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Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2003 80.2003.85

8 septembre 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·894 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.85

Lugano 8 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2003

in materia di:                 recupero e sottrazione di imposte

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________  

ritenuto

                                   1.   1.1.

                                         A seguito della denuncia spontanea del contribuente mediante lettera del 10 agosto 2000, la Divisione delle contribuzioni, Ufficio procedure speciali, facendo riferimento al verbale d’audizione del 18 settembre 2002, notificava in data 15 ottobre 2002 a __________ __________ sia la decisione relativa alla sottrazione d’imposta in materia di IFD per gli anni dal 1995 al 1998 sia le decisione relativa alla sottrazione d’imposta in materia di IC e ICom per gli anni dal 1989 al 1998.

                                         1.2.

                                         Il 20 dicembre 2002 __________ __________ presentava reclamo alla direzione della Divisione delle contribuzioni contro le due decisioni del 15 ottobre 2002, sollevando innumerevoli censure, di cui si dirà in seguito, se sarà necessario.

                                         Entrambi i reclami venivano respinti in quanto tardivi dalla Divisione delle contribuzioni, Ufficio procedure speciali, con due distinte decisioni del 20 maggio 2003.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta le due suddette decisioni su reclamo, sollevando numerose censure delle quali verrà detto in seguito per quanto necessario.

                                         La Divisione delle contribuzioni propone invece di confermare le proprie decisioni per tardività dei reclami.

                                         Con ulteriore memoria del 31 luglio 2003, di cui verrà detto per quanto necessario, __________ e __________ __________ si confermano nel proprio ricorso.

                                   3.   3.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         3.2.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. Questo termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

                                         Analogamente l’art. 132 cpv. 1 LIFD prevede un termine di reclamo contro le tassazioni in materia di IFD. Come in materia di IC, anche per l’IFD l'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro trenta giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).

                                         3.3.

                                         È inoltre appena il caso di rilevare che il termine di reclamo e di ricorso ha carattere perentorio e che la sua scadenza deve di conseguenza essere accertata d'ufficio. La tardività di un atto di reclamo o di ricorso attiene infatti alla crescita in giudicato della decisione impugnata ed è questione d'ordine pubblico (CDT n. 313/82 in re A. H.).

                                   4.   4.1.

                                         Nel caso in esame le due decisioni in materia di sottrazione d’imposta per l’IFD, da un lato, e per l’IC e l’ICom, dall’altro, sono state notificate per lettera raccomandata al ricorrente il 15 ottobre 2002 e regolarmente ritirate. Entrambi i reclami recano dal canto loro la data del 20 dicembre 2002 e sono stati spediti per lettera raccomandata.

                                         Ora non v’è chi non veda come al momento del loro invio il termine di trenta giorni per contestare le decisioni del 15 ottobre 2002 fosse ormai abbondantemente scaduto.

                                         A giusta ragione quindi, la Divisione delle contribuzioni ha rilevato preliminarmente la tardività delle lagnanze e il conseguente passaggio in giudicato delle due decisioni, dichiarando pertanto irricevibile il ricorso e prendendo posizione solo abbondanzialmente su alcune delle lagnanze del ricorrente.

                                         Va comunque rilevato che né in sede di reclamo né in sede di ricorso sono stati fatti valere motivi di restituzione del termine. Né tali motivi emergono dall’esame degli atti di causa.

                                         Per questi motivi risulta pertanto preclusa a questa Camera la possibilità di entrare nel merito delle innumerevoli contestazioni sollevate nel ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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