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Ticino Camera di diritto tributario 31.05.2012 80.2011.119

31 mai 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,950 mots·~10 min·3

Résumé

Procedura: tassazione per apprezzamento, calcolo delle entrate e delle uscite, spese superiori ai redditi dichiarati, viaggi e spese per manutenzione di veicoli a motore

Texte intégral

Incarto n. 80.2011.119

Lugano 31 maggio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 1° settembre 2011 contro la decisione del 4 agosto 2011 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

                                  A.   RI 1, nato nel __________, di formazione giardiniere paesaggista, vive in una casa di abitazione unifamiliare di sua proprietà dal 1° gennaio 2008. Lavora a tempo pieno alle dipendenze __________ Sagl di __________, di cui detiene una quota sociale di fr. 10'000.-, in qualità di giardiniere.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2010, il contribuente indicava di avere percepito un reddito da attività dipendente di complessivi                 fr. 49'068.-.

                                  B.   Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 5 maggio 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna commisurava il reddito imponibile in fr. 43'400.– per l’IC ed in fr. 46'500.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolare aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 10'000.–, spiegando nella motivazione che si trattava di ”prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 16 maggio 2011, nel quale contestava di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate. Argomentava in sostanza di avere un modesto tenore di vita, di rinunciare al lusso e di consumare spesso i pasti dai genitori.

                                  D.   Nel corso di un’udienza tenutasi il 9 giugno 2011, il contribuente confermava di riuscire a vivere con quanto dichiarato e l’autorità fiscale ribadiva l’insufficienza dell’importo residuo per una normale esistenza, riconfermando la tassazione del reddito d’altra fonte di fr. 10'000.-. Lo stesso giorno, a seguito di quanto emerso in sede di audizione, l’Ufficio di tassazione faceva richiesta di documenti circa il nuovo calcolo sul dispendio. Con risposta del 28 giugno 2011 il contribuente invitava l’autorità fiscale a voler rettificare ed eliminare alcune deduzioni che aveva erroneamente esposto.

                                  E.   Con decisione del 4 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione riconfermava l’importo di 10'000.- quale reddito di altra fonte e negava la rettifica delle deduzioni ammesse a seguito delle errate indicazioni del contribuente. Argomentava che, modificato sulla base delle osservazioni e della documentazione inoltrata dal contribuente in sede di audizione, il nuovo calcolo presentava una disponibilità simile a quella determinata in sede di tassazione e dunque l’imposizione di un reddito d’altra fonte appariva giustificata. 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente lo stralcio degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di tassazione. Nelle argomentazioni ribadisce quanto già sollevato in sede di reclamo, sottolineando in particolare che “il tenore di vita che mi sono adottato è dovuto in parte alla mia natura, al mio carattere ma è anche dovuto principalmente al fatto che intendo rimborsare, il più presto possibile, ai genitori, il prestito che loro mi hanno concesso, per la costruzione della mia abitazione primaria”.   

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

                                         1.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

                                         2.2.

                                         Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197).

                                         L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha intrapreso un calcolo della disponibilità finanziaria del contribuente e, su questa base, ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 10'000.-.

                                         Sin dal principio, l’autorità fiscale ha rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza, senza peraltro successivamente porvi rimedio. Ciò non toglie tuttavia che anche una tassazione ordinaria non esclude di per sé la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).

                                         3.2.

                                         Come visto, l’autorità di tassazione ha basato la propria valutazione sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2010, da cui emerge una disponibilità mensile di 691.- franchi, giungendo alla conclusione che il ricorrente dovesse avere conseguito ulteriori redditi nella misura di almeno fr. 10'000.–. Il calcolo stabilito dall’autorità di tassazione è il seguente:

Entrate

Uscite

Attivi:

capitali

15'223

prestito Sagl

2'088

Passivi:

debiti privati

1'500

Proventi:

salari e altri emolumenti

49'068

redditi da titoli

126

Oneri:

spese professionali

2'732

contributi

2’642

Oneri assicurativi

5’562

Spese immobili

         2’328

interessi passivi

7’242

Spese mediche

1’156

Imposte

4’602

Totale entrate/uscite

51'282

42’987

Disponibilità annua

8’295

                                   4.   4.1.

                                         L’importo di fr. 10'000.– stimato dall’autorità di tassazione è inferiore all’importo base agli effetti del diritto esecutivo. Secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza, nella sua edizione del 1° settembre 2009, tale importo, destinato a coprire le spese per i bisogni vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita dignitosa ed adattata ai tempi moderni (Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, p. 528 ad art. 93 LEF), per una persona che vive da sola ammonta infatti a fr. 1'200.– (fr. 14'400.– annui). È ben vero che la sua applicazione ai fini fiscali deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007). Nel caso concreto, tuttavia, dagli estratti della carta di credito risultano spese effettuate nel 2010 durante dei soggiorni negli __________ e a __________. Simili addebiti contraddicono manifestamente la vita modesta che il ricorrente asserisce di condurre. A tale riguardo va aggiunto che i capitali a risparmio, sono aumentati di circa fr. 15'000.-. È anche il caso di tener conto della circostanza che il contribuente è proprietario di un’automobile e di una motocicletta, che certamente comportano costi di manutenzione e di gestione. Da ultimo, le spese __________ evidenziate dall’Ufficio di tassazione nelle proprie osservazioni del 13 settembre 2012 confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, che l’importo di 10'000.- aggiunto a titolo di “altri redditi”, più che giustificato, è prudenziale.

                                         4.2.

                                         In assenza di elementi contrari e di fronte al citato aumento dei risparmi privati, finanziato per stessa ammissione del ricorrente con i redditi percepiti dalla sua attività professionale, alle vacanze fatte dallo stesso nel corso del 2010 e agli acquisti con carta di credito evidenziati dall’autorità fiscale, a giudizio di questa Camera l’importo aggiunto agli altri redditi dichiarati appare più che legittimo.

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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