costi del giardino e postula la deduzione nella misura del 10% dell’importo totale della fattura come spese di manutenzione.

                                  E.   Nelle osservazioni del 25 maggio 2011 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, a seguito di un riesame della documentazione presentata, riconosce una parte delle spese per la costruzione della darsena come manutenzione. In particolare le spese per il rifacimento dell’impianto elettrico e quelle di carpenteria e propone quindi una deduzione di fr. 20'000.-.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.)

                                         1.2.

                                         Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal consiglio di stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

                                         La deduzione complessiva ammonta:

                                         ·        al 15% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

                                         ·        al 25% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

                                         (cfr. art. 2 cpv.1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994)

                                         1.3.

                                         La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2005 del gennaio 2006).

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie il ricorrente ha fatto valere le seguenti spese di manutenzione immobiliare:

                                         - spese per il giardino                                            fr.      24'347.15.-

                                         - arch. __________                                               fr.        8'000.00.-

                                         strutture in alluminio                                             fr.        9'318.15.-

                                         elettricista                                                             fr.        5'300.00.-

                                         - AIL                                                                         fr.        5'057.20.-

                                         costruzioni metalliche                                          fr.        8'740.00.-

                                         rivestimento impermeabile                                 fr.        5'550.80.-

                                         carpentiere                                                           fr.        8'000.00.-

                                         - impresa costruzioni                                             fr.      62'000.00.totale                                                                        fr.   136'000.00.-

                                         Nel ricorso, il contribuente chiede che gli vengano dedotte nella misura di fr. 95'000.-. L’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni, propone una deduzione di fr. 20'000, limitatamente cioè alle spese di carpenteria e per il rifacimento dell’impianto elettrico. Come l’autorità fiscale sia arrivata a tale importo, non è del tutto chiaro. Nella prima decisione di tassazione l’UT aveva applicato una deduzione forfetaria del 25% del reddito immobiliare, mentre nelle osservazioni, del 25 maggio 2011, ha applicato la modalità di calcolo delle spese effettive. Sommando le fatture dell’elettri-cista e del carpentiere non si arriva all’importo indicato nelle osservazioni. La questione può in ogni caso essere lasciata aperta in questa sede, poiché, come si vedrà, il ricorso non può essere accolto, neppure parzialmente.

                                         2.2.

                                         Nel caso in esame, va tenuto presente che le spese di manutenzione non si riferiscono al fondo n__________ RFD __________ dove sorge la casa, la quale ha un valore locativo che viene imposto, ma riguardano il fondo n. __________ RFD __________, poco distante, sul quale sorge la darsena. Come si evince dalla documentazione prodotta agli atti dell’incarto fiscale, a tale fondo non viene attribuito nessun valore locativo e conseguentemente non viene imposto.         

                                         A tale riguardo, va sottolineato che le spese di manutenzione sono sono considerate spese per l’acquisizione del reddito (Gewinnungskosten) e presuppongono pertanto che vi sia un reddito imponibile; secondo un principio del diritto dell’imposta sul reddito, posso essere dedotti solo i costi che hanno portato al conseguimento di un reddito imponibile (decisione TF 2A.683/2004 del 15 luglio 2005, consid. 2.3). In altre parole, per la deducibilità è necessario che il valore immobiliare, sul quale viene fatta una manutenzione, sia stato considerato nel calcolo del valore locativo. Le spese di manutenzione per il giardino o per piscine, campi da gioco o da tennis ecc. non sono quindi deducibili quando il valore del giardino o della piscina non si riflette sul valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 34 ad art. 32 LIFD, pp. 435-436; nello stesso senso Locher, Kommentar zum DBG, 1a parte, Basilea/Therwil, 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p. 789).

                                         Anche la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione dell'immobile devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione del giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel calcolo del valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33).

                                         Lo stesso Tribunale federale ha avuto modo di negare che sia arbitrario dedurre quali costi di manutenzione le spese di manutenzione del giardino solo se il giardino stesso è stato effettivamente considerato nel calcolo del valore locativo (Tribunale federale, 6 dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44).

                                         2.3.

                                         Ne consegue che le spese fatte valere non possono essere dedotte perché al fondo in questione non è attribuito alcun valore locativo; infatti il ricorrente viene imposto solo sul reddito (fr. 19'636.-) della casa (fondo n. __________ RFD __________) e quindi le spese di manutenzione di fr. 95'000.- non hanno nessuna relazione con il valore locativo imposto.

                                   3.   Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2011.55 — Ticino Camera di diritto tributario 22.12.2011 80.2011.55 — Swissrulings