Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2010 80.2008.53

12 novembre 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,025 mots·~10 min·3

Résumé

Procedura: tassazione d'ufficio, persona giuridica, conti inattendibili e non interamente verificabili, valore di apporto di immobile

Texte intégral

Incarto n. 80.2008.53

Lugano 12 novembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 21 maggio 2008 contro la decisione del 24 aprile 2008 in materia di IC/IFD 2005.

Fatti

                                  A.   La RI 1 di __________ è una società anonima, costituita nel 2005, il cui scopo consiste nel possesso e nella gestione di immobili. In particolare, è proprietaria di un palazzo di appartamenti a __________ __________ Quest’ultimo è stato apportato dall’azionista __________ con contratto del 22 aprile 2005.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2005, la società contribuente indicava di aver subito una perdita di fr. 2'428.–.

                                         L’RS 1 (UTPG) si rivolgeva alla società contribuente con scritto del 24 aprile 2007, chiedendole l’invio della contabilità dell’anno 2005 completa di tutti i giustificativi.

                                         La documentazione richiesta veniva parzialmente inviata il 14 maggio 2007.

                                         In seguito ad una nuova richiesta del 22 maggio 2007, ulteriori documenti pervenivano all’UTPG il 4 giugno 2007.

                                  B.   Con decisione del 5 luglio 2007, l’RS 1 notificava alla società contribuente la tassazione IC/IFD 2005 per inizio imponibilità (assoggettamento dal 7 luglio 2005), nella quale commisurava il suo utile imponibile in fr. 44'700.– per l’IC ed in fr. 92'600.– per l’IFD. La motivazione della decisione indicava che si trattava di una “tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione”.

                                         La società contribuente interponeva reclamo contro tale decisione, in data 30 luglio 2007, contestando in particolare di aver conseguito un utile ed allegando un nuovo bilancio, da cui risultava una perdita di fr. 36'153.–.

                                         Con scritto del 22 agosto 2007, l’UTPG chiedeva alla reclamante l’inoltro di “copia del bilancio e del conto economico per l’esercizio 2005 firmati”, come pure di “copia del rapporto di revisione” e dell’estratto “del verbale dell’assemblea relativo all’approvazione dei conti 2005”. La contribuente inviava la suddetta documentazione il 3 settembre 2007.

                                         Una nuova richiesta di collaborazione era contenuta in una lettera del 18 ottobre 2007, nella quale l’UTPG, premesso che la contabilità risultava “ancora inattendibile” e non conforme ai “principi contabili minimi previsti dal CO”, invitava la reclamante a trasmettere “bilancio e conto economico relativi all’esercizio 2005, conformi ai principi contabili previsti dal CO”. La contribuente rispondeva con scritto del 14 novembre 2007 e relativi allegati.

                                         Con ulteriore lettera del 19 novembre 2007, l’UTPG ribadiva che i documenti fino allora presentati “non si sono rivelati attendibili” e diffidava pertanto la reclamante a trasmettere “un bilancio completo, la contabilità completa, tutti i giustificativi a sostegno di tutte le registrazioni contabili, il rapporto di revisione ed il verbale dell’assemblea inerente l’approvazione dei conti in questione”, avvertendola che se la documentazione richiesta non fosse stata prodotta il reclamo sarebbe stato respinto senza ulteriori accertamenti.

                                         Non essendo pervenuta alcuna risposta, con decisione del 24 aprile 2008 l’UTPG respingeva il gravame.

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta la decisione dell’autorità fiscale ed allega un nuovo bilancio, dal quale risulta una perdita d’esercizio di fr. 30'606.70.

                                         Il 31 luglio 2009 il giudice delegato ha trasmesso il ricorso con gli allegati all’Ispettorato fiscale, invitandolo a procedere ad una verifica dei conti della ricorrente.

                                         Il 30 settembre 2010, l’Ispettorato fiscale ha inoltrato il suo rapporto dell’8 settembre 2010, che è stato poi sottoposto alla ricorrente.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nel bilancio 2005 della ricorrente l’Ispettorato fiscale ha riscontrato numerose incongruenze ed anche grossolani errori di registrazione.

                                         Si segnala in particolare un accantonamento per lavori di ristrutturazione, commisurato in fr. 463'753.–. Nel contratto di apporto dell’immobile, stipulato il 22 aprile 2005, il valore dell’apporto è stato calcolato tuttavia considerando “costi per lavori di rinnovo dello stabile, in corso” per un importo di fr. 388'846.–. Computando anche altri accantonamenti, nelle registrazioni contabili si raggiunge l’ammontare di ben 477'050 franchi, cosa che induce l’Ispettorato a domandarsi se sia ancora rispettato l’art. 632 CO, che esige che all’atto della costituzione della società sia stato liberato almeno il 20% del valore nominale di ogni azione, con un minimo di conferimenti di 50'000 franchi. In effetti, se l’accantonamento per rinnovo dell’immobile ammonta a fr. 477'050.–, l’apporto degli azionisti raggiunge il valore di zero franchi. Dal valore dell’immobile apportato (fr. 2'238'075.–) sono già stati dedotti infatti debiti per oltre 1'700'000 franchi.

                                         L’Ispettorato ipotizza a tale riguardo o che l’azionista abbia beneficiato di un prestito da parte della società – nel qual caso, dovrebbero essere calcolati gli interessi attivi – o che egli abbia beneficiato di una distribuzione anticipata di utile, avendo ricevuto 100'000 franchi in azioni pur avendo apportato un immobile il cui valore è interamente coperto da debiti.

                                         1.2.

                                         L’incongruenza che emerge dal confronto fra il bilancio e il contratto di apporto potrebbe essere spiegata anche in altro modo. Ci si potrebbe cioè domandare se, piuttosto che un apporto per un valore inferiore a quello del capitale liberato, l’azionista non abbia invece effettuato un apporto il cui valore è addirittura superiore.

