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Ticino Camera di diritto tributario 31.01.2008 80.2007.22

31 janvier 2008·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,336 mots·~7 min·5

Résumé

Imposta sugli utili immobiliari: ricorso, legittimazione, differimento dell'imposizione, calcolo utile differito, non svantaggio diretto

Texte intégral

Incarto n. 80.2007.22

Lugano 31 gennaio 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Matteo Cassina, in sostituzione di Stefano Bernasconi, astenutosi

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 25 gennaio 2007 contro la decisione del 27 dicembre 2006 in materia di imposta sugli utili immobiliari.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto

                                     -   che con atto pubblico del 21 maggio 2001, iscritto a Registro fondiario il 30 maggio 2005, i coniugi RI 1 e RI 2 alienavano al dott. __________ la part. __________ RFD di __________, al prezzo di fr. 1'650'000.–;

                                     -   che nella dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, inoltrata il 22 febbraio 2002, i venditori includevano nel valore di alienazione, oltre al prezzo rogato, un ulteriore importo di            fr. 270'000.– a titolo di “altri elementi imponibili”;

                                     -   che, al proposito, spiegavano che il fondo, nella configurazione risultante dal previsto frazionamento, era già stato oggetto di un precedente contratto di compravendita, concluso con i coniugi __________ il 20 giugno 2000, ma mai perfezionatosi a causa dei problemi finanziari sopraggiunti a questi ultimi;

                                     -   che in questo contesto, al fine di evitare un contenzioso giudiziario, le parti avevano così sottoscritto una convenzione, nella quale i coniugi __________ riconoscevano di essere debitori dell’importo complessivo di fr. 270'000.–, di cui fr. 250'000.– “a titolo di risarcimento onnicomprensivo di tutti i danni di qualsiasi natura imputabili direttamente o indirettamente alla rottura contrattuale” e    fr. 20'000.– a tacitazione della nota professionale dell’arch. RI 1, da saldare mediante compensazione con quanto da loro già versato al momento della firma del contratto;

                                         che, per quanto ancora qui di interesse, il 30 maggio 2003 i coniugi __________ perfezionavano l’acquisto del fondo part. __________ RFD di __________, destinato alla costruzione della loro abitazione primaria, al prezzo di fr. 900'000.–;

                                     -   che con successivo scritto del 17 luglio 2003, i contribuenti chiedevano quindi all’autorità fiscale il differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare realizzato con la vendita della part. __________ RFD di __________;

                                     -   che notificando loro la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 ottobre 2006, poi confermata con la decisione su reclamo qui impugnata, l’Ufficio di tassazione concedeva il postulato differimento dell’imposizione secondo l’art. 125 lett. f e g LT, mentre commisurava il valore di alienazione limitatamente al prezzo rogato di fr. 1'650'000.–, considerando invece l’importo di fr. 270'000.– un indennizzo per il mancato esercizio di un diritto a norma dell’art. 22 lett. d LT, imponibile ordinariamente nella loro partita fiscale;

                                     -   che con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano il valore di alienazione stabilito dall’autorità di tassazione, evidenziando il carattere economicamente unitario ed ininterrotto delle due operazioni immobiliari;

                                     -   che, in realtà, essi censurano la decisione impugnata nella misura in cui considera l’importo di fr. 270'000.– quale indennizzo per il mancato esercizio di un diritto, aggiungendo inoltre che tale importo non potrebbe neppure essere definito quale reddito da sostanza immobiliare;

                                     -   che, in merito al calcolo dell’utile soggetto all’imposta sugli utili immobiliari, l’art. 128 cpv. 1 LT stabilisce che l’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento (valore di acquisto e costi di investimento), mentre il cpv. 2 precisa che per il calcolo dell’utile e la durata della proprietà è determinante il precedente trasferimento;

                                     -   che disposizioni particolari sono poi previste per i casi in cui viene alienato un immobile il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita: in particolare, quando il precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l’articolo 125 lettere f e g – si tratta delle due ipotesi di reinvestimento – il calcolo dell’utile tiene conto anche dell’utile conseguito con il trasferimento dell’immobile oggetto di tassazione differita e l’acquisto di quest’ultimo immobile fa stato per la durata della proprietà (art. 128 cpv. 5 LT);

                                     -   che, nonostante la formulazione ambigua, che lascerebbe intendere che al momento del differimento si debba intraprendere una sorta di calcolo “provvisorio” dell’utile conseguito con l’alienazione che è oggetto della tassazione differita, è evidente che il calcolo dell’utile imponibile va intrapreso solo al momento della successiva alienazione imponibile;

                                     -   che il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, che può essere sia un interesse di fatto sia un interesse di diritto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo – Parte generale, Bellinzona 1988,           p. 200 s.);

                                     -   che, in altri termini, l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione, ciò che è il caso se quest’ultima gli cagiona uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura, e deve dimostrare di avere un interesse alla sua modifica, ovvero di essere toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489)

                                     -   che, in concreto, l’Ufficio di tassazione ha concesso il differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare a motivo del suo reinvestimento in un’abitazione primaria sostitutiva (art. 125 lett. g LT), con la conseguenza che nessuna imposta è dovuta dai contribuenti;

                                     -   che in effetti i ricorrenti hanno operato un acquisto sostitutivo per un ammontare complessivo di fr. 2'358'790.– (comprendente il prezzo d’acquisto del terreno ed i costi di costruzione comprovati), importo che è superiore al ricavo della vendita immobiliare in questione, sia escludendo il citato indennizzo (valore di alienazione: fr. 1'650'000.–), sia includendolo (valore di alienazione:    fr. 1'920'000.–);

                                     -   che, così stando le cose, dalla decisione impugnata non deriva alcuno svantaggio diretto per i coniugi __________ che, opponendosi, vorrebbero in sostanza calcolare l’utile immobiliare sulla base di un valore di alienazione più elevato di quello preso in considerazione dall’autorità di tassazione;

                                     -   che infatti, in nessuno dei due casi, essi potrebbero essere chiamati a pagare un’imposta sull’utile immobiliare conseguito con l’alienazione litigiosa;

                                     -   che i ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr. decisione TF 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);

                                     -   che, del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una sentenza, e non si estende ai suoi motivi (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 N. 6);

                                     -   che è pur vero che la decisione impugnata menziona un utile imponibile di fr. 178'154.–, ma si tratta di un’indicazione che non ha alcun valore ai fini del calcolo dell’imposta;

                                     -   che, per le ragioni precedentemente esposte, sarebbe stato sufficiente indicare il ricavo dell’alienazione (fr. 1'650'000.– oppure fr. 1'920'000.–) e l’importo reinvestito (fr. 2'358'790.–) per giustificare il differimento dell’imposizione;

                                     -   che ogni ulteriore indicazione non ha alcuna incidenza sulla decisione e non può quindi essere ritenuta parte del dispositivo della stessa (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2006.153 del 2 maggio 2007);

                                     -   che la questione di sapere se l’importo di fr. 270'000.– va effettivamente qualificato quale indennizzo per il mancato esercizio di un diritto oppure quale reddito da sostanza immobiliare non va invece chiarita in questa sede, bensì nell’ambito del procedimento sulla loro tassazione ordinaria;

                                     -   che il ricorso contro l’imposizione dell’utile immobiliare risulta perciò irricevibile;

                                     -   che, visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti.

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

terzi implicati

PI 1  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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