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Ticino Camera di diritto tributario 15.11.2011 80.2010.84

15 novembre 2011·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,332 mots·~12 min·4

Résumé

Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, appartamento in comproprietà fra persona fisica e due sue società, prestazione valutabile in denaro

Texte intégral

Incarto n. 80.2010.84

Lugano 15 novembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 18 giugno 2010 contro la decisione del 20 maggio 2010 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

                                  A.   RI 1, nato nel 1944, separato, è domiciliato a __________, dove possiede un appartamento di tre locali, in comproprietà con le ditte __________ di __________ (Canton __________) e __________ di __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2008, il contribuente attribuiva all’appartamento citato un valore locativo di fr. 1'000.–.

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 3 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava in soli fr. 740.– il valore locativo della sua quota parte dell’immobile (pari all’8.7%). A tale importo aggiungeva però “altri redditi” per fr. 7'765.–, corrispondenti al valore locativo delle ulteriori quote appartenenti alla __________ (pari al 47.8%) e alla __________ (pari al 43.5%).

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 marzo 2010, nel quale contestava fra l’altro l’aggiunta di “altri redditi”, sostenendo di avere a disposizione una sola camera dell’appartamento di __________.

                                         Con scritto del 29 aprile 2010, in risposta ad una richiesta di informazioni dell’autorità di tassazione, il contribuente produceva una convenzione d’utilizzo del citato appartamento, sottoscritta da tutti i comproprietari il 1° agosto 2003, dalla quale emergeva in particolare che egli aveva a sua esclusiva disposizione una sola stanza (Zimmer 3).

                                         L’autorità di tassazione, con decisione del 20 maggio 2010, confermava l’aggiunta di “altri redditi” per fr. 7'765.–, con la seguente motivazione:

                                         L’imposizione d’altri redditi viene invece confermata in base ai dati e alle informazioni direttamente assunte presso il Comune di __________, Ufficio controllo abitanti. L’appartamento di __________ in comproprietà costituisce l’abitazione primaria del contribuente. I documenti forniti e gli argomenti proposti non permettono di modificare la posizione.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente lo stralcio degli “altri redditi”, osservando anzitutto che non spetta all’autorità di tassazione “determinare la misura dell’utilizzo della proprietà o intervenire negli accordi tra i comproprietari”. Il ricorrente sottolinea poi di non essere a conoscenza dei criteri utilizzati per commisurare tali redditi, concludendo infine che la decisione impugnata si fonderebbe unicamente su supposizioni delle autorità comunali.

                                  E.   Con scritto del 22 settembre 2011, questa Camera si è rivolta direttamente al ricorrente, invitandolo a comprovare l’effettiva operatività nel Canton Ticino sia della __________ sia della __________.

                                         In risposta, con scritto del 7 ottobre 2011, RI 1 ha ribadito la sua posizione, sostenendo in particolare che il valore locativo dell’appartamento di __________ andava imposto proporzionalmente ai rispettivi investimenti dei tre comproprietari, come specificato nella dichiarazione d’imposta.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Secondo gli art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, sono in particolare imponibili quale reddito della sostanza immobiliare i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento (lett. a) nonché il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett. b).

                                         In caso di comproprietà, se l’immobile è abitato da tutti i comproprietari insieme, se l’immobile è locato a uno solo di essi oppure ancora a una terza persona, ognuno dei comproprietari deve per principio lasciarsi imputare il valore locativo, rispettivamente il reddito della locazione, in funzione della sua quota di partecipazione (decisione TF n. 2A.508/2001 del 26 giugno 2002, in: StR 2002 p. 564).

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, come visto, l’appartamento di __________ è oggetto di una comproprietà tra il ricorrente, la __________ di __________ e la __________ di __________. Le rispettive quote di partecipazione dell’8.7% (il ricorrente), del 47.8% (la __________) e del 43.5% (la __________) sono state definite dagli stessi comproprietari. Esse non sono peraltro tema di discussione in questa sede, così come incontestato è il valore locativo attribuito alla quota parte del ricorrente, che l’autorità di tassazione ha ridotto dai dichiarati fr. 1'000.– a fr. 740.–.

                                         Fatte queste necessarie premesse, è quindi immediatamente evidente che il valore locativo dell’immobile, commisurato dall’autorità di tassazione in complessivi fr. 8'505.–, non presta il fianco a critiche: se l’importo di fr. 740.– corrisponde ad una quota di partecipazione dell’8.7%, è infatti evidente che all’intera proprietà debba coincidere un importo di fr. 8'505.–. Nel medesimo ordine di idee, altrettanto pacifici sono poi gli importi di, rispettivamente, fr. 4'065.– e fr. 3'700.– attribuiti alle ulteriori quote di comproprietà della __________ (47.8%) e della __________ (43.5%), peraltro ripresi anche dal competente Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, senza che le due società abbiano sollevato alcuna obiezione in merito.

                                         A prescindere da qualsiasi convenzione interna d’utilizzo dell’immobile, in base alla stessa impostazione voluta dai tre comproprietari, appare quindi inoppugnabile la decisione di attribuire un valore locativo di fr. 740.– direttamente al ricorrente e l’ulteriore importo di fr. 7'765.– alle due società. Più problematica appare invece la decisione di imporre quest’ultimo importo anche nella partita fiscale del ricorrente a titolo di “altri redditi”.

                                   2.   2.1.

                                         Per prassi costante l’utile e il capitale di una società di capitali sono imponibili – sotto riserva degli utili immobiliari conseguiti dai commercianti d’immobili e dagli impresari costruttori generali – nel luogo ove essa ha il suo domicilio fiscale primario, per quanto non abbia dei domicili fiscali secondari in altri Cantoni, dovuti alla presenza in loco di uno o più stabilimenti d’impresa (DTF 134 I 303 consid. 2.2 pag. 307 con richiami; v. anche Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 65; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, p. 115).

                                         2.2.

                                         Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LT, sussiste uno stabilimento d’impresa laddove vi è una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Questa definizione corrisponde, nel suo risultato, a quella della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), il cui art. 21 cpv. 1 lett. b, in assenza di una definizione propria, rinvia ai principi d’interpretazione posti dalla giurisprudenza federale in materia di divieto della doppia imposizione (DTF 134 I 303 consid. 1.2; Bauer-Balmelli/Nyffenegger, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/1, 2ª ediz. Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5 ad art. 4 LAID, p. 63). Conformemente alla giurisprudenza federale richiamata, si è in presenza di uno stabilimento d’impresa quando una società possiede impianti o installazioni materiali permanenti che formano una parte dell’azienda fuori Cantone e per mezzo dei quali l’attività tecnica e commerciale della stessa viene esercitata in misura qualitativamente e quantitativamente rilevante (DTF 134 I 303 consid. 2.2).

                                         2.3.

                                         Tornando al caso in esame, occorre fondamentalmente dirimere se la __________ e la __________, il cui domicilio fiscale primario si trova nei Cantoni __________ e __________, possiedano anche uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino.

                                         Invitato da questa Camera a comprovare l’effettiva operatività delle due società in Ticino, il ricorrente, con scritto del 7 ottobre 2010, ha prodotto un estratto del registro di commercio del Canton __________, dal quale emerge che la __________ dispone di una succursale a __________. Quanto alla __________, si è invece limitato a sostenere che la stessa ha per il momento un’unica sede nel Canton __________, ma utilizzerebbe già oggi una parte dell’appartamento in discussione come ufficio e sala riunioni.

                                         Ora, l’iscrizione nel registro di commercio di un domicilio fiscale secondario ha solo valore formale. Essa non consente ancora di concludere per l’esistenza in loco di una sede fissa di affari, così come non ha nessuna rilevanza dal profilo fiscale un’affermazione di parte, perlomeno fintantoché non è accompagnata dai necessari documenti giustificativi. Da informazioni assunte direttamente da questa Camera presso l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, risulta tuttavia che una quota dell’utile d’esercizio registrato dalla __________ (all’incirca del 4%) e dalla __________ (all’incirca del 10%) è stata effettivamente imposta anche nel Canton Ticino. Seppure minime, tali percentuali dimostrano inequivocabilmente che le due società dispongono – perlomeno secondo quanto deciso dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche – di stabilimenti d’impresa nel senso voluto dalla giurisprudenza federale in materia di divieto della doppia imposizione. In caso contrario, l’autorità fiscale non avrebbe infatti avuto alcun motivo per aggiungere al valore locativo corrispondente alle rispettive quote di comproprietà del 47.8%        (fr. 4'065.–) e del 43.5% (fr. 3'700.–), anche una parte del risultato d’esercizio.

                                         2.4.

