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Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2008 80.2008.73

8 septembre 2008·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,535 mots·~18 min·4

Résumé

Reddito imponibile o esente: sussidio cantonale per mantenimento a domicilio, qualifica, deduzione stipendio versato dal beneficiario alla persona che lo assiste

Texte intégral

Incarto n. 80.2008.73

Lugano 8 settembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 27 giugno 2008 contro la decisione del 28 maggio 2008 in materia di IC e IFD 2006.

Fatti

                                  A.   RI 1, vedova, beneficia di un assegno per grandi invalidi, erogato per il bisogno di assistenza personale.

                                         Il 13 gennaio 2006, la Sezione del sostegno a enti e attività sociali del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) le ha concesso un sussidio cantonale di fr. 7'530.– quale contributo per il mantenimento a domicilio, in base alla legge sull’assistenza e cura a domicilio e relativo regolamento di applicazione.

                                  B.   Nella dichiarazione fiscale 2006, la contribuente indicava di avere conseguito redditi per complessivi fr. 46'734.–, costituiti dalla pensione (fr. 20'916.–), dalla rendita AVS (fr. 25'800.–) e dal reddito della sostanza (fr. 18.–). Fra le deduzioni, faceva valere gli oneri assicurativi (fr. 6'286.–), spese per disabilità (fr. 5'000.–) e la quota esente per beneficiari AVS, sicché il reddito netto ammontava a fr. 32'448.–.

                                  C.   Notificandole la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 5 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile della contribuente in fr. 42'900.– per l’IC ed in fr. 42'500.– per l’IFD. In particolare, aveva aggiunto ai redditi dichiarati il sussidio per il mantenimento a domicilio di fr. 7'530.–. Aveva inoltre stralciato la quota esente per beneficiari AVS/AI, rilevando che non ne erano adempiuti i requisiti di legge.

                                  D.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 aprile 2008, contestando l’aggiunta al reddito imponibile del sussidio ricevuto per il mantenimento al domicilio. Sosteneva infatti di avere destinato tale importo “quale mancia e regalia a persone amiche per un po’ di compagnia e sostegno morale”, precisando che la maggior parte era stata versata alla figlia, __________, per l’assistenza durante i fine settimana e di notte. Chiedeva che fosse conseguentemente concessa altresì la quota esente per beneficiari AVS/AI.

                                  E.   L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 maggio 2008, così motivata:

                                         Il sussidio ricevuto per il mantenimento a domicilio di un anziano invalido è imponibile fiscalmente ed è considerato reddito per quelle persone che si occupano effettivamente dell’aiuto all’anziano o all’invalido.

                                         Il beneficiario diretto del sussidio è considerato datore di lavoro, pertanto, deve compilare le attestazioni di salario, soggette all’AVS, a chi è stato assunto per tale compito.

                                         Se la persona assunta è domiciliata all’estero, il datore di lavoro (o chi per esso) deve trattenere le imposte alla fonte e riversarle all’ufficio cantonale preposto, nonché compilare la distinta salari AVS da trasmettere al competente ufficio.

                                         Alla scrivente autorità non risulta che gli aiuti citati siano stati formalizzati e regolarizzati, pertanto il sussidio è interamente imponibile alla beneficiaria.

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, contesta l’assoggettamento fiscale del sussidio di fr. 7'530.– percepito per il mantenimento a domicilio, che a suo avviso non può essere considerato reddito da attività accessoria. Argomenta poi che l’importo in discussione è stato impiegato interamente per il mantenimento al domicilio, segnatamente per la pigione, per l’assistenza da parte dei figli e per l’aiuto prestato dalla __________. Sottolinea quindi che la decisione contestata comporta un aumento delle imposte da pagare nella misura del 71%, a causa del mancato riconoscimento della quota esente per beneficiari AVS/AI.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         L’autorità di tassazione ha assoggettato all’imposta sul reddito il sussidio di fr. 7'530.–, che la contribuente ha percepito quale contributo cantonale per le spese di mantenimento a domicilio, secondo gli articoli 5 e 40 della Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 (LACD; RL 6.4.5.5). Tale provento è stato qualificato reddito dell’attività indpendente accessoria della contribuente. 

                                         1.2.

                                         Secondo gli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici.

                                         Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

                                         Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.

                                         1.3.

                                         È semplicemente incomprensibile come l’autorità di tassazione abbia potuto qualificare il sussidio percepito dalla ricorrente quale reddito dell’attività lucrativa indipendente accessoria.

                                         Basti rilevare che la contribuente ha chiesto ed ottenuto la prestazione in questione proprio in virtù della sua condizione di grande invalida ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). L’assegno per grandi invalidi spetta ai beneficiari di rendite di vecchiaia che  presentano un’invalidità di grado elevato o medio. Ora, già la semplice invalidità consiste nell’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]); nel caso della grande invalidità, si richiede che, a causa di un danno alla salute, l’invalido abbia bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita (art. 9 LPGA).

                                         È dunque difficile immaginare che una persona incapace di guadagno e dipendente dall’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita possa percepire un reddito da un’attività lucrativa indipendente. Addirittura assurdo è che tale qualifica possa essere attribuita ad un sussidio che le è erogato proprio in considerazione delle spese di mantenimento a domicilio causate dalla sua condizione di grande invalida.

                                         1.4.

                                         Escluso che il sussidio in questione sia imponibile quale reddito dell’attività lucrativa indipendente, ci si potrebbe chiedere a quale altro titolo lo sia. In virtù della clausola generale (art. 16 cpv. 1 LIFD; art. 15 cpv. 1 LT), come detto, un provento soggiace all’imposta sul reddito a meno che non ne sia espressamente esentato.

                                         Fra i redditi esclusi dall’assoggettamento all’imposta sul reddito rientrano in particolar modo i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati (art. 24 lett. d LIFD). Nella legge tributaria cantonale, si aggiunge che sono compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, le allocazioni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale (art. 23 lett. d LT). Per sussidi d’assistenza (“Unterstützungen”) si intendono prestazioni gratuite a persone bisognose, versate cioè nel caso in cui il beneficiario necessita di tali prestazioni per fare fronte al proprio mantenimento minimo (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 67 ad art. 24 LIFD, p. 357).

                                         Nella motivazione della decisione, come detto, l’autorità non si è espressa circa la sussumibilità del sussidio in discussione entro il campo di applicazione delle disposizioni appena citate, essendosi limitata a qualificarlo come reddito dell’attività indipendente e come tale imponibile.

                                         Dalle direttive concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone anziane o invalide non autosufficienti del 24 novembre 2006 (RL 6.4.5.5.3) si evince che gli aiuti diretti alle persone non autosufficienti sono concessi in funzione della situazione finanziaria del richiedente ed in particolar modo in base alla tabella di calcolo allestita per la decisione della prestazione complementare. In sostanza, al fabbisogno secondo la tabella di calcolo PC si aggiunge lo “stipendio minimo di un aiuto domestico x percentuale rapportata al grado di dipendenza”. Per quanto attiene alla definizione delle condizioni per beneficiare del sussidio, risulta che l’autorità ha volutamente stabilito delle disposizioni che presentassero “una certa elasticità… al fine di ovviare alle rigidità che presentano in questo ambito le Prestazioni complementari (PC)”; ciò ha comportato in particolare la rinuncia a pretendere (“contrariamente alle PC”) la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che presta l’assistenza (cfr. Invernizzi/Gianocca, Quanto costa restare a casa: valutazione del contributo cantonale per il mantenimento a domicilio di anziani e invalidi, Ufficio di statistica, Bellinzona, 1999, p. 10).

                                         Sapendo che le prestazioni complementari sono esenti dall’imposta sul reddito (art. 24 lett. h LIFD; art. 23 lett. h LT), si potrebbe essere indotti a ritenere che il contributo in discorso, che è sussidiario rispetto ai contributi riconosciuti dalla PC per cure infermieristiche (cfr. ancora le citate direttive) sia a sua volta esente dall’imposta, quale sussidio d’assistenza.

                                         1.5.

                                         Si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT e art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         L'art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W). Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).

                                         La motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).

                                         1.6.

                                         Come rilevato, la decisione impugnata contiene una motivazione manifestamente errata. Sebbene la contribuente avesse espressamente contestato l’assoggettamento del sussidio, già omettendo di inserirlo nella dichiarazione fiscale, l’Ufficio di tassazione non ha fatto altro che aggiungerlo ai redditi dichiarati, qualificandolo reddito dell’attività indipendente accessoria. In tal modo, non ha messo la contribuente nella condizione di potersi tutelare adeguatamente, inoltrando un ricorso debitamente motivato.

                                   2.   2.1.

                                         A questo punto, si pone un ulteriore problema. La motivazione della decisione sembra collegare l’assoggettamento del sussidio all’imposta sul reddito del beneficiario con la sua deduzione nel caso in cui l’importo in questione sia versato, sotto forma di stipendio, alla persona o alle persone che assistono il beneficiario stesso. Infatti, l’Ufficio di tassazione, dopo avere affermato l’imponibilità del sussidio, spiega che “il beneficiario diretto… è considerato datore di lavoro”, con la conseguenza che “deve compilare le attestazioni di salario, soggette all’AVS, a chi è stato assunto per tale compito”. Nel caso della ricorrente, l’autorità afferma che gli aiuti di cui ha beneficiato quest’ultima non risultano essere stati “formalizzati e regolarizzati” e ne trae la conseguenza che “il sussidio è interamente imponibile alla beneficiaria”.

                                         2.2.

                                         Anche in questo caso, l’autorità di tassazione si limita ad affermare perentoriamente un principio – quello cioè della deducibilità della parte del sussidio che viene versata a titolo di stipendio alle persone che assistono il beneficiario dello stesso – senza spendere una sola parola per giustificare tale affermazione. Non è infatti per niente evidente che lo stipendio versato dal beneficiario del sussidio a chi lo assiste a domicilio costituisca una spesa che si deduce dal reddito imponibile. Se anche si volesse ammettere – ma lo si è categoricamente escluso poc’anzi – che il sussidio rappresenti un reddito dell’attività lucrativa indipendente per l’anziano o l’invalido non autosufficiente, l’importo che egli impiega per retribuire chi lo assiste non costituisce certamente una spesa per il conseguimento del reddito; al contrario, sarebbe una destinazione del reddito in questione.

                                         Un’altra ipotesi che si può formulare è che lo stipendio versato a tale titolo costituisca una spesa per disabilità del contribuente, la cui deduzione è ammessa dagli articoli 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD e 32 lett. l LT. Nel caso della ricorrente, tuttavia, l’Ufficio di tassazione le ha riconosciuto, a tale titolo, la deduzione forfetaria di un importo di fr. 5'000.–.

                                         2.3.

                                         Resta pur sempre da capire perché mai l’Ufficio di tassazione dovrebbe assumersi il compito di verificare la destinazione di importi di denaro che lo Stato eroga proprio in funzione dell’aiuto di cui necessitano persone non autosufficienti. Altrimenti detto, se il Cantone stabilisce che una persona anziana o invalida ha bisogno di un contributo che integri le prestazioni sociali ed assistenziali di cui già gode, per poter restare al proprio domicilio nonostante la disabilità, non si vede perché poi l’autorità di tassazione dovrebbe essere investita del compito di controllare in quale modo il sussidio venga impiegato.

                                         Già si è rilevato come l’autorità competente abbia volutamente rinunciato a pretendere la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che presta l’assistenza. A tale riguardo, dallo stesso studio dell’Ufficio di statistica già citato si apprende altresì che un quarto delle persone che prestano assistenza domiciliare ad invalidi ed anziani non autosufficienti, i quali percepiscono pertanto il sussidio, non sono retribuite; in particolare, fra i parenti, sono oltre il 40% le persone che prestano assistenza senza retribuzione (cfr. Invernizzi/Gianocca, op. cit., p. 23). Le persone che prestano assistenza in base ad un regolare contratto di lavoro sono addirittura solo un terzo del totale. A tale proposito, lo studio in questione afferma che “uno degli ostacoli maggiori che si incontrano nel fare intervenire le prestazioni complementari a parziale copertura delle spese per cure infermieristiche a domicilio è proprio l’assenza di un regolare contratto di lavoro” ed aggiunge che “a detta dei beneficiari del sussidio è la persona stessa che presta il suo lavoro che preferisce essere pagata in modo informale, piuttosto che sottoscrivere un contratto” (Invernizzi/Gianocca, op. cit., p. 25).

                                         2.4.

                                         Alla luce dei dati che precedono, il Cantone ha deciso di erogare gli aiuti diretti in modo tale da andare incontro a chi difficilmente potrebbe accedere alle prestazioni complementari, o perché si avvale dell’assistenza di persone, perlopiù parenti, non retribuite, oppure perché retribuisce persone che non hanno stipulato un regolare contratto di lavoro. Nelle intenzioni del DSS, che ha allestito le apposite direttive, il sussidio viene dunque versato senza pretendere alcuna prova della destinazione dell’importo ricevuto. Secondo l’interpretazione dell’Ufficio di tassazione, un controllo indiretto sarebbe tuttavia delegato all’autorità di tassazione, la quale dovrebbe assoggettare all’imposta sul reddito il contributo percepito dal beneficiario, nella misura in cui quest’ultimo non comprovi di averlo impiegato quale stipendio per le persone che lo assistono.

                                         A questa interpretazione si oppone anzitutto il tenore delle direttive del DSS concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone anziane o invalide non autosufficienti. Nella parte intitolata “imposizione fiscale”, le direttive in questione affermano infatti che “la prestazione per il mantenimento a domicilio è soggetta all’imposizione fiscale”, ma precisano poi subito dopo che “la stessa è infatti considerata quale reddito per quelle persone a cui viene riversata per le prestazioni di cura e assistenza alla persona anziana o invalida”. L’unica affermazione riguardante il trattamento fiscale, contenuta nelle direttive, concerne dunque l’imposizione presso la persona che presta aiuto all’anziano o all’invalido; cosa ovvia, trattandosi di un compenso per il lavoro prestato. Nulla si dice invece in merito ad un’eventuale imposizione presso l’anziano o invalido stesso.

                                         A ciò si deve aggiungere che il risultato cui si perviene seguendo l’interpretazione dell’Ufficio di tassazione non è per niente soddisfacente. In primo luogo, come visto, finisce per delegare all’autorità di tassazione un controllo sull’impiego di un sussidio pubblico, che evidentemente non le competerebbe; in secondo luogo, sottopone allo stesso trattamento fiscale sia chi riceve il sussidio e lo trattiene per sé, in quanto beneficia di assistenza gratuita o non ne beneficia affatto, sia chi si serve di personale che presta lavoro “nero”. In terzo luogo, non si comprende quale sia lo scopo di un sussidio che viene erogato in modo tanto indiscriminato: se esso vuole coprire dei costi che il malato o l’anziano non autosufficiente subiscono a causa della loro disabilità, non si vede perché l’autorità erogante non debba assumersi anche il compito di verificarne l’effettivo impiego, decidendo anche come procedere nel caso in cui constati l’esistenza di “lavoro nero”; se invece il sussidio mira unicamente ad incentivare le persone disabili a restare al loro domicilio, invece di farsi ricoverare in un istituto, allora potrebbe anche essere spiegabile l’assoggettamento fiscale, ma in tal modo si penalizzerebbe chi spende effettivamente l’importo ricevuto e non è in grado di comprovare l’esistenza di un contratto di lavoro, perché sarebbe trattato come chi trattiene il sussidio per sé o lo destina ad altri scopi.

                                         2.5.

                                         Venendo al caso della ricorrente, essa beneficia di una rendita pensionistica di fr. 20'916.–, di una rendita AVS di fr. 25'800.– e di un assegno per grandi invalidi di fr. 6'456.–. Per l’aiuto domiciliare ha fatto valere spese per complessivi fr. 4'774.95 (fatture __________ di __________). Per il resto, sostiene di avere destinato il sussidio cantonale (fr. 7'530.–) al pagamento dell’affitto e a non meglio precisate “regalie” ai figli per assistenza diversa come pure per regali ai nipoti.

                                         Come si vede, i maggiori costi legati all’aiuto domiciliare sarebbero già coperti con l’assegno per grandi invalidi.

                                         Anche a questo riguardo la motivazione della decisione non permette tuttavia di stabilire perché alla ricorrente sia stato negato il diritto alla deduzione degli importi fatti valere. Prima ancora, poi, deve essere risolta la questione di principio dell’imponibilità del sussidio.

                                         2.6.

                                         Alle considerazioni che precedono ne deve essere aggiunta una ulteriore.

                                         Come rileva la ricorrente, il meccanismo previsto dalla direttiva del DSS, che prevede l’imponibilità in linea di principio del sussidio in discussione e la deduzione degli importi comprovatamente destinati a retribuire le persone che prestano l’assistenza, può addirittura implicare la perdita del diritto alla quota esente per beneficiari AVS/AI.

                                         L’art. 34 cpv. 2 LT prevede infatti che dal reddito, al netto delle deduzioni per figli e persone bisognose a carico e per figli agli studi, e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI sono deducibili:

                                         a)  per i contribuenti assoggettati con l’aliquota per persone sole (art. 35 cpv. 1 LT): fr. 8’000.-- fino ad un reddito di 21'000.-- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1000.-- franchi per ogni 3’000.-- franchi di reddito supplementare;

                                         b)  per i contribuenti assoggettati con l’aliquota per coniugati (art. 35 cpv. 2 LT): fr. 8’000.-- fino ad un reddito di 27'000.-- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1’000.-franchi per ogni 3’000.-- franchi di reddito supplementare.

                                         In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.

                                         Concretamente, se non si considera reddito imponibile il sussidio erogato dal DSS o se si ammette una deduzione pari all’importo dello stesso, la ricorrente avrebbe un reddito imponibile di         fr. 35'448.–, che le darebbe diritto ad una quota esente di          fr. 3'000.–. Se per contro si aggiunge l’importo litigioso al suo reddito imponibile, quest’ultimo raggiunge fr. 42'900.– e supera in tal modo il limite al di sopra del quale (fr. 42'001.–) non è più ammessa una deduzione sociale per beneficiari AVS/AI.

                                         Il trattamento fiscale del sussidio per il mantenimento al domicilio esplica dunque effetti che vanno aldilà della semplice imposizione dell’importo stesso. Ciò rende ancor più importante una decisione chiara dell’autorità di tassazione sugli aspetti sollevati.

                                   3.   La decisione impugnata deve conseguentemente essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.                                                

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 28 maggio 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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