Incarto n. 80.2003.57
Lugano 28 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2003
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________, domiciliato a __________ (__________), lavora presso la __________ __________ __________ __________ di __________ dal 1° ottobre 2002 ed è assoggettato all'imposta alla fonte;
- che, con istanza del 23 dicembre 2002, la ditta debitrice dell'imposta chiedeva all'Ufficio imposte alla fonte (UIF) di poter assoggettare il contribuente all'aliquota C2 GI, comprensiva delle deduzioni per due figli a carico, in considerazione del fatto che nessuno dei figli non svolgeva attività lucrativa: __________ era completamente a carico della famiglia, mentre __________ era allora dipendente di una banca con contratto a tempo determinato ma avrebbe ripreso la scuola nel mese di marzo, per poi intraprendere gli studi universitari;
- che l'UIF respingeva l'istanza, con decisione del 12 marzo 2003, argomentando che i figli non adempivano le condizioni richieste dalla legge, in quanto __________ non frequentava una scuola a tempo pieno e __________ non frequentava alcuna scuola;
- che la ditta debitrice d'imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 aprile 2003, sottolineando che __________ si era iscritto alla Scuola __________ __________ __________ __________ __________ __________, per poter conseguire un diploma che gli avrebbe permesso di frequentare in seguito l'Università;
- che l'UIF respingeva il reclamo, con decisione del 4 aprile 2003, rilevando che dalla documentazione prodotta risultava che __________ frequentava la scuola in questione solo a tempo parziale e che svolgeva occasionalmente un'attività lucrativa;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ __________ __________ ripropone la richiesta di applicazione dell'aliquota comprensiva della deduzione per figlio a carico, osservando che __________ __________ frequenta attualmente una scuola a tempo pieno e che è pertanto totalmente a carico dei genitori;
- che, nelle sue osservazioni del 7 maggio 2003, l'Ufficio imposte alla fonte propone di respingere il ricorso;
- che sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a) i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD);
- che l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
- che, per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce che:
• le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
- che l'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
- che l'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:
a) per persone sole;
b) per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
- che, per l'art. 107 cpv. 1 LT, le aliquote d’imposta alla fonte tengono conto, in forma forfettaria delle spese professionali (art. 25) e per premi di assicurazione (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g), nonché della deduzione per figli (art. 34 lett. a);
- che, secondo la Direttiva n. 1/2001 della Divisione delle contribuzioni, concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, è considerato figlio a carico ogni figlio minorenne, fino al compimento del 18.mo anno di età, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede;
- che, secondo l'Ufficio imposte alla fonte la scuola frequentata dal figlio del dipendente __________ __________ non rientrerebbe fra quelle che danno diritto alla deduzione per figli agli studi, non essendo una scuola a tempo pieno e non avendo la durata minima di due semestri;
- che, perché i genitori possano beneficiare della deduzione per figli agli studi, prevista dall'art. 34 LT, i figli devono frequentare "scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto" (art. 10 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2003, del 3 settembre 2002, RL 10.2.2.1.1);
- che la scuola frequentata dal figlio del contribuente è l'Istituto __________ __________ __________ __________ diploma di tecnico del suono, al termine di un corso di 12 mesi definito "full time", in quanto comporta lezioni teoriche di 3 ore quattro giorni la settimana ed esercitazioni pratiche svolte in maniera individuale (cfr. documentazione del corso, sul sito www.______.edu);
- che dalla "lettera di iscrizione all'ultimo trimestre", dell'8 gennaio 2003, prodotta dalla ricorrente, risulta che __________ __________ si è iscritto alla suddetta scuola "per frequentare l'ultima parte del corso" ed in particolare per sostenere alcuni esami, a partire dal 2 marzo 2003;
- che, in tal modo, trova conferma quanto sostenuto dall'autorità di tassazione nella decisione impugnata, laddove si rileva come il corso non abbia la durata minima richiesta dal decreto esecutivo precedentemente citato, ma si limiti ad un trimestre solo, verosimilmente allo scopo di ricuperare esami precedentemente non sostenuti o non superati;
- che è d'altronde anche vero che, sebbene si parli di corso "full time", l'impegno non è così intenso da configurarsi come quello di una classica scuola a tempo pieno, essendo la frequenza limitata a quattro pomeriggi di tre ore, per un totale di 12 ore settimanali, cui si aggiungono le esercitazioni pratiche, per le quali l'istituto è aperto ogni giorno (esclusa la domenica) dalle 10.00 alle 02.00;
- che non va poi dimenticato che al momento dell'inoltro dell'istanza __________ __________ stava svolgendo un'attività lucrativa, anche se di carattere temporaneo, con la conseguenza che comunque almeno fino al 1° marzo 2003 avrebbe in ogni caso dovuto essere considerato lavoratore e non studente;
- che anche l'affermazione relativa all'intenzione di proseguire gli studi con l'iscrizione all'università, dopo il conseguimento del diploma in discussione, appare discutibile, se si tiene conto del fatto che la scuola frequentata non porta ad una maturità, ma, sempre secondo la documentazione reperibile sul sito internet dell'istituto, si limita a conferire dei crediti universitari corrispondenti al 50% degli esami per il conseguimento del __________ __________ __________s, che non è certamente un titolo di studio previsto dall'ordinamento italiano;
- che pertanto, per quanto concerne la situazione del contribuente dal giorno dell'inizio dell'attività lucrativa presso la ricorrente (1° ottobre 2002) fino alla fine del corso trimestrale frequentato dal figlio __________ presso la __________ __________, non sono adempiuti i presupposti per il riconoscimento della deduzione per figlio a carico, con la conseguenza che deve essere confermata la decisione impugnata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: