Incarto n. 80.2010.98
Lugano 31 agosto 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 luglio 2010 contro la decisione del 30 luglio 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1 ha lavorato quale impiegato alle dipendenze della __________ di __________, fino al 31 ottobre 2008, quando ha sottoscritto un accordo concernente la “cessazione consensuale del rapporto di lavoro”. In virtù di tale convenzione, le parti hanno stabilito la cessazione del rapporto di lavoro “in data odierna” ed il versamento al dipendente, da parte del datore di lavoro, di un importo di fr. 213'470.–, che, come risulta da un conteggio allegato, corrisponde a sei mensilità di stipendio, oltre a diverse indennità e rimborsi spese come pure oneri previdenziali. Dall’accordo si evince altresì che il dipendente sarebbe rimasto assicurato contro gli infortuni per ulteriori 30 giorni, mentre la copertura per malattia (perdita di guadagno) cessava subito.
L’importo convenuto è stato versato al dipendente nei giorni seguenti.
B. Notificando al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 10 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città commisurava il reddito imponibile in fr. 347'100.–. In particolare, il reddito dell’attività lucrativa dipendente del marito era stabilito in fr. 441'790.–, pari alla somma dell’importo risultante dal certificato di salario (fr. 412'659.–) e di una prestazione assicurativa (rientrante nel Pilastro 3b) di fr. 29'131.–, versatagli dalla __________.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 aprile 2010, con cui contestavano, da un lato, il fatto che nel reddito dell’attività lucrativa era stato inserito un importo (fr. 189'159.–) che doveva essere attribuito al periodo fiscale 2009 e, dall’altro, il mancato riconoscimento della deduzione forfetaria per altre spese professionali.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 30 giugno 2010, così motivato:
1) La liquidazione ricevuta dalla __________, __________ per la cessazione consensuale del rapporto di lavoro del signor RI 1 di __________ (importo compreso nel certificato di salario 2008) è imposta con gli altri redditi nell’esercizio 2008 secondo le disposizioni di legge;
2) la deduzione delle altre spese professionali (forfait) di fr. 2'400.00 non è ammessa perché coperta dall’indennità versata dal datore di lavoro (fr. 8'000.00), secondo nuove disposizioni della Direzione, alla luce della sentenza del TF.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente il calcolo del reddito dell’attività lucrativa dipendente del marito, effettuato dall’autorità fiscale.
Una parte dell’importo versatogli dalla __________ al momento dello scioglimento del contratto di lavoro (fr. 134'488.–) sarebbe infatti costituita dallo stipendio dei mesi da gennaio ad aprile del 2009. A tale riguardo, gli insorgenti sottolineano che il contratto di lavoro prevedeva un termine di disdetta di sei mesi.
Inoltre, postulano lo stralcio dell’importo di fr. 29’131.–, versato dalla __________, argomentando che si tratterebbe di una prestazione già inclusa nel certificato di salario.
Diritto
1. All’udienza del 9 agosto 2011, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha sottoscritto la convenzione con il datore di lavoro alla fine del 2008, rinunciando al termine di disdetta di sei mesi, le parti, con il consenso del giudice delegato hanno convenuto di attribuire gli stipendi mensili e le altre indennità relative ai primi quattro mesi del 2009 a quest’ultimo periodo fiscale. Pertanto, il reddito dell’attività lucrativa dipendente del periodo fiscale 2008 è stato stabilito in fr. 72'074.–, importo da aggiungere allo stipendio di base del 2008. Il rimanente importo di fr. 141'395.– sarà imposto nel periodo fiscale 2009.
2. Per quanto attiene alla prestazione erogata dalla __________, il ricorrente, presa visione della “notifica di prestazioni in capitale pilastro 3b”, che l’assicuratore ha trasmesso all’autorità fiscale, in udienza ha contestato l’esattezza delle indicazioni che vi figurano. L’assicurazione aveva infatti notificato il versamento di una prestazione in capitale di fr. 45'426.10, finanziata con un premio unico di fr. 16'294.20, sicché il reddito imponibile ammontava a fr. 29'131.90.
Il ricorrente si è impegnato a prendere contatto con la compagnia di assicurazione, chiedendo spiegazioni in merito al calcolo risultante dalla notifica in questione.
Il 10 agosto 2011 la Swiss Life ha confermato al contribuente di essere incorsa in un errore, quando ha indicato che la prestazione era stata finanziata con un “premio unico”. In realtà si trattava invece di “un premio periodico di CHF 11'168,00”, con la conseguenza che “la prestazione versatale di CHF 45'426.10 soggiace all’imposta sulla sostanza”.
Alla luce delle precisazioni fornite dall’assicuratore, la prestazione erogata dalla __________ nel periodo fiscale 2009 è esente dall’imposta sul reddito, trattandosi di un incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto (articoli 24 lett. b LIFD e 23 lett. b LT).
3. Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 30 giugno 2010 è riformata nel senso che il reddito dell’attività lucrativa dipendente è ridotto a fr. 271’263.10.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: