Incarto n. 80.2009.94
Lugano 3 marzo 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 25 giugno 2009 contro la decisione del 29 aprile 2009 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. Non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2005, nonostante una diffida, con decisione del 16 novembre 2006 l’Ufficio di tassazione di Lugano Città gli RI 1 una multa disciplinare di fr. 200.–, avvertendolo che, se non avesse presentato la dichiarazione entro 10 giorni, sarebbe stato sottoposto ad una tassazione d’ufficio.
Con decisione del 16 maggio 2007, l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2005, allestita per apprezzamento per mancato inoltro della dichiarazione. Il reddito imponibile era stabilito in fr. 130'000.– (reddito determinante per l’aliquota fr. 133'400.–) per l’imposta cantonale ed in fr. 132'400.– per l’imposta federale diretta. Al contribuente era attribuita la facoltà di interporre reclamo contro la tassazione d’ufficio, tuttavia “solo con il motivo che essa è manifestamente inesatta” e con una motivazione e l’indicazione di eventuali mezzi di prova.
B. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 giugno 2007, contestando diversi elementi della tassazione per apprezzamento, con particolare riguardo alle spese legate alla sua separazione dalla moglie.
L’Ufficio di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 24 febbraio 2009, con cui lo invitava ad inviare entro il 31 marzo 2009 “la dichiarazione d’imposta 2005 debitamente completata in ogni suo punto e corredata da tutti i relativi giustificativi” e lo avvertiva che “in caso di inosservanza del presente invito il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione in nostro possesso”.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, il 3 aprile 2009 l’autorità fiscale inoltrava una seconda richiesta di documenti, dello stesso tenore della precedente, attribuendo al reclamante un termine fino al 14 aprile 2009.
Essendo rimasta senza risposta anche quest’ultima richiesta, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo del contribuente, con decisione del 29 aprile 2009, così motivata:
Reclamo non ammesso per mancata presentazione della documentazione richiesta al contribuente il 24 febbraio 2009 con lettera semplice ed il 3 aprile 2009 con lettera raccomandata.
C. Con scritto del 29 maggio 2009, intitolato “secondo reclamo 2005”, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio di tassazione, ammettendo di non avere ancora inviato la dichiarazione fiscale 2005, ma impegnandosi a farlo entro metà giugno. Lamentava un “burn out per il divorzio che si è svolto il 27.4.09”.
Richiesto di precisare se la lettera in questione dovesse essere considerata ricorso contro la decisione su reclamo del 29 aprile 2009, il contribuente ha dato risposta affermativa con scritto del 24 giugno 2009, intitolato “terzo reclamo 2005”, cui ha allegato la dichiarazione fiscale 2005 con i relativi allegati.
Diritto
1. 1.1.
Con la decisione impugnata, l’autorità di tassazione è entrata nel merito del reclamo del contribuente, limitandosi peraltro a respingerlo “per mancata presentazione della documentazione richiesta al contribuente il 24 febbraio 2009 con lettera semplice ed il 3 aprile 2009 con lettera raccomandata”. Infatti, la lettera dell’Ufficio di tassazione, che chiedeva di motivare il reclamo ed inviare una dichiarazione fiscale completa, è rimasta senza risposta.
1.2.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
1.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
1.4.
Come detto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città, ricevuto il generico reclamo del contribuente, si è rivolto a quest’ultimo con una lettera, attirando la sua attenzione sui requisiti formali previsti dalle leggi tributarie per i reclami contro la tassazione d’ufficio.
A tale riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f). Né la lettera inviata al contribuente dall’autorità di tassazione il 24 febbraio 2009 né la successiva raccomandata del 3 aprile 2009 soddisfano i requisiti citati, poiché, pur precisando quale forma di collaborazione era richiesta al reclamante per poter entrare nel merito del gravame, non indicavano tuttavia, quale conseguenza dell’eventuale inosservanza del termine, l’inammissibilità del reclamo. Tanto è vero che il gravame del contribuente non è poi stato dichiarato irricevibile ma semplicemente respinto nel merito (“reclamo non ammesso”).
1.5.
Ne consegue che questa Camera, ricevuto un ricorso del contribuente, avrebbe a sua volta dovuto invitarlo ad adempiere i requisiti previsti dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, avvertendolo delle conseguenze che la legge stabilisce per il caso dell’inosservanza di tali requisiti.
Come si è già accennato, la dichiarazione fiscale 2005 è peraltro stata nel frattempo inoltrata dal contribuente. Ciò rende superflua una nuova richiesta da parte della Camera.
2. L’esito del ricorso consentirebbe alla Camera di diritto tributario di entrare nel merito del ricorso, riformando la tassazione d’ufficio alla luce della dichiarazione fiscale e della documentazione allegata. È tuttavia più opportuno che a tal fine gli atti siano rinviati all’Ufficio di tassazione, perché vi proceda ed adotti infine una nuova decisione su reclamo.
3. Nel determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario.
È infatti indubbio che il ricorrente, se avesse correttamente adempiuto gli obblighi di collaborazione previsti dalla legge, avrebbe potuto evitare di ricorrere alla Camera di diritto tributario.
Si giustifica pertanto di porre a suo carico, al di là dell’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 29 aprile 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione su reclamo, tenuto conto della dichiarazione fiscale inoltrata dal contribuente.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: