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Ticino Camera di diritto tributario 03.03.2009 80.2009.10

3 mars 2009·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,855 mots·~9 min·4

Résumé

Violazione degli obblighi procedurali: multa, invio dichiarazione incompleta dopo scadenza termine, attribuzione termine per completarla

Texte intégral

Incarto n. 80.2009.10

Lugano 3 marzo 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

parti

 RI 1   

contro  

RS 1   

oggetto

ricorso del 12 gennaio 2009 contro la decisione del 10 dicembre 2008 in materia di multa disciplinare.

Fatti

                                  A.   Con atto pubblico iscritto a registro fondiario il 2 maggio 2008, RI 1 vendeva il mapp. n. __________ RFD di __________ ai coniugi __________.

                                         L’Ufficio di tassazione di Bellinzona inviava al venditore il formulario per la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari il 16 giugno 2008, attribuendogli un termine di 30 giorni per ritornarlo compilato.

                                         Non avendo il contribuente adempiuto l’obbligo entro il termine attribuitogli, l’autorità di tassazione lo richiamava il 14 agosto 2008 e, poi, con decisione del 9 settembre 2008, lo diffidava ad inoltrare la dichiarazione, avvertendolo che in caso di inosservanza gli avrebbe inflitto una multa disciplinare e lo avrebbe sottoposto a tassazione d’ufficio.

                                         Su richiesta telefonica del contribuente, il 15 ottobre 2008 l’Ufficio di tassazione prorogava il termine fino al 30 novembre 2008.

                                  B.   Il 4 dicembre 2008, ricevuta la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari senza allegati, l’Ufficio di tassazione ritornava il formulario al contribuente unitamente ad uno scritto, nel quale gli faceva osservare che avrebbe dovuto allegare i contratti di vendita e di acquisto dell’immobile, la distinta dei costi di costruzione con relativa documentazione e la documentazione relativa a tutte le altre deduzioni richieste. La lettera si concludeva con la seguente frase: “Nell’attesa di quanto detto, il termine per l’inoltro della citata dichiarazione resta invariato”.

                                  C.   Con decisione del 10 dicembre 2008, l’Ufficio di tassazione infliggeva al contribuente una multa di fr. 100.– per mancato inoltro della dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari.

                                         Il contribuente contestava la suddetta decisione, con fax del 12 dicembre 2008, nel quale argomentava che “la documentazione è stata consegnata allo sportello dello stabile nei termini utili” e faceva osservare che il 4 dicembre gli era stato richiesto un “complemento di documentazione”.

                                         L’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 18 dicembre 2008, rilevando che, pur essendo scaduto il 30 novembre 2008 il termine già prorogato, la dichiarazione con gli allegati non era tuttora stata ritornata.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della multa, affermando di avere inoltrato tempestivamente la dichiarazione e di avere poi ricevuto la lettera, con cui gli si chiedeva l’invio della documentazione complementare, e la multa disciplinare. Argomenta quindi che la documentazione richiesta è facilmente reperibile presso gli uffici statali.

Diritto

                                   1.   Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati, non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10 000.– al massimo (art. 257 LT).

                                         Perché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni;

·        l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·        e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare

(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare di fr. 100.– per non avere inoltrato la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari.

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 214 cpv. 1 LT, l’alienante è tenuto a presentare una dichiarazione di imposta completa e veritiera per la tassazione degli utili immobiliari. Essa indica in particolare il valore dell’alienazione, quello del precedente acquisto e i costi di investimento.

                                         La dichiarazione di imposta deve essere presentata all’autorità di tassazione entro trenta giorni dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla conclusione del negozio giuridico assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari. In via eccezionale e per fondati motivi il termine di trenta giorni può essere prorogato dall’autorità di tassazione (art. 214 cpv. 3 LT).

                                         2.3.

                                         Va ricordato ancora che, secondo l’art. 213 LT, in mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria di tassazione (art. 195–208).

                                         Trovano applicazione, pertanto, anche all’obbligo di inoltrare la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari le regole che valgono per la dichiarazione d’imposta disciplinata dall’art. 198 LT. In particolare, è previsto che il contribuente debba compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (art. 198 cpv. 2 LT). Inoltre, il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT).

                                         2.4.

                                         La legge stessa prevede dunque esplicitamente che l’autorità debba concedere un congruo termine al contribuente che abbia presentato una dichiarazione incompleta. Se l’inoltro del modulo in questione è avvenuto in un momento precedente la scadenza del termine ordinario attribuito al contribuente per adempiere i suoi obblighi di collaborazione, allora si giustifica solo un invito a rimediare alle carenze della sua dichiarazione, al minimo entro il termine per l’inoltro della dichiarazione stessa, con l’avvertimento che, in caso di inosservanza di tale termine, seguirà poi una diffida formale. Se, invece, il termine per l’inoltro della dichiarazione è già scaduto nel momento in cui l’autorità fiscale si rivolge al contribuente per chiedergli di completare la dichiarazione, in tal caso si giustificherà subito l’attribuzione del termine mediante diffida formale (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea, 2008, n. 51-52 ad art. 124 LIFD, p. 287; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 37 ad art. 124 LIFD, p. 1215).

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame, l’inoltro della dichiarazione senza gli allegati richiesti è avvenuto in un momento in cui non solo era scaduto il termine ordinario per l’inoltro della dichiarazione ma era ormai trascorso anche il termine attribuito al contribuente con la diffida, a sua volta prorogato.

                                         Ci si domanda allora se, in questa situazione, il contribuente avesse diritto ad una ulteriore diffida, dopo quella che gli era stata inviata per invitarlo all’inoltro della dichiarazione, o se l’autorità di tassazione non potesse che procedere direttamente ad infliggergli la multa disciplinare, avendolo già diffidato una volta.

                                         3.2.

                                         Deve essere tenuto presente che la diffida ha un’importanza fondamentale nella procedura di tassazione: essa è una condizione sia perché l’autorità fiscale possa intraprendere una tassazione d’ufficio, cioè per apprezzamento, nel caso in cui un contribuente non soddisfi i suoi obblighi procedurali (articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT), sia perché possa infliggergli una multa per violazione degli obblighi procedurali (articoli 174 cpv. 1 LIFD e 257 cpv. 1 LT). Il contribuente ha dunque diritto all’intimazione della diffida, con la conseguenza che, se l’autorità omette di notificargliela, viola il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), compromettendo la validità della tassazione d’ufficio e della multa che seguissero (Zweifel, op. cit., n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 344).

                                         La diffida, a sua volta, presuppone un precedente invito, rivolto dall’autorità di tassazione al contribuente, ad adempiere i suoi obblighi di collaborazione. Il contenuto della diffida non può quindi differire da quello del precedente invito a collaborare e deve avvertire il contribuente delle conseguenze della sua inosservanza (Zweifel, op. cit., n. 38 ad art. 130 LIFD, p. 345).

                                         3.3.

                                         La condotta del contribuente, nella fattispecie, non si è certo distinta per la sua disponibilità a collaborare con l’Ufficio di tassazione nell’accertamento dell’utile immobiliare imponibile. Si è detto che, prima di inoltrare la semplice dichiarazione, priva di ogni allegato, il ricorrente si è fatto richiamare e diffidare ed ha poi ancora chiesto una proroga del termine attribuitogli con la diffida. Ha infine presentato la dichiarazione allo sportello dell’Ufficio di tassazione, quando ormai anche l’ultimo termine prorogato (30 novembre 2008) era scaduto (4 dicembre 2008).

                                         Si potrebbe domandarsi, in questa situazione, se tale ritardo non giustifichi per se stesso una multa disciplinare: la collaborazione è stata prestata solo dopo la scadenza del termine (v. supra, consid. 1).

                                         Non può tuttavia essere trascurata la circostanza che, dopo la consegna della dichiarazione, l’Ufficio gliel’ha ritornata, unitamente ad una lettera con cui lo invitava ad allegare la documentazione già indicata sul formulario per la dichiarazione. Per adempiere tale obbligo di collaborazione, al contribuente è stato attribuito un termine che era però già scaduto: la lettera dell’autorità fiscale afferma infatti che “il termine per l’inoltro della citata dichiarazione resta invariato” e, come noto, lo stesso scadeva il 30 novembre 2008.

                                         Ora, un simile modo di procedere non può essere tutelato, soprattutto pensando all’importanza attribuita dalla legge all’istituto della diffida, che si fonda sul diritto di essere sentito del contribuente. Rinviando il formulario al contribuente, con l’invito ad integrarlo con i documenti richiesti, l’Ufficio di tassazione ha perlomeno implicitamente riconosciuto che la dichiarazione, per quanto incompleta, era stata inoltrata nei termini utili perché il contribuente non fosse sanzionato e perché non fosse intrapresa una tassazione d’ufficio. Invitandolo ad inviare i documenti richiesti, ha così ritenuto che si giustificasse l’applicazione dell’art. 198 cpv. 3 LT e che dunque il contribuente dovesse essere invitato a rimediare “entro un congruo termine” all’inoltro di una dichiarazione incompleta. 

                                         È allora chiaro che il termine che gli ha attribuito non possa essere considerato “congruo”, proprio perché già scaduto.                                                         

                                   4.   La decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo contro la multa disciplinare inflitta al contribuente, deve pertanto essere annullata. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 dicembre 2008 è riformata nel senso che la multa disciplinare inflitta al contribuente con decisione del 10 dicembre 2008 è annullata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -  ; -  .  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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