                                         Così stando le cose, questa Camera non intravvede nessun motivo particolare per rimettere in discussione la presenza di stabilimenti d’impresa nel Canton Ticino. Perplessità desta invece la reale occupazione dell’appartamento di __________ da parte delle due società, specie se si considera che l’immobile, per stessa ammissione del ricorrente, costituisce la sua abitazione primaria.

                                         A tale proposito, la convenzione d’utilizzazione prodotta agli atti dell’incarto fiscale in sede di reclamo non è di nessun aiuto, ove si pensi appena che la stessa è stata in definitiva sottoscritta dal solo ricorrente (quale persona fisica e quale rappresentante delle due ditte). Più decisiva è invece la circostanza, accertata dall’autorità di tassazione, che le tasse per la raccolta dei rifiuti prelevate nel condominio in discussione si riferiscano tutte a economie domestiche private, ad esclusione quindi di ditte, magazzini e qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale. A questo proposito, non va poi dimenticato che il ricorrente non ha nemmeno tentato di comprovare, tramite per esempio la produzione di una domanda di cambiamento di destinazione presentata al Municipio, l’effettiva presenza delle due società nell’appartamento di __________. Da informazioni assunte presso l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche risulta infine che sia la __________ sia la __________ già pagano una pigione nei rispettivi Cantoni di sede, mentre registrano a contabilità costi per il personale assai contenuti, ciò che contribuisce ad alimentare il sospetto che la loro reale occupazione dell’immobile non corrisponda nemmeno lontanamente alle rispettive quote di partecipazione del 47.8% e del 43.5%.

                                         2.5.

                                         In simili circostanze, assodata e del resto nemmeno contestata la stretta vicinanza del ricorrente alle due società, di cui è azionista unico (della __________) e socio gerente (della __________), la discrepanza esistenze tra le rispettive quote di partecipazione e la reale occupazione dell’appartamento di __________ non può che essere esaminata nell’ottica delle cosiddette prestazioni valutabili in denaro, imponibili come reddito da sostanza mobiliare a’ sensi degli art. 19 cpv. 1 lett. c LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD.

                                   3.   3.1.

                                         La dottrina ha così riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; v. inoltre CDT n. 80.2000.31 del 2 maggio 2000, in: RDAT II-2000 n. 8t):

·        una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

·        il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

·        il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

                                         3.2.

                                         Da parte sua, la giurisprudenza di questa Camera ha già avuto modo di stabilire che costituisce distribuzione dissimulata di utile il rimborso della pigione della casa abitata dall’azionista, nella misura in cui eccede la quota che si riferisce allo spazio adibito ad ufficio e magazzino della ditta (CDT n. 80.97.00217 del 2 luglio 1998), ma anche la messa a disposizione a prezzo di favore di un appartamento alla ex-moglie del presidente della società (CDT n. 141-143 del 28 luglio 1993). Proprio quest’ultimo caso e, più in generale, la messa a disposizione di un appartamento gratuitamente al dipendente o all’azionista della società, oppure la corresponsione di un affitto inferiore a quello normalmente dovuto, costituisce un esempio classico di prestazione valutabile in denaro (cfr. Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 433).

                                         3.3.

                                         Tornando al caso in esame, in virtù dei chiari disposti di legge, è quindi immediatamente evidente che almeno una percentuale del valore locativo imposto alla __________ e alla __________, in base alle loro rispettive quote di partecipazione, debba essere tassato anche al ricorrente, sotto forma di reddito da sostanza mobiliare.

                                         Spetterà all’autorità di tassazione determinare il valore delle prestazioni distribuite al ricorrente in maniera dissimulata, dopo avere approfondito le attività svolte dalle due società e le loro esigenze logistiche nel Canton Ticino. Coerentemente con quanto detto sopra, in nessun caso potrà però essere confermata la decisione impugnata, con la quale l’autorità fiscale ha ripreso al ricorrente l’intero valore locativo ad esse attribuito, di complessivi fr. 7'765.–. Come già ampiamente esposto (cfr. punto 2.), questa Camera non ha infatti nessun motivo per rimettere in discussione la presenza di stabilimenti d’impresa nel nostro Cantone, così come stabilito dal competente Ufficio di tassazione delle persone giuridiche.

                                   4.   Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la decisione impugnata è annullata e gli atti retrocessi all’autorità di tassazione, per una nuova commisurazione del reddito da sostanza mobiliare ai sensi degli art. 19 cpv. 1 lett. c LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD.

                                         Visto l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 20 maggio 2010 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona per una nuova decisione sul reddito da sostanza mobiliare, dopo gli accertamenti indicati.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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