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Ticino Camera di diritto tributario 01.03.2004 80.2004.12

1 mars 2004·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,301 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2004.12

Lugano 1 marzo 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2004

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________, domiciliato a __________, è attivo nel campo dell’organizzazione di tombole. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 egli denunciava un reddito aziendale di fr. 113'040.- di media annua.

                                         L’Ufficio di tassazione di Bellinzona esponeva in via valutativa un reddito aziendale di fr. 250'000.- (cfr. notifica della tassazione del 27 gennaio 2003, intimata per lettera semplice).

                                         L’8 aprile 2003 il contribuente si rivolgeva all’Ufficio di tassazione asserendo d’aver ricevuto i richiami di pagamento per le imposte 2001 e 2002, ma di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione. L’Ufficio di tassazione provvedeva a intimare nuovamente la notifica della tassazione in data 10 aprile 2003.

                                   2.   __________ __________ presentava reclamo in data 22 aprile 2003, affermando di non essere indipendente e di non avere personale a carico. Lamentava inoltre di essere stato imposto nel passato con redditi sproporzionati, affermando di guadagnare fr. 400.- lordi per tombola.

                                         Il 28 novembre 2003 l’UT, nell’ambito dell’esame del reclamo, chiedeva al contribuente i conteggi dettagliati delle singole tombole organizzate negli anni 1999 e 2000 (a completazione di quelli già presentati con la dichiarazione d’imposta), come pure la distinta nominativa del personale impiegato nelle tombole con i relativi compensi. La richiesta rimaneva inevasa. Pertanto l’Ufficio di tassazione, dopo aver riesaminato i documenti a sua disposizione, con decisione del 19 gennaio 2004 accoglieva parzialmente il reclamo riducendo il reddito aziendale a fr. 180'000.-.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, contesta la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione, chiedendo che il reddito aziendale venga fissato, in base a una sua ricostruzione, in fr. 73'854.- di media annua, pari a un reddito lordo di fr. 117'600.-, da cui vanno dedotti i costi di fr. 43'746.-.

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».

                                         La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                         La tassazione d'ufficio può quindi intervenire anche al termine della procedura d’accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).

                                         Condizione imprescindibile per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque l’incertezza delle circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una insoddisfacente collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa, come per esempio l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo obbligato (il datore di lavoro che non compila il certificato di salario). L’autorità di tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di indagine che potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel, op. cit., p. 129; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p. 166).

                                         4.2.                                

                                         Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Analogamente all'art. 132 cpv. 3 LIFD, l'art. 206 cpv. 3 LT, prevede che il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

                                         4.3.

                                         Come già nel periodo fiscale precedente 1999-2000 (cfr. CDT n. __________.__________.__________ dell'11 ottobre 2001), l’Ufficio di tassazione ha emesso una tassazione d'ufficio per il biennio 1999-2000, poiché il contribuente non è stato in grado di presentare una documentazione esauriente in relazione all’attività da lui svolta, segnatamente non ha prodotto i conteggi delle diverse tombole organizzate nel periodo di computo 1999-2000.

                                         In sede di reclamo l’UT ha poi esaminato la documentazione presentata (i rendiconti di poco meno di un terzo di tutte le tombole organizzate nel biennio di computo) e su questa base ha ricostruito il presumibile reddito aziendale del contribuente. Dal guadagno medio per ciascuna tombola, valutato in 1000/1'200 franchi, è poi stato tolto l’importo versato alla società prestanome, da fr. 300.- a fr. 400.-, per un utile medio per tombola di      fr. 650.-. Moltiplicato per il numero annuo delle tombole l’UT ha così stabilito il reddito aziendale, arrotondandolo verso l’alto, in fr. 180'000.- di media annua.

                                         4.4.

                                         A questa ricostruzione il contribuente contrappone un calcolo a lui decisamente più favorevole, partendo dall’asserzione che per ogni tombola riceverebbe dalla società prestanome un importo di fr. 400.- da moltiplicare per sei giorni alla settimana per 49 settimane all’anno. Da questo importo lordo di fr. 117'600.andrebbero poi dedotte le spese, che ammonterebbero a oltre fr. 43'000.all’anno.

                                         4.5.

                                         Orbene, questa Camera non ha motivo di dipartirsi, in linea di principio, dalla ricostruzione effettuata dall’Ufficio di tassazione, che si basa sull’utile medio per tombola che emerge dai rendiconti presentati, riportato, a causa dell’incompletezza della documentazione prodotta e non completata neppure in sede di ricorso, su base annua.

                                         È nondimeno vero che in sede di ricorso il ricorrente, invece di produrre i rendiconti mancanti, ha pur sempre prodotto le dichiarazioni che gli sono state rilasciate da alcune associazioni (Società __________, __________ __________ __________ della __________, __________, Società __________ __________ __________) che accreditano la tesi di un compenso di fr. 400.-. Le dichiarazioni in esame, oltre a non coprire l’integralità dell’attività, non forniscono però delucidazione se il compenso pattuito venga trattenuto dall’utile netto della tombola e sia quindi già al netto delle spese o sia da intendere, ciò che parrebbe tuttavia improbabile, solo quale compenso lordo.

                                         Questa circostanza merita nondimeno di essere parzialmente considerata e induce prudenzialmente questa Camera a scendere leggermente al di sotto dell’utile che l'Ufficio di tassazione ha calcolato in fr. 160'000.-, senza effettuare arrotondamenti verso l’alto. Riducendo di fr. 50.- circa il guadagno medio per tombola, risulta un reddito aziendale annuo medio, arrotondato per difetto, di fr. 145'000.-.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 gennaio 2004 è riformata nel senso che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 145'000.- di media annua. Per il resto la decisione è confermata.

                                         §§    Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione  per l’emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si percepiscono né spese né tassa di giustizia.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

terzi implicati

1. Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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