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Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2003 80.2003.54

19 décembre 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·707 mots·~4 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.54 80.2003.69

Lugano 19 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2003

in materia di:                 conguaglio imposta comunale 2002

presentato da:

__________  __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 31 marzo 2002 il Dicastero finanze del Municipio della Città di __________ inviava a __________ e __________ __________ la prima richiesta d’acconto d’imposta comunale 2002;

                                     -   che, a seguito della notifica 27 maggio 2002 della tassazione IC 2001-02 da parte dell’Ufficio di tassazione di __________, il Dicastero finanze della città di __________ inviava ai coniugi __________ il conguaglio d’imposta comunale 2001 per un importo di fr. 1'057.10 con termine di pagamento al 31 luglio 2002;

                                     -   che in seguito una domanda di revisione dell’imposta comunale 2002 presentata dai coniugi __________ alla Camera di diritto tributario veniva dichiarata irricevibile per difetto di competenza con sentenza del 10 gennaio 2003;

                                     -   che gli atti del procedimento venivano pertanto retrocessi al Municipio di __________, competente a esaminare la domanda;

                                     -   che nel corso del mese di febbraio del 2003 il Dicastero finanze della città di __________ inviava ai coniugi __________ il conguaglio d’imposta comunale 2002 per un importo di fr. 3'743.60;

                                     -   che il 27 marzo 2003 il Municipio di __________ respingeva il reclamo in materia di IC 2002, avvertendo che il ricorso contro il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2002 era stato respinto dal Tribunale amministrativo con sentenza del 23 gennaio 2003, nel frattempo passata in giudicato;

                                     -   che con il presente ricorso del 25 aprile 2003 __________ __________ chiede la revoca della procedura d’intimazione dei calcoli definitivi dell’imposta comunale 2002 e della procedura d’emissione dei conguagli a carico dei contribuenti, facendo ordine alla Cassa comunale di effettuare le rettifiche del caso;

                                     -   che il Municipio di __________ con osservazioni del 16 maggio 2003 propone di respingere il ricorso;

                                     -   che con scritto pervenuto a questa Camera il 3 giugno 2003 __________ __________ ha retrocesso le osservazioni del Municipio di __________ del 16 maggio 2003, accusando di malafede l’Autorità comunale;

                                     -   che il Municipio di __________ ha rinunciato a esprimersi in merito, ritenendo inconferente lo scritto giunto il 3 giugno 2003;

                                     -   che dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario;

                                     -   che l’ imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’ imposta cantonale del medesimo anno (art. 276 cpv. 1 LT);

                                     -   che essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base (art. 276 cpv. 2 LT);

                                     -   che la definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall’ articolo 162 della legge organica comunale (art. 276 cpv. 3 LT);

                                     -   che il calcolo effettuato dall’Autorità comunale di __________ sfugge a critiche fondate, poiché si è attenuto rigorosamente al moltiplicatore d’imposta stabilito in via definitiva dalla sentenza del 23 gennaio 2003 del Tribunale amministrativo;

                                     -   che gli argomenti ricorsuali che riguardano la pubblicazione all’albo comunale della sentenze e la conseguente informazione del cittadino non solo esulano dalle competenze decisionali di questa Camera, ma appaiono manifestamente pretestuose;

                                     -   che gli argomenti proposti sotto la voce “calcolo dell’imposta” riguardano gli aspetti di merito relativi alla determinazione del moltiplicatore, per altro stabilito in via definitiva dalla sentenza del 23 gennaio 2003 del Tribunale amministrativo;

                                     -   che anch’essi esulano quindi  dal potere cognitivo di questa Camera;

                                     -   che questa Camera non ha neppure competenze di sorta in materia di riscossione di spese e tasse di giustizia, asseritamente indebita, da parte del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo;

                                     -   che pertanto il presente ricorso, nella misura in cui fosse ricevibile, va respinto.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    230.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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