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Ticino Camera di diritto tributario 03.12.2010 80.2010.136

3 décembre 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,295 mots·~6 min·2

Résumé

Assoggettamento limitato: aliquota, reddito e sostanza all'estero, onere della prova, collaborazione solo con il ricorso

Texte intégral

Incarto n. 80.2010.136

Lugano 3 dicembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 12 novembre 2010 contro la decisione del 13 ottobre 2010 in materia di IC e IFD 2009.

Fatti

                                     -   RI 1, residente a __________ (__________), è limitatamente assoggettato all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare a __________;

                                     -   notificandogli la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 30 giugno 2010, l’CO 1 commisurava il reddito imponibile per l’imposta cantonale in fr. 5'500.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 255'500.–;

                                     -   per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stabilito in fr. 5'900.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 255'900.–;

                                     -   la sostanza imponibile ammontava a fr. 78'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 1'278'000.–;

                                     -   il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 luglio 2010, lamentando genericamente che le imposte erano aumentate del 37% rispetto al periodo precedente, benché la sua situazione familiare fosse rimasta immutata, e che gli importi indicati nella decisione  non corrispondevano a quelli dichiarati;

                                     -   l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 13 ottobre 2010, nella quale osservava che dal 1° gennaio 2009 era entrata in vigore una modifica della legge, che aveva comportato un aumento del valore locativo delle abitazioni secondarie, con la conseguenza che il reddito dell’immobile del contribuente era cresciuto da fr. 5'216.– a fr. 7'452.–;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il calcolo del reddito e della sostanza all’estero, considerati ai fini della determinazione dell’aliquota;

                                     -   per quanto attiene alla sostanza, argomenta di essere stato proprietario, nel 2009, di un appartamento in __________ e di uno in __________ e propone di attribuir loro un valore di fr. 195'000.–;

                                     -   per il reddito, sostiene di aver conseguito una pensione dalla __________ di fr. 13'721.– ed una dalla __________ di fr. 7'771.–, oltre ai valori locativi delle due case, che commisura rispettivamente in fr. 6'800.– e fr. 7'150.–.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   il diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della Confederazione, ma si estendono all’estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la Svizzera;

                                     -   gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera, ma possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all’estero;

                                     -   per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali delle disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti dell’estero;

                                     -   a tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi Stati

                                     -   l’insieme delle norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumen­stein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113 s.).

                                     -   nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 prima frase LT);

                                     -   nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4 LT);  

                                     -   le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone al­l’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza;

                                     -   nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6 LT);     

                                     -   principi analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli 6 e 7 LIFD);

                                     -   per la prima volta con il ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente ha prodotto documentazione relativa alla sua sostanza ed al suo reddito all’estero;

                                     -   in precedenza, l’autorità fiscale è dunque stata costretta ad un apprezzamento di tali fattori determinanti per l’aliquota;

                                     -   come ricordato anche dalla giurisprudenza del Tribunale federale, per quanto concerne i redditi conseguiti all'estero, determinanti per stabilire l'aliquota, i contribuenti hanno l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT) e devono esporre la loro situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442, consid. 2);

                                     -   questa regola vale evidentemente anche per i fattori di reddito all'estero, riguardo ai quali le facoltà d'indagine d'ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate;

                                     -   se questi fattori non vengono specificati occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 6 ad art. 7 LIFD), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l'utilizzazione delle aliquote massime (sentenza 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t, consid. 4.2; sentenza 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.4);

                                     -   non può allora essere presa seriamente in considerazione l’argomentazione del ricorrente, secondo cui non era stato informato dall’Ufficio di tassazione “della necessità di fornire copia della dichiarazione fiscale del paese di domicilio e/o documentazione a comprova del reddito effettivamente percepito, così come della sostanza posseduta alla fine dell’anno”;

                                     -   in ogni caso, nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT e 142 cpv. 4 LIFD) e decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT);

                                     -   alla luce della documentazione prodotta con il ricorso, la tassazione contestata può pertanto ancora essere modificata;

                                     -   l’invio degli attestati relativi alle rendite pensionistiche percepite non esime comunque il contribuente dall’obbligo di trasmettere all’autorità fiscale anche le decisioni di tassazione dell’autorità fiscale dello Stato in cui è residente o altrimenti imponibile;

                                     -   si giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché provveda a completare l’accertamento degli elementi determinanti per l’aliquota, sulla base della collaborazione del ricorrente, e adotti poi una nuova decisione;

                                     -   nonostante l’esito del ricorso, sostanzialmente favorevole al ricorrente, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a suo carico, conformemente agli articoli 144 cpv. 2 LIFD e 231 cpv. 3 LT, che ammettono tale soluzione se il ricorrente, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 13 ottobre 2010 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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