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Ticino Camera di diritto tributario 29.03.2011 80.2010.155

29 mars 2011·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,889 mots·~9 min·4

Résumé

Procedura: reclamo, tempestività, prova dell'intimazione della decisione di tassazione, prova indiretta, invio conguagli e avvio procedura esecutiva

Texte intégral

Incarto n. 80.2010.155

Lugano 29 marzo 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 22 dicembre 2010 contro la decisione del 22 dicembre 2010 in materia di IC e IFD 2008 - 2009.

Fatti

                                  A.   Nella dichiarazione fiscale 2008, inoltrata il 23 aprile 2009, RI 1 indicava di aver conseguito, dalla sua attività di “massaggiatrice”, un reddito di fr. 7'107.–, da cui chiedeva la deduzione di oneri assicurativi per fr. 4'707.–.

                                         Notificandole la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 12 maggio 2009, l’CO 1 di Locarno commisurava per contro il reddito dell’attività lucrativa indipendente in fr. 60'000.– ed il reddito imponibile in fr. 55'200.– per l’IC ed in fr. 57'400.– per l’IFD.

                                         Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava di aver stabilito i valori “per apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa”.

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2009, inoltrata il 23 aprile 2010, la contribuente indicava di aver conseguito un reddito dell’attività indipendente di fr. 7'225.–, da cui chiedeva la deduzione di oneri assicurativi per fr. 4'591.–.

                                         Notificandole la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 25 agosto 2010, __________ commisurava il reddito dell’attività lucrativa indipendente in fr. 45'000.– ed il reddito imponbile in fr. 40'400.– per l’IC ed in fr. 43’400.– per l’IFD.

                                  C.   Il 24 novembre 2010, la rappresentante della contribuente impugnava le suddette decisioni, argomentando che la reclamante non le aveva mai ricevute ma ne aveva ritirato una copia allo sportello dell’Ufficio di tassazione. Nel merito, chiedeva di “rivedere” le decisioni, in considerazione dei problemi economici, determinati soprattutto dai conteggi emessi dall’AVS sulla base delle suddette decisioni.

                                         L’Ufficio di tassazione si rifiutava di entrare nel merito del reclamo, con decisioni del 22 dicembre 2010. Premesso che le decisioni impugnate erano state inviate per posta semplice, e che pertanto era difficile accertare il giorno della notifica, l’autorità riteneva comunque di poter provare indirettamente l’avvenuta intimazione, avendo la contribuente ricevuto successivamente le bollette per il conguaglio d’imposta ed avendo persino effettuato dei pagamenti.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente le tassazioni per i periodi fiscali 2008 e 2009, definite penalizzanti, e chiede di esser convocata dall’Ufficio di tassazione.

Diritto

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

                                   2.   2.1.

                                         Per l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

                                         Un’analoga disposizione è contenuta nella legge federale sull’imposta diretta, che consente al contribuente di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale (art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD).

                                         2.2.

                                         Come esposto in narrativa, le decisioni di tassazione sono state intimate dall’Ufficio di tassazione, rispettivamente, il 12 maggio 2009 per il periodo fiscale 2008 ed il 25 agosto 2010 per il periodo fiscale 2009, mentre il reclamo è stato interposto dalla contribuente solo il 24 novembre 2010 per entrambi i periodi.

                                         Secondo la ricorrente, la decisione le sarebbe stata notificata solo il 23 novembre 2010, quando l’Ufficio di tassazione le ha rilasciato una fotocopia delle decisioni.

                                         2.3.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

                                         2.4.

                                         L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).

                                         All'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

                                         2.5.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decis ione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decis ione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).

                                         2.6.

                                         Venendo al caso della ricorrente, non può certamente essere ignorata la circostanza che ella è stata sottoposta a tassazione per apprezzamento, in entrambi i periodi fiscali, avendo inoltrato delle dichiarazioni fiscali estremamente lacunose.

                                         Dovendo decidere sulla tempestività del reclamo, è dunque senz’altro vero che l’onere della prova è a carico dell’autorità fiscale e che quest’ultima non è in grado di portare la prova dell’avvenuta intimazione delle decisioni del 12 maggio 2009 e del 25 agosto 2010, essendo la stessa avvenuta per posta semplice.

                                         È tuttavia data perlomeno la prova indiretta dell’intimazione. Infatti, dopo la notificazione della decisione di tassazione, l’Ufficio di esazione invia ai contribuenti i conguagli d’imposta, sui quali è indicata la data della decisione stessa.

                                         Nella fattispecie, alla contribuente sono stati inviati i conguagli dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta, con l’indicazione della data delle decisioni di tassazione, il 31 maggio 2009, per il periodo fiscale 2008, ed il 30 settembre 2010, per il periodo fiscale 2009. Per quanto attiene al periodo fiscale 2008, dei richiami sono poi seguiti il 31 luglio 2009 e delle diffide il 30 settembre 2009; non solo, ma nel febbraio del 2010 le sono persino stati notificati dei precetti esecutivi, a seguito dei quali la contribuente ha proceduto ad un pagamento parziale del debito d’imposta. Anche per il periodo fiscale 2009, il conguaglio dell’imposta federale diretta è stato pagato nel mese di ottobre del 2010.

.                                        2.7.

                                         Alla luce di quanto precede, le decisioni impugnate, con le quali l’autorità fiscale si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo, peraltro estremamente generico, della contribuente, non possono che essere confermate. Essendo le decisioni di tassazione ormai da lungo tempo passate in giudicato – ed in parte essendosi addirittura già svolta la procedura di incasso in via esecutiva – a questa Camera è infatti precluso l’esame del merito delle sue contestazioni.

                                   3.   Nonostante l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di Locarno.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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