                                         In effetti, l’accantonamento per “lavori di rinnovo nello stabile, in corso” solleva interrogativi di una certa consistenza, a prescindere dal suo importo. Basti pensare al fatto che il contratto di apporto risale al mese di aprile del 2005, quando i lavori di rinnovo avrebbero dovuto essere “in corso”, ma che gli stessi non risultano tuttora essere stati neppure iniziati. Come sottolinea lo stesso Ispettorato nel suo rapporto (a pagina 7), l’accantonamento era già stato creato nel 2004, quando l’immobile apparteneva ancora all’azionista, e si riferisce a lavori “di una certa importanza, come la sostituzione delle cucine, dei bagni”, la cui esecuzione “avrebbe come conseguenza la disdetta dei locali locati oppure a causa dei disagi una riduzione sull’affitto pagato”. Nessun appartamento è rimasto tuttavia vuoto né si sono verificate riduzioni delle entrate dalla locazione. Non solo, ma dai conti dell’esercizio 2009 della ricorrente emerge ancora un accantonamento di fr. 371'000.–, sempre per lavori di manutenzione.

                                         Ora, alla luce di tali circostanze, non si può fare a meno di chiedersi quale giustificazione avesse l’inserimento, nel calcolo del valore dell’apporto, di un importo che si riferiva a costi di manutenzione che non solo non erano “in corso” ma tuttora non sono stati sostenuti. La conseguenza dovrebbe essere che il valore dell’apporto è superiore, e non inferiore, a quello del capitale azionario.

                                         1.3.

                                         La questione non necessita di essere risolta in questa sede, non essendo in discussione l’imposta sul capitale.

                                         Va rilevato, a tale riguardo, che la ricorrente, quale società immobiliare, è già stata imposta sul capitale proprio occulto, in base all’art. 82 cpv. 2 LT, secondo cui il capitale proprio corrisponde almeno al 20 per cento del valore dei loro attivi determinante per l’imposta sull’utile. Il capitale imponibile ammonta pertanto già a fr. 470'053.–.

                                   2.   2.1.

                                         Come già ricordato, la ricorrente ha sottoposto all’autorità fiscale diverse versioni del bilancio e del conto economico per l’esercizio 2005. Sull’ultima versione, allegata al ricorso, si è basato l’Ispettorato fiscale per la sua verifica.

                                         Come il bilancio, anche il conto economico presenta numerosi aspetti discutibili.  

                                         2.2.

                                         In primo luogo, l’Ispettorato ha ritenuto non attendibile l’ammontare dei ricavi provenienti dalla locazione degli appartamenti.

                                         Dal conto economico emerge un ammontare di fr. 49'893.–, che si riferisce alle entrate dal 1° settembre 2005. Nel contratto di apporto, tuttavia, si afferma che “la costituenda società potrà disporre immediatamente e liberamente del fondo apportato, non appena la stessa sarà stata iscritta a registro di commercio”. Poiché l’iscrizione è avvenuta il 7 luglio 2005, l’Ispettorato ha proposto di riprendere le pigioni dal 7 luglio alla fine di agosto, per complessivi fr. 20'734.–.

                                         La correzione proposta è ineccepibile e porta i ricavi a fr. 70'627.–.

                                         2.3.

                                         L’attenzione dell’Ispettorato si è quindi spostata sui costi.

                                         Nel conto economico figurano diverse spese, per un ammontare complessivo di fr. 45'619.–, che concernono acquisto di materiale, affitto di un ufficio, costi di revisione, tasse per l’acqua e per la canalizzazione, amministrazione, elettricità, gasolio per riscaldamento ecc. I relativi giustificativi sono rappresentati da altrettante fatture emesse dalla __________ __________, una società con sede a __________ (GR) ma effettivamente gestita da __________.

                                         Fra i costi in discussione spiccano quelli per l’affitto di un ufficio, per ben 2'000 franchi al mese. Si tratta anche qui di una fattura della __________ SA, che come rileva l’Ispettorato non è giustificata, pensando al fatto che la ricorrente non dispone di alcun dipendente ed inoltre fa valere ulteriori costi per l’amministrazione, sempre fatturati dalla società __________.

                                         In alcuni casi, poi, le copie delle fatture sottoposte all’Ispettorato sono state alterate, p. es. cancellando il destinatario e sostituendolo con il nome della ricorrente.

                                         2.4.

                                         Constatato come la contabilità sia inattendibile e non interamente verificabile, l’Ispettorato propone di procedere ad una tassazione per apprezzamento, in base agli elementi a disposizione.

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

                                         3.2.

                                         Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 197).

                                         L’autorità fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

                                         3.3.

                                         Che il conto economico della ricorrente, peraltro diverse volte modificato dopo l’inoltro della dichiarazione fiscale, non permetta di pervenire ad una definizione affidabile dell’utile imponibile, non può essere messo in discussione.

                                         Sono allora senz’altro adempiuti i requisiti per una tassazione d’ufficio.

                                         L’Ispettorato propone di considerare, oltre agli interessi passivi e alle relative spese bancarie (fr. 18'442.–), costi amministrativi nella misura ammessa dalle tariffe dell’Associazione Svizzera dei Fiduciari Immobiliari Sezione Ticino (fr. 3'479.–) e altri costi per ulteriori spese di manutenzione, energia ecc. (fr. 3'531.–, pari al 5% dei ricavi).

                                         Con tale calcolo si arriva ad un importo che è praticamente uguale all’utile stabilito per apprezzamento nella decisione impugnata. Quest’ultima deve allora essere confermata.

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 1’100.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2008.53 — Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2010 80.2008.53 — Swissrulings