Incarto n. 80.2009.101
Lugano 25 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 luglio 2009 contro le decisioni del 25 giugno 2009 in materia di condono ICom/IC/IFD 2006-2007.
Fatti
A. RI 1, nato nel 1962, divorziato, di professione elettromeccanico, è attualmente a carico della pubblica assistenza.
Il 4 marzo 2009, tramite formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali 2006/2007, così come il condono delle imposte annue intere su una prestazione in capitale versatagli dalla previdenza professionale nel 2007.
B. L’autorità fiscale, con separate decisioni del 20 aprile 2009, respingeva le domande. Nelle motivazioni, spiegava di avere già concesso il condono delle imposte 2005, senza che il contribuente fosse riuscito nel frattempo a trovare un accordo con i terzi creditori. In simili circostanze, le condizioni per la concessione del condono delle imposte ancora scoperte non risultavano più adempiute.
C. Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 19 maggio 2009, nel quale osservava che qualsiasi proposta di liquidazione del debito ancora scoperto, pari a fr. 92'210.40, era stata rifiutata dalla banca creditrice e che il capitale versatogli dalla previdenza professionale era stato utilizzato per finanziare una nuova attività indipendente, chiusa pochi mesi più tardi.
L’Ufficio esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 25 giugno 2009. Pur ammettendo l’esiguità delle sue entrate, l’autorità rilevava che la situazione finanziaria del contribuente era ormai compromessa.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 osserva anzitutto di avere fatto fronte a tutti i suoi impegni, versando ai creditori oltre 200'000 franchi, fatta eccezione per il debito contratto nei confronti di __________. Aggiunge poi di essere al beneficio di prestazioni di sostegno sociale a contare dal mese di aprile 2009, in mancanza di qualsiasi introito. Rileva infine che una prima domanda di condono è stata accolta per le imposte comunali, cantonali e federali 2005.
Diritto
1. L’autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali dirette (per somme inferiori a fr. 5'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2009.61 del 24 agosto 2009).
2. 2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2.
Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
· l’esistenza di una situazione di bisogno e;
· conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito fiscale.
Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3. 3.1.
Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, ovvero quando il pagamento dell’imposta non sia possibile senza restrizioni eccessive (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
3.2.
Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 167 LIFD, p. 1179).
Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Sebbene non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale disposizione si basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la possibilità di revocare tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (cosiddetta azione revocatoria o pauliana).
3.3.
Malgrado il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n. 2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).
4. 4.1.
Come esposto in narrativa, a contare dal 1° aprile 2009, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha assegnato a RI 1 una prestazione mensile di fr. 2'184.–, computante le spese per il suo sostentamento privato, per la pigione e per i premi ordinari dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
4.2.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las; RL 6.4.11.1).
L’art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l’inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L’art. 2 Las fissa il principio della sussidiarietà dell’assistenza e prevede al cpv. 1 che le prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali. La priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono invece l’ultimo intervento sociale (Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, punto 8). L’art. 2 cpv. 2 Las precisa che le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps; RL 6.4.1.2).
4.3.
In deroga alla soglia di intervento stabilita dalla Laps (art. 10 Laps), che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, la soglia Las è definita annualmente dal Dipartimento della sanità e della socialità, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui il Cantone Ticino si adegua da molti anni. Tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale (Rapporto del 5 novembre 2002 della Commissione di gestione sul messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, p. 3). Attualmente corrisponde a:
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)
Totale (fr./mese)
1 persona
960.--
100.--
1060.--
2 persone
1469.--
100.--
1569.--
3 persone
1786.--
100.--
1886.--
4 persone
2054.--
100.--
2154.--
5 persone
2323.--
100.--
2423.--
6 persone
2592.--
100.--
2692.--
7 persone
2861.--
100.--
2961.--
Per ogni persona supplementare
+269.--
-
+269.--
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008, p. 31).
4.4.
Tornando al caso in esame, è quindi immediatamente evidente che il ricorrente, a carico della pubblica assistenza a contare dal 1° aprile 2009, si trova in una situazione di bisogno ai sensi degli art. 246 LT e 167 LIFD, che al momento non gli permette di sopperire al suo minimo esistenziale (cfr. art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
Così come le prestazioni assistenziali non possono essere ridotte o rifiutate ad una persona indigente, a prescindere da una sua eventuale responsabilità in relazione a questo suo stato (decisione TF n. 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007), anche in materia di condono delle imposte i motivi che conducono un contribuente all’indigenza sono di principio irrilevanti. Ciò nondimeno, l’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza federale ne elenca espressamente alcuni che – se fatti valere – possono essere tenuti in considerazione solo a determinate condizioni. Così è, quando la situazione di bisogno in cui versa una persona fisica è da ricondurre a insuccessi commerciali, fideiussioni, elevati debiti ipotecari e debiti del piccolo credito come conseguenza di un tenore di vita eccessivo. In queste fattispecie, lo Stato non può infatti rinunciare alle proprie legittime pretese a vantaggio di terzi. Conseguentemente, un condono viene accordato solo nella misura in cui gli altri creditori del contribuente rinunciano anch’essi ai loro crediti nella stessa proporzione; in caso contrario, le condizioni per la sua concessione non sono invece adempiute (Curchod, op. cit., n. 7 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
4.5.
Nei vari scritti indirizzati all’Ufficio esazione e condoni, è lo stesso ricorrente ad ammettere che i suoi impegni finanziari derivano prevalentemente dal fallimento di due società, la __________ e la __________, di cui era dipendente e amministratore, aggiungendo poi che il capitale versatogli nel corso del 2007 dalla previdenza professionale è stato utilizzato per finanziare una nuova attività indipendente, chiusa pochi mesi più tardi.
In simili circostanze, a fronte della chiara posizione della sua creditrice principale, che non ha mai rinunciato alle sue pretese, tanto è vero che ad oggi il debito scoperto nei confronti di __________ ammonta a fr. 91'559.95 (cfr. estratto dell’Ufficio esecuzione di __________), non vi è lo spazio per la concessione del condono delle imposte.
5. Così come sottolineato dall’autorità fiscale, nella fattispecie non sembrerebbe nemmeno adempiuta la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito fiscale. È ben vero che il ricorrente ha fatto fronte a quasi tutti suoi impegni, realizzando le sue proprietà e versando ai creditori oltre 200'000 franchi. Non può però passare inosservata la manifesta sproporzione esistente fra i debiti di carattere pubblico e quelli privati. In effetti, i debiti contratti verso l’ente pubblico ammontano a soli fr. 4'448.80 mentre quelli contratti verso creditori privati a ben fr. 92'210.50, per cui è facilmente prevedibile che un eventuale condono dei primi non contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della situazione economica del contribuente, ma gioverebbe unicamente ai secondi, ed in particolare a __________ (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Per le ragioni esposte in precedenza, la questione può nondimeno restare aperta, fermo restando che l’Ufficio esazione e condoni dispone di un ampio margine di apprezzamento nel decidere se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare il condono (totale o parziale) e che questa Camera può intervenire soltanto se vi è un abuso o un eccesso del medesimo (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481).
6. Va infine rilevato che il ricorrente non può trarre vantaggio dalla circostanza che una prima domanda di condono è stata accolta per le imposte comunali, cantonali e federali 2005. Il principio della buona fede non vieta infatti alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
7. 7.1.
Il ricorso è conseguentemente respinto.
Vista la sua particolarità, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
7.2.
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione a:
- ; - ; - .
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: