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Ticino Camera di diritto tributario 21.01.2004 80.2004.2

21 janvier 2004·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·973 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2004.2

Lugano 21 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2004

in materia di:                 IC 99/00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         L'11 settembre 2000 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai coniugi __________ e __________ __________, allora contribuenti limitatamente imponibili in Ticino in quanto proprietari di sostanza immobiliare ad __________, la tassazione IC 1999-2000, in cui esponeva loro un reddito della sostanza lordo di fr. 8'650.e una sostanza di fr. 151'000.-. L'imposta dovuta ammontava a complessivi       fr. 278.05 all'anno.

                                         1.2.

                                         I coniugi __________ trasferivano in seguito il loro domicilio a __________. L'Ufficio di tassazione provvedeva pertanto ad assoggettarli in maniera illimitata e allestiva la relativa tassazione intermedia a valere dal 10 dicembre 1999 fino alla fine del periodo fiscale, vale a dire fino al 31 dicembre 2000 (cfr. notifica della tassazione del 19 maggio 2003).

                                         1.3.

                                         I coniugi __________ presentavano reclamo in tempo utile, contestando diverse posizioni, tra cui il reddito della sostanza di __________, che, a loro dire, sarebbe stato al netto della deduzione forfetaria del 25%, di soli fr. 1'940.- di media annua.

                                         Evadendo il reclamo, con decisione del 15 dicembre 2003, l'Ufficio di tassazione rettificava lievemente l'ammontare della sostanza immobiliare di __________ in fr. 149'410.-, ma confermava il relativo reddito lordo di fr. 8'650.-, poiché in sede di tassazione intermedia non sarebbe più dato di rimettere in discussione fattori già tassati e passati in giudicato, ma unicamente quei fattori toccati dalla tassazione intermedia.

                                   2.   Con il presente tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente il reddito della sostanza immobiliare di __________, confermando che esso sarebbe al netto della deduzione forfetaria del 25% di soli fr. 1'920.- di media annua.

                                   3.   3.1.

                                         Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).

                                         All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato per il periodo fiscale in corso in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT) e per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. b LT).

                                         La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (art. 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 56 cpv. 2 LT; cfr. anche CDT n. 80.98.00082 del 19 maggio 1998 in re A. T.).

                                         3.2.

                                         La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern - Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).

                                         Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:

                                         a)  divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

                                         b)  mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;

                                         c)   devoluzione per causa di morte;

                                         d)  di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. a-d LT).

                                   4.   4.1.

                                         Nel caso in esame i contribuenti erano limitatamente assoggettati alla sovranità fiscale ticinese in virtù della proprietà di beni immobiliari fino al 9 dicembre 1999. La relativa tassazione è stata notificata loro, come si è visto in narrativa, l'11 settembre 2000 ed è passata incontestata in giudicato.

                                         Con il trasferimento del domicilio in Ticino essi sono diventati contribuenti illimitatamente imponibili e pertanto l'Ufficio di tassazione ha provveduto a emettere una nuova tassazione in cui, oltre a riprendere i fattori già imposti nella tassazione dell' 11 settembre 2000, ha aggiunto gli ulteriori fattori divenuti nel frattempo di competenza cantonale ticinese.

                                         Solo questi nuovi fattori d'imposizioni possono quindi formare oggetto di reclamo, risp. di ricorso, trattandosi di elementi toccati dalla modifica, ma non (più) il reddito della sostanza precedentemente imposto con tassazione definitiva.

                                         4.2.

                                         I contribuenti, se lo vorranno, potranno nuovamente sollevare la questione del reddito della sostanza immobiliare di __________ nel prossimo periodo fiscale (IC/IFD 2001-02), posto che le relative tassazioni non siano ancora passate in giudicato e comunque nel periodo 2003.

                                         4.3.

                                         A titolo puramente informativo, questa Camera fa presente ai ricorrenti che per effetto dell'assoggettamento illimitato l'aliquota dell'imposta cantonale sul reddito è scesa al 7.074% rispetto all'aliquota del 9.532% con cui veniva colpito il reddito della sostanza nella tassazione relativa all'assoggettamento limitato.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    230.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

terzi implicati

Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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