Incarto n. 80.2011.15
Lugano 30 novembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappresentati da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 31 gennaio 2011 contro la decisione del 4 gennaio 2011 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. Nel gennaio 2005 i coniugi RI 1 e RI 2 si trasferivano da __________ a __________. Mentre il marito svolge l’attività di __________ al __________ di __________, la moglie ha aperto uno studio di fisioterapia.
Notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 7 agosto 2008, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile per l’imposta cantonale (IC) in fr. 131'800.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 133'000.–; per l’IFD, il reddito imponibile ammontava a fr. 133'000.– e quello determinante per l’aliquota a fr. 138'100.–.
Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava che il risultato negativo dell’attività professionale della moglie era stato dimezzato, per la sproporzione tra entrate e uscite; inoltre, veniva accettato in deduzione, quale spesa di gestione, solo il costo di fr. 9'000.– per il muratore, non anche le altre spese indicate. Si specificava inoltre l’impossibilità di dedurre una devoluzione ad un ente non esente in Svizzera e la somma di fr. 1'500.–, versata ad un partito politico.
B. I contribuenti interponevano reclamo contro la suddetta decisione.
L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il gravame, con decisione del 4 gennaio 2011, nella quale riduceva il reddito imponibile a fr. 117'800.– (fr. 119'000.– per l’aliquota) per l’IC ed a fr. 124'100.– per l’IFD. Venivano accettate tutte le spese di manutenzione dell’immobile fatte valere (fr. 52'000.–), compresi i premi assicurativi, mentre non venivano ammesse in deduzione le spese di gestione. Per quanto concerne il reddito professionale della moglie, valutando nel complesso i cinque anni di attività dal 2005 in poi, l’Ufficio riscontrava come essa non avesse “trovato uno sviluppo economico soddisfacente”. La perdita del 2005, commisurata dai ricorrenti in fr. 27'000.–, veniva così ridotta a fr. 17'000.–, con una ripresa sull’affitto privato (essendoci già quello della clinica), sul contributo al partito (già dedotto quale liberalità), sulle spese “relazioni pubbliche” e altri costi.
C. Con ricorso tempestivo alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano, in primo luogo, il mancato riconoscimento dell’intera perdita sofferta dalla moglie nell’esercizio della professione. Postulano poi la deduzione, a titolo di spese di manutenzione, dei costi di “abbonamento ascensore” e delle spese per il giardino, che avrebbero dovuto essere ammesse in considerazione del fatto che nel valore locativo sarebbe considerato anche il giardino.
D. All’udienza del 25 ottobre 2012, le parti, con il consenso del giudice delegato, hanno convenuto di ridurre la ripresa sulle spese professionali della moglie a fr. 2'000.–, compresa la deduzione di fr. 6'000.– per l’uso dei locali professionali, e di ammettere la deduzione dell’importo di fr. 615.– per spese del giardiniere. È così rimasto litigioso il punto riguardante le spese per l’abbonamento ascensore. La relativa fattura è stata prodotta dai ricorrenti il 14 novembre 2012.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, nella loro formulazione in vigore nel periodo fiscale in discussione, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
La deduzione complessiva ammonta:
· al 15% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
· al 25% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv.1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
1.3.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali (cfr. art. 33 lett. d LT e art. 34 lett. d LIFD).
2. 2.1.
Nella fattispecie, è controversa solo la deduzione dell’importo di fr. 914.60, pagato dai ricorrenti alla __________ SA di __________ per l’abbonamento dell’ascensore.
2.2.
In effetti le spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 luglio 2005, n. 2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).
2.3.
Anche la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del gennaio 2006 distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione (cfr. Circolare n. 7/2005, cifra 5.4).
2.4.
In linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore, climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3; inoltre art. 1 dell' Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992).
2.5.
Secondo i ricorrenti, le spese per l’abbonamento ascensore sarebbero deducibili in virtù del fatto che sarebbero paragonabili a quelle di manutenzione di seggiovie e funicolari. Il tenore della fattura prodotta, però, conferma che le spese di cui si tratta sono di gestione annuale dell’ascensore, e non legate a singole operazioni di manutenzione della macchina:
Für die gesetzlich vorgeschriebene Revisions- und Wartungsarbeiten berechnen wir Ihnen… den vereinbarten Abonnementspreis.
Anche la giurisprudenza e la dottrina in materia di contratto di locazione confermano che il costo dell’abbonamento per il servizio dell’ascensore, che si riferisce al controllo periodico dell’impianto, rientra fra le tipiche spese accessorie secondo l’art. 257a CO (Bisang/Burkhalter/Futterlieb/Heinrich/Maag/ Müller/Rohrer/Stucki/Tschudi, Le droit suisse du bail à loyer – Commentaire, Zurigo, 2011, p. 99; Rohrer, Nebenkosten, in MRA 3/08 p. 102).
2.6.
Anche la nuova circolare della Divisione delle contribuzioni (n. 7/2010 dell’aprile 2011), nell’elenco contenuto nell’allegato sulla distinta spese di miglioria e di gestione, indica come prima voce “Abbonamenti per servizio revisione impianti”, menzionando esplicitamente l’Abbonamento ascensore nel dettaglio esemplificativo e classificando univocamente tale costo come spesa di gestione. La spesa viene pertanto classificata come spesa di gestione e, come tale, non deducibile.
3. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, nella misura di quanto transatto in udienza, ed è respinto per quanto concerne l’unico punto rimasto litigioso.
Tasse e spese di giustizia sono dunque poste a carico dei ricorrenti in proporzione alla loro soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 4 gennaio 2011 è riformata nel senso che la ripresa sulle spese professionali della contribuente è ridotta a fr. 2'000.– ed è ammessa la deduzione delle spese per la manutenzione del giardino, nella misura di fr. 615.–.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di un terzo (fr. 300.–).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ; - ; - ; - .
Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: