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Ticino Camera di diritto tributario 01.10.2010 80.2010.50

1 octobre 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,728 mots·~9 min·4

Résumé

Deduzioni: figli agli studi, studi superiori o accademici, figlia che frequenta scuola superiore d'arte in Germania

Texte intégral

Incarto n. 80.2010.50

Lugano 1 ottobre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 10 aprile 2010 contro la decisione del 10 marzo 2010 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

                                  A.   Nella dichiarazione fiscale 2008, i coniugi RI 1 chiedevano la deduzione di fr. 13'200.–, ai soli fini dell’imposta cantonale, per figli agli studi. Sulla prima pagina della dichiarazione, indicavano che la figlia __________ frequentava la __________.

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 10 febbraio 2010, l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva la deduzione per figli agli studi nella misura di soli fr. 6'300.–, con la motivazione “importo rettificato in base ai dati in nostro possesso”.

                                  C.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 febbraio 2010, contestando in particolare la mancata deduzione per figli agli studi concernente la figlia __________. Spiegavano che quest’ultima, terminata la maturità federale a __________, aveva iniziato a studiare presso la __________, senza beneficiare né di sussidi né di prestiti di studio.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 10 marzo 2010, così motivata:

                                         La deduzione per la figlia __________ agli studi è confermata in fr. 6'300.–. La scuola frequentata in Germania non può essere considerata un istituto universitario parificato a quelli svizzeri.

.

                                  D.   Con tempestivo ricorso del 9 aprile 2010 alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la mancata deduzione per figli a carico nella misura di fr. 13'200.–, in relazione alla scuola frequentata dalla figlia __________, che avrebbe livello universitario e dovrebbe essere assimilata ad una scuola artistica superiore.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'200.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati".

                                         1.2. Il decreto esecutivo del 20 dicembre 2007 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008, all’art. 11 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

                                         1.   fr. 1’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;

                                         2.   fr. 1’900.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

                                         3.   fr. 4’500.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

                                         4.   fr. 6’300.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

                                         5.   fr. 13'200.-- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

                                         Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2). L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, il requisito che secondo l’autorità di tassazione mancava, perché si potesse riconoscere ai contribuenti la deduzione massima per la figlia maggiore, è quello del livello universitario della scuola da quest’ultima frequentata. Per questa ragione, ha ammesso solo la deduzione di fr. 6'300.–, che presuppone che il figlio del contribuente frequenti “scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone” o frequenti “studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio”.

                                         In tal modo, l’Ufficio di tassazione ha riconosciuto che, in linea di principio, la __________ costituisca “una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo”, mentre ha escluso che si tratti di uno studio accademico.

                                         2.2.

                                         Come ha già avuto modo di affermare questa Camera (cfr. la sentenza n. 80.2007.90 del 3 settembre 2007 in RtiD l-2008 n. 7t), vi è una stretta connessione fra assegni di studio e deduzione per figli a carico, nel senso che quest’ultima viene concessa ai contribuenti che, avendo redditi superiori ai limiti previsti dalla normativa, non beneficiano già del primo. Ne consegue che, per quanto attiene ai requisiti che devono presentare le scuole ed i corsi, dovrebbero essere gli stessi in entrambi i casi; in relazione alle qualità delle formazioni riconosciute, il legislatore non ha cioè voluto introdurre criteri diversi per la concessione degli assegni di studio, da un lato, e della deduzione fiscale, dall’altro.

                                         Tale conclusione è rafforzata dalla lettura della circolare n. 4 del gennaio 2008 della Divisione delle contribuzioni sulla deduzione per figli agli studi, secondo cui “dà diritto alla deduzione la frequenza di scuole postobbligatorie o superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport” (circolare cit., par. 2).

                                         2.3.

                                         La circolare appena menzionata si addentra poi nei criteri in base ai quali il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport valutano quali studi possano essere sussidiati.

                                         Le scuole e i corsi sono raggruppati in tre categorie: scuole postobbligatorie (che preparano a una maturità o a un attestato federale di capacità professionale o a un diploma equivalente), studi superiori (successivi a una maturità o a un attestato federale di capacità professionale o assimilabili) e corsi di perfezionamento professionale (cfr. Circolare cit., par. 2).

                                         Se ci si concentra sugli “studi superiori”, la circolare precisa  che vi rientrano “le facoltà universitarie, i politecnici e gli istituti universitari (se lo studente non beneficia di contratti come assistente o ricercatore), le scuole professionali superiori a pieno tempo nelle discipline tecniche e commerciali (SUPSI) (negli altri cantoni l’equivalente della SUPSI è la Fachhochschule, ex STS, ETS, HTL), le scuole artistiche superiori (conservatori,  accademie, scuole d’arte), le scuole di tecnici, le scuole specialistiche superiori (SSIG, SSQAT, ecc.), le scuole superiori nelle professioni sociali (scuole per assistenti sociali, ecc.) sanitarie (scuole per ottici, ecc.) o linguistiche (scuole d’interprete), compresi i corsi di lingua in università estere, purché di almeno due semestri continuati” (cfr. Circolare cit., par. 2.2).

                                         In relazione all’ammontare della deduzione, viene precisato che “determinante, oltre al tipo di scuola o di formazione frequentata, è il luogo sede della scuola o di formazione (se corrisponde o meno al luogo di domicilio) e il fatto che il figlio rientri o non rientri giornalmente al domicilio” e viene ribadito che “nel riferimento a scuole o corsi che danno diritto alla deduzione vi è completo parallelismo con i criteri del Dipartimento  ell’educazione, della cultura e dello sport ai fini del riconoscimento di sussidi o borse di studio” (cfr. Circolare cit., par. 3).

                                         2.4.

                                         Se si esaminano le categorie di contribuenti aventi diritto alla deduzione per figli agli studi, previste dal decreto esecutivo applicabile, si deve ritenere che la nozione di “studi accademici” ivi considerata coincide con quella di “studi superiori” di cui tratta la circolare della Divisione delle contribuzioni. Infatti, anche l’art. 11 del Decreto distingue tre tipologie di corsi o scuole e cioè le scuole postobbligatorie, i corsi di perfezionamento professionale e gli studi accademici. Non vi è nessun elemento che possa giustificare una diversa interpretazione della nozione di “studi accademici”, tale cioè da includervi solo le università in senso stretto, escludendo cioè tutti gli altri studi “successivi ad una maturità o a un attestato federale di capacità professionale”.

                                         Non si comprende pertanto perché l’istituto frequentato dalla figlia del ricorrente non possa rientrare fra gli “studi accademici” e meno che mai perché si dovrebbe invece assimilarlo alle “scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone”, per i quali è ammessa solo una deduzione di fr. 6'300.–.

                                         La stessa circolare della Divisione delle contribuzioni menziona, del resto, fra gli “studi superiori” anche le scuole artistiche superiori come ad esempio conservatori, accademie e scuole d’arte.

                                         2.5.

                                         Alla luce di quanto precede, non può essere condivisa la decisione dell’ Ufficio circondariale di tassazione di Locarno.

                                         La scuola frequentata dalla figlia dell’insorgente costituisce un vero e proprio studio superiore, con la conseguenza che il contribuente e la moglie hanno diritto alla deduzione per figli agli studi nella misura massima.

                                         La figlia dei ricorrenti non raggiunge il venticinquesimo anno di età, dipende dai genitori per il proprio sostentamento, non beneficia né di assegni né di borse di studio, frequenta una scuola a tempo pieno da ormai già ben 8 semestri, non percepisce retribuzione né indennità alcuna e infine, come precedentemente esposto, la __________ rientra fra gli studi superiori.

                                         Ritenuto che __________ frequenta uno studio accademico in Germania senza quindi rientrare giornalmente al domicilio, non si vede alcun motivo per cui si possa negare ai genitori il beneficio della deduzione per figli agli studi. Non si comprende infatti perché i costi per il suo mantenimento dovrebbero essere meno della metà di quelli di uno studente universitario nella stessa città.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tasse di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 febbraio 2010 è riformata nel senso che la deduzione per figli agli studi è elevata a fr. 13'200.–.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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