Incarto n. 80.2011.4
Lugano 2 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 gennaio 2011 contro la decisione del 10 gennaio 2011 in materia di revisione IC/IFD 2006-2007-2008.
Fatti
A. RI 1 è proprietaria della quota di proprietà per piani (PPP) n. __________, corrispondente ad una quota di 324‰ del fondo base n. __________ RFD di __________. La sua unità è costituita da un appartamento al primo piano. Le rimanenti quote sono rappresentate da un negozio al piano terreno (400‰) e da un altro appartamento al secondo piano (276‰).
Nelle tassazioni IC/IFD 2006, 2007 e 2008, tutte passate in giudicato, all’appartamento della contribuente è stato attribuito un valore locativo di fr. 16'946.–, stabilito dall’RS 1 di Mendrisio, in base al valore di reddito risultante dal calcolo della stima ufficiale.
B. Con istanza del 14 ottobre 2010, RI 1 chiedeva la revisione delle tassazioni citate, argomentando che il valore locativo accertato non era corretto, in quanto si basava sulla somma dei valori di reddito dei due appartamenti e del negozio, ripartiti in base alle quote millesimali. A suo avviso, invece, si sarebbe dovuto suddividere fra i due appartamenti solo il valore di reddito di questi ultimi, sicché il valore locativo sarebbe ammontato a fr. 7'722.–.
L’autorità fiscale respingeva l’istanza con decisione del 22 novembre 2010, nella quale osservava che la contribuente avrebbe dovuto sollevare tale censura con un reclamo nel termine legale.
C. La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 novembre 2010, sottolineando la complessità della determinazione del valore locativo e la sua buona fede.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 10 gennaio 2010, ribadendo che la reclamante avrebbe dovuto contestare il valore locativo accertato entro 30 giorni dalla notifica delle decisioni di tassazione.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone gli argomenti già sottoposti all’autorità fiscale per ottenere la revisione delle tassazioni dei periodi fiscali dal 2006 al 2008. Sottolinea che l’Ufficio di tassazione, con il calcolo intrapreso, avrebbe messo a suo carico anche il valore locativo di altri parti dell’immobile, che non le appartengono.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2. 2.1.
Dalla decisione dell’Ufficio cantonale di stima, notificata alla ricorrente in occasione della revisione generale delle stime ufficiali del 2004, risulta che agli edifici che sorgono sul mapp. n. 265 __________ di __________ è stato attribuito il seguente valore di reddito: ai due appartamenti fr. 15'888.32 ed al negozio fr. 42'227.08.
L’autorità di tassazione ha sommato i due valori di reddito in questione ed ha poi suddiviso l’importo ricavato fra le tre unità condominiali, in proporzione ai rispettivi millesimi. Il valore di reddito, conformemente ad una prassi della Divisione delle contribuzioni già dichiarata illegale da questa Camera (cfr. RtiD II-2008 n. 3t), è stato considerato nella misura del 90%.
Il calcolo è dunque il seguente:
fr. 15'888.32 + fr. 42'227.08 x 90 = fr. 52’303.86
100
324‰ di fr. 52’303.86 = fr. 16'946.45
Secondo la ricorrente, tuttavia, il procedimento corretto sarebbe consistito nel suddividere solo fra i due appartamenti il 90% del valore di reddito attribuito proprio agli appartamenti (per un totale di 600‰), in base al calcolo seguente:
fr. 15'888.32 x 90 = fr. 14’299.49
100
fr. 14’299.49 x 324 = fr. 7’721.72
600
2.2.
Il calcolo proposto dalla ricorrente appare senz’altro più convincente di quello su cui si fondano le decisioni impugnate. Infatti, tiene conto della differenza fra il valore di reddito attribuito al negozio e quello dei due appartamenti. La prassi su cui si è basato l’Ufficio di tassazione, inoltre, come già ricordato, è anche già stata censurata da questa Camera, in particolar modo per il fatto che le decisioni dell’Ufficio di stima non prevedono una definizione separata del valore locativo dell’immobile, ma hanno per oggetto la sola stima ufficiale.
In ogni caso, si tratta di contestazioni che la contribuente avrebbe dovuto sollevare con un reclamo contro le rispettive decisioni di tassazione.
Fra l’altro, l’insorgente non spiega neppure quale sia il motivo di revisione invocato. Ciò non consente neppure di verificare se l’istanza sia stata presentata tempestivamente. Gli articoli 233 LT e 148 LIFD attribuiscono infatti al contribuente un termine di novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
2.3.
La motivazione del ricorso appare appropriata più ad un reclamo che ad una revisione. Infatti, si limita essenzialmente a contrapporre il proprio calcolo del valore locativo a quello intrapreso dall’Ufficio di tassazione. Gli unici accenni ad un eventuale motivo di revisione sono ravvisabili nelle considerazioni iniziali, in merito alla complessità del problema del valore locativo ed alle sue scarse conoscenze in materia. Si tratta tuttavia di argomenti che da soli non giustificano certamente un rimedio straordinario quale la revisione. È opportuno ribadire che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).
2.4.
Come ha ammesso anche la ricorrente, l’Ufficio di tassazione ha attirato la sua attenzione sul fatto che aveva stabilito il valore locativo in modo difforme rispetto a quanto da lei dichiarato, pur servendosi di una motivazione generica (“valore locativo della propria abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto conto del valore dell’immobile e dei canoni locativi normali della zona”).
Vi erano pertanto le condizioni perché la contribuente potesse perlomeno rivolgersi all’autorità fiscale, chiedendo spiegazioni in merito alle modalità di calcolo adottate.
È poi opportuno rilevare ancora che la stessa contribuente, nelle sue dichiarazioni fiscali, aveva attribuito all’abitazione in questione un valore locativo di 12'000 franchi, importo più vicino a quello stabilito dall’Ufficio di tassazione che non a quello indicato nell’istanza di revisione.
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: