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Ticino Camera di diritto tributario 22.12.2010 80.2010.135

22 décembre 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,487 mots·~7 min·6

Résumé

Riparto intercomunale d'imposta: legittimazione del comune al reclamo, non sul calcolo dell'imposta - Esenzione fiscale: FFS, trasformazione in SA, non più stabilimento della Confederazione, imprese di trasporto concessionarie

Texte intégral

Incarto n. 80.2010.135

Lugano 22 dicembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 rappr. da: Municipio di Giornico, Giornico  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso dell’11 novembre 2010 contro le decisioni del 14 ottobre 2010 in materia di riparto intercomunale 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Fatti

                                  A.   Con decisioni del 15 aprile 2010, l’CO 1 notificava alle __________ le tassazioni dell’imposta cantonale per i periodi fiscali dal 1999 al 2004. L’imposta minima era commisurata in fr. 68'411.70, pari all’1‰ del valore di stima ufficiale degli immobili presi in considerazione. L’imposta immobiliare era invece stabilita in fr. 136'823.40, pari al 2‰ del valore di stima ufficiale degli stessi immobili. Nell’allegato riparto intercomunale, al Comune di __________ era attribuita un’imposta di fr. 670.60.

                                  B.   In seguito ad un reclamo, con cui la contribuente aveva invocato l’esenzione dalle imposte comunali in qualità di impresa di trasporto concessionaria, l’autorità fiscale l’aveva esonerata da ogni imposta cantonale. Con il nuovo riparto intercomunale, notificato alle parti con decisione del 14 ottobre 2010, al Comune di __________ era pertanto stata attribuita un’imposta di zero franchi.

                                  C.   Il RI 1 impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 9 novembre 2010, lamentando che, sebbene le __________ possedessero nel Comune sei case d’appartamenti e due commerci, nondimeno nessuna quota d’imposta era stata attribuita. Il reclamante sottolineava che il Tribunale federale aveva riconosciuto il diritto dei cantoni di imporre gli immobili che non riguardano l’esercizio ferroviario ed il relativo reddito.

                                  D.   In seguito ad uno scritto dell’CO 1, che informava il reclamante che la competenza per contestare decisioni su reclamo era della Camera di diritto tributario, il RI 1 ha interposto ricorso a quest’ultima.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Per l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

                                         Un’analoga disposizione è contenuta nella legge federale sull’imposta diretta, che consente al contribuente di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale (art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD).

                                         1.2

                                         Come ha già avuto occasione di rilevare questa Camera, in una sentenza fondata ancora sulla legge tributaria del 1976, contrariamente al Cantone, titolare della sovranità fiscale originaria, il Comune possiede soltanto un potere d'imposizione derivato, conferitogli dalla legge o dalla costituzione (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, 1977, p. 187). La legge non conferisce al Comune poteri di tassazione originari, segnatamente competenze fiscali proprie in materia di accertamento del reddito (utile) e della sostanza (capitale) imponibili dei contribuenti               (cfr. Bottoli, op. cit., p. 188). L'imposta comunale - così ha voluto il Legislatore - è commisurata agli stessi fattori imponibili determinati per il prelievo dell'imposta cantonale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 2000 dell' 11 settembre 1974, p. 34). Al Comune non è quindi nemmeno data facoltà di presentare reclamo o ricorso contro le tassazioni notificate dagli Uffici di tassazione ai singoli contribuenti (sentenze CDT 200 del 3 settembre 1990 e CDT n. 80.2008.98 del 31 ottobre 2009).

                                         1.3.

                                         È vero che il Comune è legittimato a reclamare ed a ricorrere contro il riparto intercomunale (cfr. art. 286 e art. 287 LT). Anche in questo caso il rimedio giuridico è limitato alla contestazione della quota percentuale di riparto e non consente di rimettere in discussione la tassazione in quanto tale. Nell'ambito dell'organizzazione tributaria cantonale al Comune spettano, in materia di tassazione, unicamente compiti consultivi, che vengono espletati mediante la Delegazione tributaria (cfr. ancora sentenze CDT 200 del 3 settembre 1990 e CDT n. 80.2008.98 del 31 ottobre 2009).

                                         1.4.

                                         Visto quanto precede, questa Camera non può far altro che dichiarare irricevibile il ricorso del Comune. Ciò vale a maggior ragione nel caso in discussione, nel quale la contribuente è debitrice di un’imposta pari a zero franchi.

                                   2.   2.1.

                                         A mero titolo abbondanziale, è opportuno rilevare che la decisione dell’autorità fiscale cantonale, che ha esentato dall’imposta cantonale le FFS, appare conforme al diritto cantonale in vigore e non contrasta neppure con la giurisprudenza del Tribunale federale su cui si basano le censure del ricorrente.

                                         2.2.

                                         È vero infatti che il Tribunale federale, nel 2003, ha affermato che la trasformazione delle FFS in una società anonima aveva fatto venir meno la precedente interpretazione data dalla stessa Corte all’articolo 6 dell’abrogata legge federale sulle ferrovie federali, che comportava una loro esenzione da tutte le imposte, con la sola eccezione di quelle reali speciali (imposte immobiliari). Non essendo ormai più uno stabilimento della Confederazione, le FFS sono esentate da qualsiasi imposta cantonale e comunale, secondo l’art. 21 della nuova legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31) solo nell’ambito del loro compito di offerenti dell’infrastruttura ferroviaria e di impresa di trasporto. Se offrono prestazioni al di fuori di questo compito, l’esenzione non è più giustificata. Per quanto concerne in particolare gli immobili, ne consegue che i cantoni possono assoggettare all’imposta quelli che non hanno alcun nesso necessario con l’esercizio dell’impresa (DTF 130 I 96 = ASA 73 p. 584 = StE 2004 A 43 n. 2 = RDAF 2004 II 391).

                                         2.3.

                                         Quel che il Comune ricorrente trascura è che la citata sentenza del Tribunale federale ha esaminato la questione alla luce dell’art. 49 cpv. 1 Cost., cioè dovendo verificare se il diritto cantonale, che nella fattispecie permetteva di assoggettare alle imposte sull’utile e sul capitale gli immobili delle FFS che non avevano alcun nesso necessario con l’esercizio dell’impresa, non fosse in contrasto con il diritto federale prevalente.

                                         La differenza è determinante. Il diritto cantonale ticinese esonera infatti dalle imposte le imprese di trasporto concessionarie, importanti ai fini della politica dei trasporti, a condizione che non abbiano realizzato utili netti durante l’anno fiscale o che, durante l’anno fiscale e nei due anni precedenti, non abbiano distribuito nessun dividendo né analoga partecipazione agli utili (art. 65 lett. h LT). In tal modo, il Canton Ticino ha ripreso, alla lettera, la fattispecie di esenzione già prevista dal diritto dell’imposta federale diretta (art. 56 lett. d LIFD). E, proprio, con riferimento a quest’ultima disposizione della legge federale, il Tribunale federale ha sottolineato, nella sentenza già richiamata, che, sebbene la trasformazione delle FFS in società anonima giustificherebbe il loro assoggettamento anche all’imposta federale diretta, tuttavia la loro assimilazione alle imprese di trasporto concessionarie continua a garantir loro un’esenzione estesa anche agli immobili che non hanno alcun nesso necessario con l’esercizio dell’impresa (DTF 130 I 96 = ASA 73 p. 584 = StE 2004 A 43 n. 2 = RDAF 2004 II 391 consid. 3.4; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 39 ad art. 56 LIFD, p. 163).

                                         2.4.

                                         Le differenze esistenti fra i diversi cantoni si spiegano con il fatto che la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; 642.14), all’art. 23 cpv. 2 in vigore fino alla fine del 2009, consentiva ai Cantoni di esentare “in tutto o in parte dall’imposta le imprese di trasporto concessionarie, se la loro importanza nella politica dei trasporti e la loro situazione finanziaria lo giustificano”. I cantoni non erano cioè obbligati a riprendere la disciplina prevista per l’imposta federale diretta.

                                         Il governo ticinese, nel disegno di legge tributaria del 1993, pur prendendo atto della formulazione potestativa dell’art. 23 cpv. 2 LAID, ha deciso di introdurre l’esenzione per le imprese di trasporto concessionarie, con la stessa formulazione dell’art. 56 lett. d LIFD, “in considerazione degli scopi e dell’interesse che queste aziende possono assumere nell’ambito della promozione del traffico publico”, osservando anche che “si tratta quindi di un’esenzione che dovrebbe andare a beneficio di aziende che svolgono un’attività di ‘interesse pubblico’ e che operano sul piano cantonale o perlomeno regionale” (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 del 13 ottobre 1993, in Raccolta del verbali del Gran Consiglio, 1994 vol. 2, p. 717).                           

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente irricevibile. La tassa di giustizia e le spese, ridotte al minimo per tener conto della natura del ricorrente e del carattere delle censure, è a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -.  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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