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Ticino Camera di diritto tributario 23.12.2010 80.2010.133

23 décembre 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,476 mots·~7 min·4

Résumé

Deduzioni: alimenti, figli minorenni affidati alla custodia dell'altro coniuge, spese di mantenimento legate all'esercizio del diritto di visita

Texte intégral

Incarto n. 80.2010.133

Lugano 23 dicembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 2 novembre 2010 contro la decisione del 3 novembre 2010 in materia di IC e IFD 2009.

Fatto

                                     -   RI 1, di professione tecnico alle dipendenze della __________, è sposato con __________. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1992) e __________ (1998);

                                     -   nell’ambito di un’istanza a protezione dell’unione coniugale presentata dalla moglie, con sentenza del 27 settembre 2005, poi confermata dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello, il Pretore del distretto di Lugano autorizzava le parti a vivere separate, affidando i figli alla custodia della madre e obbligando il padre a versare un contributo alimentare mensile, così composto: fr. 927.– per la moglie, fr. 740.– per __________ e fr. 700.– per __________, oltre agli assegni familiari;

                                     -   nella dichiarazione fiscale 2009, il contribuente indicava di avere percepito un reddito da attività dipendente di fr. 68'699.–. Tra le deduzioni, faceva invece valere gli alimenti versati alla moglie __________ (fr. 11'124.–) ed ai due figli (fr. 25'000.–);

                                     -   notificandogli la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 6 ottobre 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il suo reddito imponibile in fr. 34'200.– per l’IC ed in fr. 38'800.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata dal contribuente, l’autorità aveva in particolar modo ridotto a fr. 21'672.– gli alimenti versati ai due figli, argomentando che gli stessi erano stati rettificati in base a quanto deciso dal pretore;

                                     -   il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 ottobre 2010, nel quale rivendicava la deduzione di un importo mensile supplementare di almeno 200 franchi per i fine settimana trascorsi con i figli, in aggiunta al contributo di mantenimento deciso dal pretore. Chiedeva quindi la deduzione di altri fr. 350.– per un corso di tedesco pagato a __________ e fr. 83.– per una fattura medica saldata per conto di __________;

                                     -   l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 3 novembre 2010, commisurando in fr. 22'513.– la deduzione per alimenti versati ai due figli;

                                     -   nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere riconosciuto, oltre ai contributi di, rispettivamente, fr. 11'280.– (__________) e fr. 10'800.– (__________), un ulteriore importo di fr. 433.– quale partecipazione alle spese di istruzione e cure mediche. Aveva invece negato la deduzione di “spese aggiuntive in relazione alla custodia dei figli durante i giorni di visita presso il genitore”;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione di un importo mensile supplementare di 200 franchi per tutte le piccole spese da lui sostenute durante i fine settimana trascorsi con i due figli.

Diritto

                                     -   conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   nel sistema svizzero, il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni (art. 9 cpv. 1 LIFD; art. 8 cpv. 1 LT);

                                     -   a contrario, se interviene una separazione duratura, legale o di fatto, oppure un divorzio, i coniugi (gli ex-coniugi) sono invece imposti separatamente;

                                     -   al reddito imponibile dei coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, si applica la cosiddetta “aliquota A”, più favorevole (art. 36 cpv. 2 LIFD; art. 35 cpv. 2 LT);

                                     -   la tariffa ordinaria è invece applicabile a tutti gli altri contribuenti, segnatamente alle persone sole (art. 36 cpv. 1 LIFD; art. 35 cpv. 1 LT), quindi anche ai contribuenti separati legalmente o divorziati in virtù di una sentenza del giudice, se non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

                                     -   nel caso in esame è quindi pacifico, e del resto nemmeno contestato, che al ricorrente va applicata l’aliquota ordinaria “altri contribuenti”;

                                     -   fintanto che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT);

                                     -   per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 212 cpv. 3 LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT);

                                     -   come ha ricordato il Tribunale federale in una sentenza del 4 settembre 2007 (inc. 2A.683/2006, in: RtiD I-2008 n. 16t), mediante le deduzioni e le aliquote differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti in funzione della rispettiva capacità economica in modo da stabilire tra di loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento;

                                     -   per quanto qui di interesse, l’Alta Corte ha precisato che il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione l’utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto;

                                     -   di conseguenza, è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico prevista dagli art. 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT (cfr., in relazione ad una coppia di concubini: sentenza 2A.566/1997 del 12 gennaio 1999, in: ASA 69 p. 198, consid. 3; cfr. anche: Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 140; Locher, Kommentar zum DBG, I. Vol., Therwil/Basilea 2001, n. 23 e 25 ad art. 35 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 26 ad art. 213 LIFD);

                                     -   certo, in aggiunta al contributo pecuniario versato per il figlio all’altro genitore, anche il debitore della pensione alimentare può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad esempio quando esercita il suo diritto di visita;

                                     -   per ragioni di praticabilità e di semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal profilo fiscale (Locher, op. cit., n. 26 ad art. 35 LIFD; Hauser, Zu den steuerrechtlichen Folgen des neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur gemeinsames elterlichen Sorge, in: ASA 68 p. 353 s., in particolare p. 365; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, loc. cit.);

                                     -   così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una pensione alimentare;

                                     -   questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e resta applicabile anche se l’importo del contributo di mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.3);

                                     -   tornando al caso in esame, nella decisione qui impugnata, l’Ufficio di tassazione ha correttamente preso in considerazione le singole spese di istruzione e cure mediche, rivendicate e debitamente comprovate dal ricorrente, in base al consolidato principio secondo cui compete al contribuente dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153, consid. 4.3; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii);

                                     -   coerentemente con quanto affermato dal Tribunale federale nello specifico ambito delle deduzioni sociali, ha invece negato la deduzione di un ulteriore importo mensile forfettario di fr. 200.– per tutte le piccole spese sopportate dal contribuente durante l’esercizio del suo diritto di visita;

                                     -   per quanto tale regola possa effettivamente penalizzare il ricorrente, essa va infatti considerata giustificata dalle esigenze di semplificazione che hanno ispirato la scelta del legislatore nello specifico ambito delle deduzioni sociali;

                                     -   il ricorso va conseguentemente respinto;

                                     -   vista la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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