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Ticino Camera di diritto tributario 17.12.2010 80.2010.70

17 décembre 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,125 mots·~6 min·4

Résumé

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro dichiarazione, incrocio della decisione di multa con richiesta di proroga del termine

Texte intégral

Incarto n. 80.2010.70

Lugano 17 dicembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 29 maggio 2010 contro la decisione del 18 maggio 2010 in materia di multa disciplinare.

Fatti

                                     -   non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2008, neppure entro il termine prorogato al 31 marzo 2010, con decisione del 16 aprile 2010 l’RS 1 di Locarno le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.– e la diffidava a presentare la dichiarazione entro 30 giorni, scaduti i quali avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio;

                                     -   la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 maggio 2010, affermando di avere chiesto un’ulteriore proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione prima che le fosse notificata la decisione di multa;

                                     -   l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 18 maggio 2010, così motivata:

                                         La contribuente invoca l’incrocio della richiesta di proroga con l’emissione della multa disciplinare.

                                         Tale circostanza non può essere invocata in quanto vi poteva essere incrocio unicamente quando la richiesta di proroga fosse giunta presso i nostri uffici il 16.04.2010, stesso giorno della data d’intimazione della multa.

                                         Ciò non è il caso. Infatti la richiesta di proroga è giunta nei nostri uffici il 21.04.2010.

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della multa disciplinare, argomentando di avere inviato la richiesta di proroga per fax già il 15 aprile 2010, sicché la stessa si sarebbe effettivamente incrociata con la multa;

                                     -   a comprova delle sue affermazioni, l’insorgente allega una fattura della Swisscom con l’elenco delle chiamata del mese di aprile del 2010.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

                                     -   perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         •    l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

                                         •    e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                     -   il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

                                     -   nella fattispecie, la ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro la fine del mese di marzo, cioè nel rispetto del termine attribuitole con la proroga dell’11 febbraio 2010;

                                     -   poiché, come detto, in considerazione del suo carattere penale, la multa può persino essere inflitta se il contribuente adempie i suoi obblighi di collaborazione dopo la scadenza del termine, ne consegue che è del tutto irrilevante la circostanza che la richiesta di un’ulteriore proroga sia pervenuta all’autorità il 16 aprile 2010, come sostiene la ricorrente, o solo il 21 aprile 2010, come affermato invece dall’autorità fiscale nella decisione impugnata;

                                     -   a ciò si aggiunga che, come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2 LIFD, la domanda di proroga deve essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 231);

                                     -   inoltre, in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“possono essere prorogati”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1178);

                                     -   ne discende che l’eventuale incrocio della domanda di proroga con la decisione di multa non avrebbe in ogni caso conferito alla contribuente un diritto ad un ulteriore prolungamento del termine per l’inoltro della dichiarazione;

                                     -   si consideri ancora che l’onere di provare l’invio della domanda di proroga è a carico del contribuente e non certo dell’autorità fiscale: tutto ciò che ha prodotto la ricorrente è un elenco di chiamate partite dal telefono della sua casa, fra le quali ne figura una delle ore 23.41 del 15 aprile 2010, senza che tuttavia sia possibile verificare il contenuto del fax trasmesso;

                                     -   quindi, se anche la contribuente avesse potuto evitare la sanzione comprovando di avere inviato la domanda di proroga entro il 16 aprile 2010, ugualmente tale prova non si potrebbe considerare riuscita, per il fatto che è solo il successivo invio postale della domanda che permette di raggiungere la certezza del rispetto del termine;

-   il ricorso deve conseguentemente essere respinto;

                                     -   per tener conto del fatto che la motivazione della decisione impugnata – laddove sembrava affermare che, se la richiesta di proroga fosse giunta entro il 16 aprile 2010, la multa avrebbe potuto essere annullata – può aver indotto la ricorrente ad impugnarla, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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