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Ticino Camera di diritto tributario 20.03.2012 80.2010.97

20 mars 2012·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,076 mots·~10 min·3

Résumé

Revisione: presupposti, inadempienza di consulenti fiscali, reati patrimoniali a danno del contribuente

Texte intégral

Incarto n. 80.2010.97

Lugano 20 marzo 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 29 luglio 2010 contro la decisione del 9 luglio 2010 in materia di revisione tassazioni 2005 - 2006 -2007.

Fatti

                                  A.   Con tre decisioni del 7 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava a RI 1, vedova di __________, le tassazioni IC/IFD 2005, 2006 e 2007, allestite d’ufficio per mancato inoltro delle relative dichiarazioni fiscali.

                                         L’autorità commisurava i redditi da titoli e capitali in fr. 262'500.–, i redditi da sostanza immobiliare in fr. 47'757.– e la sostanza complessiva in fr. 10'089'000.–, partendo dall’ultima dichiarazione presentata dai coniugi __________ e dalla stima degli elementi imponibili della comunione ereditaria del defunto marito.

                                  B.   La contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 10 aprile 2009, nel quale chiedeva di “pazientare ancora qualche mese”, essendo ancora in corso la divisione della comunione ereditaria fu __________.

                                         Con scritto del 4 maggio 2009, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva direttamente alla reclamante, avvertendola che la tassazione d’ufficio poteva essere impugnata solo provando che la stessa era manifestamente inesatta.

                                         Non avendo ricevuto nessuna risposta entro il termine assegnatole per completare il reclamo, con tre decisioni del 17 giugno 2009, l’autorità di tassazione dichiarava irricevibile il gravame. Un ricorso alla Camera di diritto tributario contro tali decisioni è stato ritirato dalla stessa contribuente il successivo 14 agosto 2009 (inc. 80.2009.102), sicché le tre tassazioni sono per finire passate in giudicato.

                                  C.   Con istanza del 6 maggio 2010, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, chiedeva all’Ufficio di tassazione la revisione delle tassazioni 2005, 2006 e 2007, adducendo sostanzialmente di essere stata danneggiata dai suoi precedenti rappresentanti contrattuali, nei confronti dei quali aveva nel frattempo presentato una segnalazione/denuncia penale per titolo di truffa, appropriazione indebita, usura, amministrazione infedele e estorsione.

                                         L’autorità di tassazione respingeva l’istanza con decisione del 14 maggio 2010, nella quale spiegava che non era adempiuto alcuno dei motivi di revisione.

                                  D.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 giugno 2010, sottolineando in particolare che la segnalazione/denuncia penale fatta spiccare nei confronti dei suoi precedenti rappresentanti costituiva un fatto nuovo, tale da giustificare la postulata revisione.

                                         L’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 9 luglio 2010, precisando dapprima che le contestate tassazioni si fondavano, fra l’altro, sui dati forniti dagli eredi di __________ nell’ambito della procedura di successione e di recupero d’imposta, osservando poi che la reclamante non aveva in ogni caso presentato nuove obiezioni.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 attribuisce anzitutto la responsabilità per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali ai suoi precedenti rappresentanti. Contesta poi all’Ufficio di tassazione di avere ignorato il decesso del marito, continuando a tassarla per apprezzamento sugli stessi elementi “desunti dall’ultima dichiarazione presentata dai coniugi”. Aggiunge infine che le malversazioni dei suoi precedenti rappresentanti hanno inevitabilmente intaccato il suo patrimonio, falsificando la fattispecie determinante per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo gli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                         Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

                                         1.2.

                                         La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/ Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in: ASA 61 p. 450-451).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, la ricorrente solleva sostanzialmente tre motivi di revisione. Anzitutto, la scoperta di una grave inadempienza contrattuale da parte dei suoi precedenti consulenti fiscali, che non avrebbero mai inoltrato le dichiarazioni fiscali 2005, 2006 e 2007, in palese contrasto con il punto 2.3. del contratto di mandato sottoscritto il 7 aprile 2006. In secondo luogo, la mancata considerazione, da parte dell’autorità di tassazione, del suo nuovo status di vedova e, da ultimo, la scoperta delle malversazioni commesse dai suoi mandatari, che nel tempo l’avrebbero spogliata del suo patrimonio.

                                         2.2.

                                         Nella misura in cui la ricorrente attribuisce la responsabilità per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali ai suoi precedenti consulenti fiscali, è del tutto evidente l’assenza di ogni presupposto per una revisione, ove si pensi appena che le tre tassazioni d’ufficio del 7 aprile 2009, così come lo scritto del 4 maggio 2009 e le successive decisioni su reclamo del 17 giugno 2009 sono state tutte notificate personalmente alla contribuente e non invece ai suoi mandatari, cui ora la stessa rimprovera di non avere bene tutelato i suoi interessi, ma che nei confronti delle autorità fiscali non sono mai stati designati quali suoi rappresentanti.

                                         Se si aggiunge inoltre che la contribuente ha pure presentato un ricorso a questa Camera (ritirandolo un mese più tardi), le sue contestazioni in merito ad una pretesa violazione del punto 2.3. del contratto di mandato sottoscritto il 7 aprile 2006 appaiono manifestamente infondate e finanche temerarie. Del resto, sia detto per inciso, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale o di un suo ausiliario non è in ogni caso mai opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619)

                                         2.3.

                                         La ricorrente contesta poi all’Ufficio di tassazione di avere ignorato il suo nuovo status di vedova, continuando a tassarla per apprezzamento sugli stessi elementi “desunti dall’ultima dichiarazione presentata dai coniugi”.

                                         Premesso che le tassazioni incriminate non si fondano sui soli dati dell’ultima dichiarazione fiscale inoltrata dai coniugi __________, ma prendono in considerazione anche sugli elementi forniti dagli eredi di __________ nell’ambito della procedura di successione e di recupero d’imposta, è qui appena il caso di ricordare che si tratta di contestazioni che la contribuente avrebbe semmai potuto e dovuto sollevare con il reclamo contro le rispettive decisioni di tassazione del 7 aprile 2009. A tale proposito, è infatti opportuno ribadire che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può in particolare avvalersi del rimedio straordinario della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di reclamo e nella successiva procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).

                                         2.4.

                                         La ricorrente sostiene infine di avere scoperto le malversazioni dei suoi precedenti rappresentanti, che nel tempo l’avrebbero spogliata del suo patrimonio “falsificando” la fattispecie determinante per gli anni 2005, 2006 e 2007, solo nel corso dell’anno 2010.

                                         Certo, sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, fra i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza passata in giudicato, rientra anche il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla stessa decisione o sulla stessa sentenza (art. 232 cpv. 1 lett. c LT, art. 147 cpv. 1 lett. c LIFD). Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, tuttavia, tale motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui dei reati penali abbiano influenzato lo svolgimento della procedura di tassazione in quanto tale o la decisione, con la conseguenza che la tassazione si è fondata su fatti “non veri”, oppure ancora nel caso in cui un contribuente sia stato impedito di esercitare i suoi diritti procedurali (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 19 ad art. 147 LIFD, p. 459; v. anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 9 ad art. 147 LIFD, p. 1343). Non si tratta, in altri termini, di tener conto a posteriori del fatto che un reato patrimoniale abbia diminuito gli elementi imponibili, quanto piuttosto di porre rimedio a delle distorsioni procedurali, che hanno provocato delle decisioni che non si fondano sulla effettiva situazione economica del contribuente. In questo senso, come sottolineato dalla dottrina, i crimini o i delitti che potrebbero eventualmente influire su una decisione o su una sentenza sono la falsa testimonianza e la falsa perizia (art. 307 CP), la falsa dichiarazione di una parte in giudizio (art. 306 CP), l’appropriazione semplice (art. 137 CP) o il furto di mezzi di una prova (art. 139 CP), la falsità in documenti (art. 251 CP), l’estorsione (art. 156 CP) e la coazione di una parte in giudizio (art. 181 CP), l’abuso di autorità (art. 312 CP), l’infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) così come la corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322 ter CP).

                                         2.5.

                                         Se le malversazioni descritte nella segnalazione/denuncia penale del 2 aprile 2010 dovessero effettivamente trovare conferma in una decisione dell’autorità giudiziaria penale e/o civile, ci si potrebbe tutt’al più chiedere a quel momento se ci si trovi in presenza di un fatto “nuovo”, nel senso inteso dagli art. 232 cpv. 1 lett. a LT e 147 cpv. 1 lett. a LIFD. Allo stadio attuale della procedura, non è per contro adempiuto nessun valido motivo di revisione.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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