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Ticino Camera di diritto tributario 03.06.2016 80.2011.155

3 juin 2016·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,639 mots·~8 min·3

Résumé

Doppia imposizione internazionale: procedura di conciliazione con la Germania, effetti dell’accordo fra Stati, accoglimento del ricorso, imposizione di pensione erogata da società di persone tedesca

Texte intégral

Incarto n. 80.2011.155

Lugano 3 giugno 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 15 novembre 2011 contro la decisione del 19 ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2006.

Fatti

                                     -   RI 1 è stato illimitatamente assoggettato alle imposte federali e cantonali dal 1° marzo 2004, quando ha trasferito il domicilio dalla __________ a __________, fino al 31 dicembre 2011, quando si è nuovamente trasferito in __________;

                                     -   dal 1° gennaio 2006 il contribuente ha beneficiato di una pensione erogata dalla __________ KG, con sede in Germania;

                                     -   con decisione del 28 novembre 2007, l’RS 1 ha notificato al contribuente e alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2006, commisurando il reddito imponibile in fr. 19'400.– per l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 1'424'700.–) ed in fr. 37'000.– per l’IFD (reddito determinante per l’aliquota fr. 1'438'000.–);

                                     -   quanto all’imposta sulla sostanza, l’imponibile era stabilito in fr. 11'388'000.– e la sostanza determinante per l’aliquota in fr. 11'973'000.–;

                                     -   i contribuenti hanno impugnato la suddetta decisione, con reclamo dell’11 dicembre 2007, contestando l’assoggettamento in Svizzera della sostanza all’estero, in particolare degli averi posseduti nella __________ KG (società in accomandita semplice);

                                     -   al termine di un’udienza, tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 4 ottobre 2011, le parti hanno sottoscritto un verbale del seguente tenore:

                                         Convocato(i) dall'autorità di tassazione è/sono presente(i): Dr. __________, studio legale __________

                                         la quale prende visione del parere giuridico del 11.8.2011 (DDC, ufficio giuridico)

                                         L'imposizione della rendita aziendale germanica di natura pensionistica percepita dal contribuente dalla ditta __________ KG risulta imponibile in Svizzera in applicazione dell'art. 21 CDI-D "Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente non menzionati espressamente negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato."

                                         Sentite le osservazioni la rappresentante dei contribuenti si riconferma nel gravame richiedendo una decisione formale.

                                         L'autorità fiscale provvederà all'evasione del reclamo imponendo in Svizzera la rendita percepita dalla ditta __________ KG come da parere giuridico; la partecipazione aziendale estera (fr. 865'701.-) verrà considerata per il calcolo delle aliquote.

                                         La Dr. __________ farà richiesta all'AFC di computo delle imposte pagate in Germania sulla pensione all'imposta svizzera al fine di evitare una doppia imposizione;

                                     -   con decisione su reclamo del 19 ottobre 2011, l’autorità di tassazione ha pertanto proceduto ad una modifica della tassazione a svantaggio dei contribuenti, elevando il reddito imponibile a fr. 231'800.– per l’IC ed a fr. 250'800.– per l’IFD, per effetto dell’assoggettamento in Svizzera della pensione erogata dalla __________ KG (fr. 214'502.–);

                                     -   la sostanza imponibile è per contro stata ridotta a fr. 2'567'000.–;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano che la pensione litigiosa sia imponibile in Svizzera, argomentando che, secondo l’art. 7 par. 7 seconda frase della Convenzione per evitare le doppie imposizioni fra Svizzera e Germania, la prestazione percepita dal ricorrente deve essere imposta in Germania;

                                     -   i ricorrenti hanno chiesto la sospensione della procedura di ricorso fino alla conclusione della procedura di conciliazione prevista dalla convenzione con la Germania, da loro promossa;

                                     -   il 15 febbraio 2016 la rappresentante dei ricorrenti ha tramesso alla Camera di diritto tributario uno scritto del 2 febbraio 2016, con il quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni comunica che la procedura di conciliazione si è conclusa con la seguente soluzione:

                                         Die zuständigen Behörden einigen sich ohne Präjudizwirkung auf folgende Lösung: Der Steuerpflichtige ist von 2006 – 2011 in der Schweiz ansässig. Die streitigen Einkünfte resultieren aus der Stellung als geschäftsführender Gesellschafter der deutschen Personengesellschaft und unterliegen der Besteuerung nach Art. 7 Abs. 7 DBA.

Diritto

                                     -   secondo l’art. 26 par. 1 della Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D; RS 0.672.913.62), quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno a da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente del quale è residente;

                                     -   l'art. 26 par. 1 CDI-D sancisce il principio dell'indipendenza della procedura di conciliazione da quella ricorsuale prevista dagli ordinamenti interni dei Paesi contraenti: in sostanza, l’avvio di un simile procedimento d'intesa non presuppone l'esaurimento delle istanze di ricorso interne, né tantomeno impedisce alle parti interessate di far uso dei normali rimedi di diritto previsti dalla legislazione nazionale per impugnare una decisione di tassazione (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 28 febbraio 2000 n. 2A.509/1998, in RDAT II-2000 n. 23t consid. 2b, con riferimento a: Flick/Wassmeyer/Wingert/Kempermann, Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, Colonia 1981, ad art. 26 n. 17);

                                     -   l’accordo raggiunto nell’ambito della procedura di conciliazione, in termini generali, si considera come un contratto amministrativo di diritto pubblico internazionale (völkerrechtliches Verwaltungsabkommen) concluso sulla base di un trattato bilaterale preesistente in materia di doppia imposizione (Reich, Das Verständigungsverfahren nach den internationalen Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz, tesi, Zurigo 1976, p. 118-119; Locher/Meier/von Siebenthal/Kolb, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland 1971 und 1978, Therwil, Vol. 5, B 26.1 Nr. 14 e B 26.2 Nr. 5.1): in questo senso costituisce una regolamentazione di diritto federale vincolante per ogni autorità svizzera competente ad applicare il diritto (cfr. la citata sentenza del Tribunale federale del 28 febbraio 2000 consid. 2b, con riferimento a: art. 191 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost.]; inoltre Reich, op. cit., p. 118 e 119 con un'indicazione della dottrina contraria alle note 10 e 11 a p. 118; Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 2a ediz., Berna 2005, p. 537);

                                     -   per prassi costante, inoltre, l'accordo raggiunto nel contesto di un procedimento di conciliazione costituisce un motivo di revisione di un'eventuale decisione interna già cresciuta in giudicato (cfr. la citata sentenza del Tribunale federale del 28 febbraio 2000 consid. 2b, con riferimento a: Locher/Meier/von Siebenthal/Kolb, op. cit., B 26.1 Nr. 10 e 14; Reich, op. cit., p. 126);

                                     -   venendo al caso in esame, la Camera di diritto tributario ha tenuto sospesa, su richiesta dei ricorrenti, la procedura di ricorso, in attesa della conclusione del parallelo procedimento di conciliazione ex art. 26 CDI-D;

                                     -   quest’ultimo procedimento si è concluso all’inizio del 2016 con un accordo, secondo cui il contribuente è stato considerato residente in Svizzera negli anni 2006 – 2011, ma i redditi litigiosi, che provengono dalla sua posizione di socio gerente della società di persone tedesca, sono imponibili in Germania secondo l’art. 7 par. 7 CDI-D;

                                     -   secondo l’art. 7 par. 1 CDI-D, gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata (nel qual caso, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione);

                                     -   l’art. 7 par. 7 CDI-D estende tale regime anche ai redditi provenienti da partecipazioni ad una società di persone, come pure sui compensi che il socio di una società di persone riceve dalla società per l'attività svolta al suo servizio, per averle concesso dei prestiti o ceduto dei beni economici, qualora le dette rimunerazioni siano attribuibili, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, al reddito che il socio ritrae dalla stabile organizzazione;

                                     -   la pensione erogata a RI 1 dalla __________ KG rientra pertanto nel campo di applicazione dell’art. 7 par. 7 CDI-D ed è assoggettata all’imposta sul reddito in Germania;

                                         secondo l’art. 24 par. 2 cifra 1 CDI-D, nei confronti di una persona residente della Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: se percepisce dei redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della stessa convenzione (eccezione fatta dell'art. 4, par. 3, 4 e 9, e dell'art. 23), sono imponibili nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera esenta da imposta detti redditi (salvo i dividendi) o detta sostanza; ma la Svizzera può, per determinare la sua imposta afferente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione;

                                     -   trova pertanto applicazione la disciplina prevista dagli articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera (nel Cantone, per l’imposta cantonale) devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera (nel Cantone, per l’imposta cantonale) al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi;

                                     -   nel caso in esame, la pensione germanica, esentata dall’imposta sul reddito in Svizzera secondo l’art. 7 par. 7 CDI-D, sarà considerata ai fini della determinazione dell’aliquota;

                                     -   il ricorso è conseguentemente accolto;

                                     -   non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali, mentre ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 ottobre 2011 è riformata nel senso che la pensione di fr. 214'502.–, erogata dalla __________ KG, è esentata dall’imposta sul reddito, ma è inclusa nel reddito determinante per l’aliquota.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 1'500.– per ripetibili.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

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