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Ticino Camera di diritto tributario 23.05.2011 80.2010.115

23 mai 2011·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,892 mots·~9 min·3

Résumé

Procedura: ricorso contro tassazione d'ufficio, decisione che non ha dichiarato irricevibile il reclamo, ripresa della collaborazione con il ricorso

Texte intégral

Incarto n. 80.2010.115

Lugano 23 maggio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1 RI 2 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 17 settembre 2010 contro la decisione del 18 agosto 2010 in materia di IC/IFD 2008.

Fatti

A.I coniugi RI 1e RI 2 non presentavano la dichiarazione fiscale 2008. Tale stato di inadempienza si protraeva nonostante un primo richiamo e una diffida da parte dell’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno in data 9 ottobre 2009 (con concessione di una proroga fino al 31 dicembre 2009) e nonostante una multa disciplinare di fr. 100.– inflitta con atto del 22 gennaio 2010, contenente l’avvertenza che, decorso infruttuoso il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, si sarebbe proceduti a tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204 LT e dell’art. 130 LIFD.

Con decisione del 24 marzo 2010, l’autorità fiscale notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, allestita per apprezzamento per mancato inoltro della dichiarazione. Il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 100’900.– per l’imposta cantonale ed in fr. 103’000.– per l’imposta federale diretta.

Ai contribuenti veniva comunicata la possiblità di interporre reclamo avverso la decisione d’ufficio, ma “soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta”, precisando che il reclamo stesso avrebbe dovuto essere motivato ed avrebbe dovuto “indicare eventuali mezzi di prova”.

                                  B.   I contribuenti, per il tramite del loro rappresentante __________, impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 31 marzo 2010, nel quale contestavano i dati espressi dall’ufficio di tassazione in quanto “assolutamente divergenti da quelli reali”: motivavano tale affermazione indicando lo stipendio lordo annuo di RI 2 (fr. 36’000.–) e anticipando l’invio prossimo di ulteriori informazioni riguardo al reddito da attività indipendente del marito. Il reclamo, però, pur contenendo richieste di giustificazioni e di proroga per la situazione di salute del rappresentante dei contribuenti, non veniva accompagnato da alcuna documentazione.

                                         L’Ufficio di tassazione, con raccomandata del 6 luglio 2010, invitatava i contribuenti a far pervenire entro il 30 luglio 2010 la documentazione a sostegno degli elementi dichiarati, oltre ai moduli 1 e 2 (che venivano allegati) debitamente compilati. Nella missiva, l’Ufficio di tassazione avvertiva che, in caso di inosservanza dell’invito, “il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione in nostro possesso”.

                                         Entro il termine fissato i reclamanti non presentavano quanto richiesto e l’autorità fiscale, con decisione del 18 agosto 2010, respingeva il gravame, confermando la tassazione d’ufficio.

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugiRI 1 e RI 2, per il tramite del loro rappresentante __________, contestano le argomentazioni poste dall’Ufficio di tassazione a fondamento della propria decisione sul reclamo. I contribuenti, nello specifico, ribadiscono che il reddito da attività dipendente della moglie ammonta a fr. 36'000.– e lamentano la non correttezza dell’ipotesi di reddito del marito formulata dall’autorità fiscale, in quando quest’ultima non avrebbe tenuto conto dell’andamento difficoltoso dell’attività commerciale nell’anno contributivo in questione. I contribuenti, inoltre, allegano solo in tale sede, a sostegno delle proprie posizioni, la dichiarazione d’imposta 2008 debitamente compilata.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Con la decisione impugnata, l’autorità di tassazione è entrata nel merito del reclamo dei contribuenti, limitandosi a “confermare” la tassazione d’ufficio precedentemente applicata, rilevando che “entro il termine fissato il contribuente non ha presentato quanto richiesto”.

                                         1.2.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         1.3.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, è indiscutibile che i contribuenti non abbiano addotto, in sede di reclamo, la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio: infatti, la motivazione del reclamo è affidata ad affermazioni generiche e del tutto prive di mezzi di prova.

                                         Ciò è accaduto nonostante l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno, con la tassazione d’ufficio del 24 marzo 2010, avesse espressamente avvisato i contribuenti della possiblità di interporre reclamo avverso la decisione d’ufficio “soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta”, precisando che il reclamo stesso avrebbe dovuto essere motivato ed avrebbe dovuto “indicare eventuali mezzi di prova”.

                                         Il reclamo, pertanto, andava sicuramente dichiarato irricevibile.

                                         Senonché, in occasione della raccomandata del 6 luglio 2010, il medesimo Ufficio ha incomprensibilmente “cambiato registro”, dando ai contribuenti il seguente avvertimento: “in caso di inosservanza del presente invito il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione in nostro possesso”.

                                         Come visto, inoltre, la decisione finale sul reclamo non è stata di “irricevibilità”, come doveva essere, ma piuttosto di conferma della tassazione di prima istanza.

                                         2.2.

                                         A tale riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).

                                         2.3.

                                         È evidente, quindi, che l’Ufficio di tassazione non si è attenuto ai dettami di legge. In particolare, in presenza di un reclamo totalmente generico e sprovvisto di prove, non avrebbe dovuto entrare nel merito dello stesso: semmai, avrebbe dovuto dichiararlo “irricevibile”, poiché non erano state soddisfatte le condizioni chiaramente prescritte dagli art. 206 cpv. 3 LT e nell’art. 132 cpv. 3 LIFD.

                                         Del tutto irrituale, pertanto, è stato anche l’avviso contenuto nella missiva del 6 luglio 2010. Con tale avvertimento l’autorità fiscale ha, di fatto, “annullato” il precedente avviso, ossia proprio quella comunicazione che, come visto, la giurisprudenza considera essenziale al fine di permettere al privato cittadino di comprendere con quali modalità motivare il proprio reclamo.

                                         Essendo, poi, entrata nel merito del reclamo piuttosto che dichiararne la semplice “irricevibilità”, l’Ufficio di Tassazione ha avallato un tale modus operandi, impedendo così una regolare definizione della speciale procedura di cui agli artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD.

                                         2.4.

                                         Davanti ad un tale comportamento ambivalente dell’Ufficio di tassazione non è possibile dichiarare in questa sede la irricevibilità del ricorso. Stando così le cose ed avendo i ricorrenti comunque provveduto a depositare, seppur per la prima volta nella presente sede giudiziale, la dichiarazione d’imposta per l’anno 2008, questa Camera non ha altra possibilità che rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione di Locarno, affinché valuti nuovamente la situazione contributiva dei coniugi RI 1 sulla base della citata dichiarazione fiscale acquisita agli atti. La Camera trasmetterà la documentazione citata all’Ufficio di tassazione, insieme alla presente sentenza.

                                   3.   3.1.

                                         Nel determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario.

                                         È infatti indubbio che i ricorrenti, se avessero correttamente adempiuto gli obblighi di collaborazione previsti dalla legge, avrebbero sicuramente potuto evitare di ricorrere alla Camera di diritto tributario.

3.2.

                                         A tal riguardo, non possono condividersi le giustificazioni del rappresentante dei ricorrenti, il quale ha addotto a scusante delle numerose inadempienze le proprie cattive condizioni di salute. Invero, risulta agli atti un comportamento più che comprensivo da parte dell’Ufficio di tassazione, il quale:

·        ha inoltrato ai contribuenti dapprima un primo richiamo e diffida in data 9 ottobre 2009, successivamente una proroga dei termini sino al 31 dicembre 2009, ancora dopo una sanzione di multa il 22 gennaio 2010, con termine (non certo breve) di 30 giorni per la presentazione della dichiarazione;

·        ha deciso la tassazione d’ufficio in data 24 marzo a cui è seguito un reclamo del tutto generico, senza alcuna allegazione probatoria;

·        ha comunque invitato i contribuenti, in data 6 luglio 2010, ad integrare la documentazione, persino provvedendo ad inviare i moduli da compilare;

·        ha, davanti al perdurante “silenzio” dei contribuenti, rigettato il reclamo in data 18 agosto 2010, a cui ha fatto seguito l’odierno ricorso del settembre 2010 con, finalmente, produzione della dichiarazione d’imposta.

                                         3.3.

                                         Si tratta, con ogni evidenza, di un ritardo di più di un anno certamente non tollerabile, che non trova giustificazione nelle addotte ragioni di salute (peraltro ad oggi non documentate) del rappresentante dei ricorrenti: condizioni di salute che, ad ogni modo, per quanto gravi non potevano esimere il professionista, proprio in quanto tale, dall’ovviare in altro modo alla situazione di impedimento venutasi a creare (ad esempio rivolgendosi ad un collega).

                                         Si giustifica pertanto di porre a carico dei ricorrenti, al di là dell’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 18 agosto 2010 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione su reclamo, tenuto conto della dichiarazione fiscale inoltrata dai contribuenti.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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