Incarto n. 80.2011.151
Lugano 28 agosto 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 3 novembre 2011 contro la decisione del 5 ottobre 2011 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________, lavora alle dipendenze della __________, di cui detiene una quota sociale, in qualità di webmaster.
RI 1 in diritto e criminologia.
B. Nella dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 64'075.–, oltre ad un reddito di fr. 2'796.– proveniente da un’attività accessoria alle dipendenze dell’Università di Zurigo. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:
abbonamento mezzo pubblico fr. 2’990.–
pasto principale fuori casa fr. 1'080.–
alloggio fr. 9'600.–
vitto fr. 4'320.–
altre spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento professionale fr. 1’220.–
spese per attività accessoria (forfait) fr. 800.–
totale fr. 22'410.–
C. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 20 maggio 2010, l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva solo in parte le spese professionali del contribuente:
altre spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento professionale fr. 1’220.–
spese per attività accessoria (forfait) fr. 800.–
totale fr. 4'420.–
Per l’IFD la deduzione delle altre spese professionali ammontava a fr. 1'900.– ed il totale a fr. 3'920.–.
Nelle motivazioni spiegava che le spese per il soggiorno settimanale a Basilea non potevano essere ammesse, in quanto “si tratta di spese per la formazione professionale”.
D. Il contribuente, rappresentato dalla MFM tax consulting SA, impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’8 giugno 2010, nel quale contestava la mancata deduzione dell’importo totale di fr. 17'900.– per le spese professionali determinate dal soggiorno a Basilea. Il contribuente spiegava che fino a fine gennaio 2008 era stato dipendente (a metà tempo) dell’Università di Zurigo in qualità di assistente e che dal 1° febbraio 2008 si occupava unicamente dell’attività di webmaster per la __________ di __________. Aggiungeva inoltre di svolgere l’attività di webmaster principalmente a Basilea in quanto, oltre a permettergli di collaborare con le aziende locali per “sviluppare al meglio il marketing della sua società”, gli facilitava la frequenza alle fiere di settore che hanno luogo in Svizzera e Germania.
E. L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 5 ottobre 2011, così motivando:
“[…] Da rilevare che in sede di dichiarazione il contribuente ha indicato che vive ancora a Basilea in quanto sta preparando un lavoro di dottorato in diritto e criminologia e che questa ricerca scientifica è possibile in una città universitaria come Basilea.
Il domicilio del contribuente come, pure, la sede della società risulta il comune di __________. Tenuto conto di quanto precede e, in particolare che il domicilio e la sede della ditta corrispondono, le deduzioni richieste per i soggiorno a Basilea non possono essere concesse […].”
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo. Il ricorrente sostiene anzitutto che la __________ è stata fondata nel 2006 “considerando, sia le sue competenze specifiche nei settori dell’informatica e del marketing, sia l’opportunità stessa di disporre di un responsabile presente nella Svizzera interna, nella quale sono presenti i partner di collaborazione più importanti”. Aggiunge poi che l’autorità fiscale avrebbe erroneamente negato le deduzioni per le spese professionali postulate, considerando la sede della __________ quale luogo di lavoro. Rileva infine che le deduzioni per il soggiorno a Basilea, erano già state ammesse dall’autorità fiscale nelle decisioni di tassazione IC/IFD 2006 e 2007, periodi fiscali in cui il ricorrente svolgeva già l’attività di webmaster per la __________
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
Le stesse sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2008, del 20 dicembre 2007, segnatamente dagli articoli 4 (spese di trasporto), 5 (spese supplementari di doppia economia domestica) e 6 (spese di alloggio). Analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 DE del 20 dicembre 2007, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
1.2.
Secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre cioè dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).
In ogni caso, per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati possono essere ammesse in deduzioni dal totale dei redditi imponibili solo se direttamente e strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito derivante da un’attività lucrativa dipendente.
2. 2.1.
Venendo al caso in esame, è anzitutto pacifico che l’attività di webmaster svolta dal ricorrente alle dipendenze __________, con sede a __________, costituisce un’attività lucrativa dipendente.
È quindi immediatamente evidente che la decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha concesso al contribuente la deduzione forfettaria di fr. 2'400.– e di fr. 1'220.– per le spese di perfezionamento professionale (composte da un corso di computer, un corso di statistica e un corso di inglese) non presta il fianco a critiche. L’autorità fiscale è stata inoltre generosa nell’ammettere la deduzione forfettaria di fr. 800.- per l’attività accessoria di assistente alle dipendenze dell’Istituto di diritto dell’Università di Zurigo. Il contribuente ha infatti esercitato tale attività solo fino a fine gennaio 2008.
2.2
Resta da esaminare se il ricorrente ha pure diritto al riconoscimento delle spese determinate dal suo soggiorno a Basilea: le spese di trasporto con il mezzo pubblico di fr. 2’990.–, le spese per i pasti principali fuori casa di fr. 1'080.–, come pure le spese per l’alloggio di fr. 9'600.– e il vitto di fr. 4'320.–, per un ammontare totale di fr. 17'900.–.
3. 3.1.
Come esposto in precedenza (punto 1.1.), le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso.
Ora, l’unico reddito del contribuente è rappresentato dallo stipendio conseguito con la sua attività di webmaster alle dipendenze della ditta ticinese, con sede a __________, ovvero nello stesso Comune di suo domicilio. Non si vede quindi come possa pretendere di dedurre tali spese, che di tutta evidenza non hanno nessuna relazione con il conseguimento del reddito derivante dalla sua attività lucrativa dipendente.
In primo luogo, l’attività di webmaster non presuppone di certo una sua presenza a Basilea. Nemmeno l’asserito sviluppo di “un sistema d’informazione con vari moduli, alfine di permettere al campeggiatore di prenotare in pochi passi e in base ai suoi bisogni il posto ideale per la sua tenda, la sua caravan o il suo camper” può giustificare una simile presenza, trattandosi di un’operazione che necessita semmai, oltre alle competenze specifiche nel settore dell’informatica, di una connessione internet. In secondo luogo, la postulata esigenza di collaborare con le aziende locali e di recarsi alle fiere in Svizzera e in Germania, non giustifica un suo trasferimento stabile a Basilea. A quest’ultimo proposito è qui appena il caso di ricordare che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393).
3.2.
Altre necessità professionali in relazione al suo trasferimento a Basilea non si intravvedono. Anzi, lo stesso ricorrente ha affermato in varie circostanze, tra cui nelle osservazioni alla dichiarazione d’imposta 2008 presentate con lettera del 30 dicembre 2009 come pure nel ricorso alla presente Camera, di vivere a Basilea “per motivi di studi e di attività di ricerca scientifica” (cfr. ricorso p. 4). Non si vede quindi come possa pretendere di dedurre le postulate spese di fr. 17'900.–, che non hanno nessuna relazione con il conseguimento del reddito derivante dalla sua attività lucrativa dipendente.
3.3.
Il ricorrente non può infine trarre alcun giovamento dalla circostanza che nei precedenti periodi fiscali l’Ufficio di tassazione gli abbia già concesso le postulate deduzioni. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale (StE 1997 B 93.4 n. 4), la tassazione, quale atto amministrativo limitato, produce effetti giuridici solo per il periodo fiscale di cui si tratta. Nel quadro di ogni nuova tassazione, l’autorità può pertanto riesaminare pienamente le circostanze di fatto e di diritto e decidere in modo difforme dai periodi precedenti, negando per esempio una voce di spesa litigiosa fin lì sempre ammessa (decisione TF del 3 maggio 1999, in: RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
4. Il gravame è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- -.
1. PI 1 2. PI 2
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: