Incarto n. 80.2011.26
Lugano 14 giugno 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 25 febbraio 2011 contro la decisione del 26 gennaio 2011 in materia di IC e IFD 2008 e 2009.
Fatti
A. RI 1 e RI 2, coniugati, vivono insieme al figlio __________ nella casa di proprietà in Via __________, a __________. Essi presentavano all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna la regolare dichiarazione d’imposta per gli anni 2008 e 2009.
Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD per i periodi fiscali in oggetto, con decisioni del 10 dicembre 2010, l’Ufficio di tassazione commisurava per il primo anno il reddito imponibile in fr. 89'000.– per l’IC ed in fr. 86'600.– per l’IFD, rispettivamente in fr. 63’600.– per l’IC ed in fr. 61’900.– per l’IFD per il 2009.
L’autorità di tassazione aveva proceduto a rideterminare una serie di importi: il reddito da attività indipendente, in particolare, veniva quantificato (in fr. 12'000.– per l’anno 2008 e in fr. 32'000.- per il 2009), “per apprezzamento”, a causa dell’asserita insufficienza dei redditi dichiarati in relazione al sostentamento personale.
B. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 15 dicembre 2010, contestando “tutto il contenuto del calcolo dell’imponibile per gli anni in oggetto, in quanto completamente errato”. In particolare, asserivano di godere di una pensione e dell’assegno cantonale per l’assistenza al figlio, cerebroleso, e di aver dovuto acquistare la casa di __________, in virtù della particolare situazione familiare e ricorrendo ad un credito presso amici, parenti ed un istituto bancario straniero. Tenuto conto di tutto ciò, chiedevano un incontro con l’autorità di tassazione ed un nuovo calcolo dell’imponibile.
C. L’Ufficio di tassazione convocava i ricorrenti per il giorno 12 gennaio 2011, invitandoli a presentare della documentazione integrativa, in particolare a comprova dei debiti esteri contratti con parenti. Nel verbale di audizione del medesimo giorno, firmato dal contribuente RI 1, le parti convenivano di evadere la dichiarazione fiscale 2008 tenendo conto di un reddito imponibile di fr. 32'669.–, e per l’anno 2009 di un reddito imponibile di fr. 37'929.–.
Con decisione del 26 gennaio 2011, dunque, l’Ufficio di tassazione recepiva l’accordo transattivo, di cui faceva espressa menzione nella motivazione, riducendo il reddito imponibile sia per l’IC che per l’IFD di entrambi gli anni fiscali.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugiRI 1 e RI 2 impugnano la decisione su reclamo, chiedendo una nuova decisione di tassazione in quanto l’Autorità fiscale nella determinazione del reddito imponibile non avrebbe tenuto conto delle spese sostenute per la conduzione della piccola ditta, della casa e di altre deduzioni, avendo pertanto risolto solo in parte i problemi dei contribuenti.
L’Ufficio di tassazione, con atto del 2 marzo 2011, adduce, invece, che la decisione su reclamo è stata decisa sugli elementi concordati con il contribuente e, dunque, sulla base di un accordo transattivo. A dimostrazione di ciò richiama il verbale sottoscritto dalle parti il 12 gennaio 2011.
Questa Camera ha trasmesso al ricorrente copia delle osservazioni pre__________.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente contesta la decisione assunta dall’Ufficio di tassazione, disconoscendo il verbale di audizione nel quale, lamenta ripetutamente, la somma finale indicata non doveva considerarsi un reddito “ma un debito”, calcolata “senza fare alcun riferimento alle deduzioni da sottrarre”.
1.2.
Va premesso che, come ha recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
– in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
– in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).
1.3.
La fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo l’autorità fiscale proposto al contribuente una soluzione impositiva “di massima” in presenza di una situazione oggettivamente non chiara e la cui soluzione in termini strettamente legali avrebbe richiesto un’attività di verifica defatigante.
2. 2.1.
Senonché, in questa sede il ricorrente contesta il contenuto dell’accordo transattivo, mettendo in discussione il “merito” della decisione sul reclamo, derivante a suo dire da un’errata interpretazione dell’Autorità fiscale sull’ammontare del reddito imponibile stabilito nell’audizione del 12 gennaio 2011. Tale cifra infatti sostanzierebbe “un debito” e non il reddito imponibile, a cui in ogni caso dovrebbero essere sottratte delle ulteriori spese in deduzione.
Questa Camera, pertanto, prima di verificare se la domanda del ricorrente sia fondata o meno, è obbligata a risolvere due questioni preliminari: da un lato, verificare se il contribuente possa, in sede di ricorso, proporre obiezioni del tutto nuove e diverse rispetto a quelle che hanno formato oggetto dell’accordo transattivo posto a fondamento della decisione sul reclamo; dall’altro, e ancor prima, verificare comunque se, nel caso di specie, si possa discorrere di accordo transattivo valido ed efficace.
2.2.
Partendo dalla seconda questione (da un punto di vista logico-giuridico precedente rispetto alla prima), va rilevato che l’accordo tra il contribuente e l’autorità di tassazione è sorto in un contesto prettamente formale, tramite la sottoscrizione di un verbale a seguito di un’audizione, richiesta dallo stesso ricorrente.
Le parti hanno convenuto che la dichiarazione fiscale 2008 venisse evasa tenendo conto di un reddito imponibile pari a fr. 32'669.– e, per l’anno 2009, che il reddito fosse fissato a fr. 37'929.–, senza che si dovessero attuare ancora sgravi o deduzioni.
Si può affermare, quindi, che l’accordo intervenuto in sede di reclamo tra il contribuente e l’autorità fiscale è da considerarsi pienamente valido ed efficace.
2.3.
Accertata la validità dell’accordo fiscale nel caso di specie, va valutata la possibilità che il contribuente ne possa prescindere in sede di ricorso, proponendo censure nuove.
Ritornando alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.).
Tornando al caso in esame, il ricorrente non ha, in questa sede, contestato la validità, o la compatibilità legale dell’accordo intercorso con l’Ufficio di tassazione, ma ha semplicemente proposto nuove interpretazioni di quanto stabilito, entrando nuovamente nel merito della tassazione.
Essendo, però, intervenuto un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento espresso della decisione sul reclamo, è evidente come risulti contraddittorio e non aderente ai canoni di buona fede il comportamento del ricorrente.
Questi, infatti, con il suo ricorso, nei fatti, ha disconosciuto l’accordo fiscale da lui stesso accettato e ha accusato l’Ufficio di tassazione di “aver deviato la verità dei fatti”, in quanto “il verbale di audizione è di tutt’altro contenuto”.
Il tenore dell’accordo transattivo è di una tale chiarezza ed il suo contenuto è tanto sintetico che nessuno potrebbe attribuirgli un significato diverso da quello evidente. La nozione di reddito imponibile, su cui si fonda l’accordo intervenuto tra le parti, è infatti la stessa che compare nella dichiarazione fiscale e nelle decisioni di tassazione. È pertanto escluso che il ricorrente, firmando il suddetto accordo senza avanzare riserve né perplessità, possa ora sostenere che esso prevedesse la deduzione di ulteriori costi, cui peraltro neppure si accenna.
Pur nella particolarità del caso in oggetto e nelle difficoltà della famiglia dell’insorgente, non appare minimamente giustificabile il comportamento del ricorrente, che alla luce di quanto allegato nel fascicolo processuale ed in particolare nella corrispondenza con l’Ufficio di tassazione, ha chiesto ed ottenuto che il caso fosse seguito personalmente dal capoufficio, __________.
Dopo aver raggiunto e firmato l’accordo espresso nel verbale di audizione alla presenza del funzionario richiesto, il ricorrente ha comunque diconosciuto quanto stabilito. Tutto ciò è in palese contrasto con il principio della buona fede.
2.4.
Alla luce di siffatte argomentazioni, questa Camera non può procedere all’esame delle doglianze fatte valere dal ricorrente, essendo queste palesemente inammissibili.
3. Il ricorso è pertanto respinto. Nonostante l’esito del ricorso, in considerazione della situazione economica dei ricorrenti, si rinuncia eccezionalmente a porre a loro carico la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: