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Ticino Camera di diritto tributario 24.11.2004 80.2004.60

24 novembre 2004·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·618 mots·~3 min·1

Résumé

spese straordinarie di manutenzione

Texte intégral

Incarto n. 80.2004.60

Lugano 24 novembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2004

in materia di:                 IC/IFD 2003A

presentato da:

RI 1 rappr. da: RA 1  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella dichiarazione d'imposta 2003A __________ e __________ RI 1 indicavano alla voce spese straordinarie di manutenzione di immobili un importo di complessivi fr. 37'149.- per l'IC e di fr. 41'317.- per l'IFD sostenute negli anni di computo 2001-2002.

                                         Nella notifica di tassazione IC/IFD 2001-02, emanata in applicazione dell'art. 321f cpv. 3 LT, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna respingeva la richiesta, poiché la maggior parte delle spese straordinarie chieste in deduzione sarebbero dei costi di miglioria e non delle spese di manutenzione.

                                         1.2.

                                         Il 20 febbraio 2004 i contribuenti, assistiti dalla Fiduciaria __________ SA, presentavano reclamo, rilevando che i costi, di cui è chiesta la deduzione, riguardano la vecchia casa e non la nuova.

                                         Il reclamo veniva respinto con decisione del 26 aprile 2004, poiché da informazioni assunte presso la cancelleria comunale sarebbe emerso che le spese sostenute sarebbero inerenti a nuove costruzioni e non costituirebbero quindi spese di manutenzione.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso i ricorrenti, sempre assistiti dalla Fiduciaria __________ SA contestano le dichiarazione che la cancelleria comunale di Astano avrebbe rilasciato all'Ufficio di tassazione, precisando che all'Ufficio di tassazione sono stati messi a disposizione sia i giustificativi concernenti i lavori di manutenzione sia i documenti più importanti relativi alla nuova costruzione.

                                         L'Ufficio di tassazione si conferma per contro nella propria decisione.

                                         2.2.

                                         All'udienza del 25 agosto 2004 è emersa la necessità di chiarire la natura esatta dei lavori effettuati dall’impresa __________ e il patrocinatore del ricorrente è quindi stato invitato a produrre la documentazione relativa ai singoli lavori, che sarebbe poi stata trasmessa all’Ufficio di tassazione.

                                         2.3.

                                         Dopo aver esaminato la documentazione prodotta e aver sentito il patrocinatore del ricorrente, l’Ufficio di tassazione con scritto del 15 novembre 2004 ha proposto a questa Camera di accogliere parzialmente il ricorso, definendo la parte straordinaria delle spese di manutenzione nel vuoto di tassazione in fr. 2'714.- annui e di rivedere pertanto la tassazione IC/IFD 2001-02, elevando le spese di manutenzione complessiva, deducibili da fr. 2'084.- a fr. 4'798.- di media annua.

                                         2.4.

                                         Questa Camera non ha motivo di non far propria la proposta formulata dall’Ufficio di tassazione e accettata anche dal ricorrente, in quanto conforme alla legge, segnatamente ai disposti dell’art. 321f cpv. 1 LT e dell’art. 218 cpv. 4 LIFD.

                                         2.4.

                                         Per quanto precede, il presente ricorso viene quindi deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;

Per questi motivi,

visti per le spese gli  . 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 aprile 2004 è riformata nel senso che è ammessa la revisione della tassazione IC/IFD 2001-2002 elevando la deduzione per spese di manutenzione da fr. 2'084.- a fr. 4'798.- di media annua.

                                         §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

4.       Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al

      Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD, art.             73 LAID).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

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