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Ticino Camera di diritto tributario 14.09.2004 80.2004.82

14 septembre 2004·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,465 mots·~7 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2004.82

Lugano 14 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2004

in materia di:                 IC/IFD 2003A

presentato da:

RI 1 rappr. da: RA 1  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che i coniugi __________ e __________ RI 1, domiciliati a --, sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare a ----;

                                     -   che alla dichiarazione d'imposta transitoria 2003A, non compilata, i contribuenti, assistiti dalla __________ RA 1, allegavano le dichiarazioni fiscali 2001b e 2002 presentate nel Canton __________;

                                     -   che, dopo aver esaminato le dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti nel Cantone di domicilio, con decisione del 10 marzo 2004, l'Ufficio di tassazione di __________ informava i contribuenti che la procedura relativa alla dichiarazione d'imposta transitoria 2003A era da considerare conclusa, non essendo emersi né redditi né spese straordinarie;

                                     -   che con reclamo dell'8 aprile 2004 il patrocinatore dei contribuenti contestava la decisione del 10 marzo 2004, argomentando che nel corso degli anni 2001 e 2002 sarebbero stati effettuati importanti lavori di manutenzione, come risulterebbe dalle dichiarazioni fiscali presentate nel Cantone di domicilio;

                                     -   che con lettera del 26 aprile 2004 l'Ufficio di tassazione assegnava ai contribuenti un termine per presentare le fatture che comprovano le spese di manutenzione effettive sostenute negli immobili di __________, con l'avvertenza che il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile, se il termine fosse scaduto infruttuoso;

                                     -   che con decisione del 16 giugno 2004 l'Ufficio di tassazione, constatato il decorso infruttuoso del termine per la presentazione delle fatture, dichiarava irricevibile il reclamo;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi RI 1, sempre assistiti dalla __________ RA 1, chiedono l'annullamento della decisione su reclamo, lamentando tra l'altro l'invio per posta semplice della richiesta di documentazione e producendo a questa Camera copia della liquidazione, in cui sono partitamente menzionate tutte le fatture, ma non le fatture stesse;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD e art. 206 cpv. 1 LT);

                                     -   che, diversamente da quanto precedentemente previsto dalla legge federale fino al 1994 e da quella cantonale fino al 2000, il reclamo non deve neppure più essere motivato;

                                     -   che tale innovazione è correlata alla semplificazione introdotta nella notificazione della tassazione, in relazione alla quale è stabilito che le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta devono essere comunicate al contribuente ma, per quanto disposto dall'art. 131 cpv. 2 LIFD, non devono più essere motivate (CDT n. 80.96.046 del 10 maggio 1996 in re G. B.-S.);

                                     -   che, nel reclamo, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (CDT n. 80.2000.00047 del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n.14t e dottrina citata);

                                     -   che, come detto, il diritto cantonale (art. 206 cpv. 2) in vigore fino alla fine del 2000 prevedeva che il reclamo contro una tassazione "ordinaria" dovesse essere motivato e che, in assenza di motivazione, al contribuente fosse assegnato un termine per rimediarvi oppure per chiedere di essere sentito (pena l’irricevibilità del reclamo medesimo);

                                     -   che tale regola particolare non era più compatibile con la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 48 cpv. 1 e 2 LAID) che circoscrive il requisito della motivazione ai soli reclami contro le tassazioni d’ufficio (in riferimento alle quali il reclamo deve anche dimostrare che siano "manifestamente inesatte");

                                     -   che la motivazione non potendo quindi più essere un requisito di ricevibilità (formale) del reclamo, il Consiglio di Stato aveva proposto l’adeguamento dell’articolo 206 al corrispondente articolo 132 LIFD (Messaggio n. 5016 del 27 giugno 2000, Progetto di modifica della Legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, par. B VI 4);

                                     -   che il Consiglio di Stato ha osservato a tale riguardo che, anche se l’assenza di motivazione non facilita certamente la comprensione del reclamo da parte dell’autorità fiscale, il contribuente ne risulta avvantaggiato poiché il reclamo contro una tassazione "ordinaria" (anche se non motivato) sarà sempre formalmente ricevibile ed il fisco sarà, di conseguenza, sempre tenuto a decidere nel merito e la decisione sul reclamo potrà essere ulteriormente contestata (anche nel merito) davanti alla Camera di diritto tributario (loc. cit.);

                                     -   che, come ricordato in narrativa, l'Ufficio di tassazione, ricevuto il reclamo dei contribuenti, cui era allegata la documentazione costituita dalle fatture dei lavori eseguiti nel biennio 2001/2002 sulla proprietà immobiliare di __________, si era rivolto loro chiedendo di produrre le fatture relative ai lavori di manutenzione che sarebbero stati effettuati;

                                     -   che la richiesta dell'Ufficio di tassazione di presentare tutte le fatture trova giustificazione nel fatto di poter controllare la natura dei diversi interventi, se di semplice manutenzione e quindi deducibili o di miglioria e quindi non deducibili se non nell'ambito di una eventuale futura alienazione dell'immobile;

                                     -   che l'autorità di tassazione aveva avvertito, nella sua richiesta del 26 maggio 2004, che avrebbe dichiarato irricevibile il reclamo, senza fare riferimento a una specifica norma di legge, ma verosimilmente rifacendosi alla normativa vigente prima della revisione entrata in vigore dall'inizio del 2001;

                                     -   che pertanto la decisione impugnata, con cui l'Ufficio di tassazione si è rifiutato di entrare nel merito del reclamo dei contribuenti non è giustificata e deve essere annullata, per evitare che il contribuente sia privato di un grado di giudizio nel merito (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 12 ad art. 101 DIFD, p. 240);

                                     -   che comunque, preso atto della liquidazione presentata in questa sede, in cui si menzionano partitamente tutte le fatture e si specifica anche la natura degli interventi effettuati, appare opportuno annullare la decisione su reclamo, con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, e retrocedergli gli atti per nuova decisione, dopo ulteriore esame;

                                     -   che la __________ RA 1 va nondimeno sin d'ora invitata a produrre all'Ufficio di tassazione non soltanto la dichiarazione, ma anche le diverse fatture, per consentire all'autorità fiscale di effettuare l'esame di dettaglio degli interventi effettuati;

                                     -   che di regola le spese e la tassa di giustizia vengono accollate alla parte vincente, se, conformandosi agli obblighi che le incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo (cfr. art. 231 cpv. 3 LT);

                                     -   che questo Giudice rinuncia nondimeno ad accollare spese e tassa ai ricorrenti, sia perché la richiesta di documentazione è stata spedita per lettera semplice e non è quindi possibile stabilire con precisione quando sia giunta ai contribuenti, sia soprattutto perché la richiesta non è stata inviata al patrocinatore dei contribuenti;

                                     -   che, infatti, per costante giurisprudenza, se un contribuente ha designato un rappresentante contrattuale, le autorità fiscali devono notificare le loro decisioni all'indirizzo di quest'ultimo e che, se ciò non viene fatto, non può essere messo a carico del contribuente svantaggio alcuno derivante dalla notificazione irregolare (ASA 59 200; RF 4/89 173).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 16 giugno 2004 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione di Locarno, affinché entri nel merito del reclamo dell' 8 aprile 2004, dopo ulteriore definitivo invito al patrocinatore dei ricorrenti di presentare, oltre alla ricapitolazione, le singole fatture relative ai lavori di manutenzione fatti valere a titolo di spese straordinarie.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 cpv. 1 LAID).

terzi implicati

PI 1  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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