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Ticino Camera di diritto tributario 28.05.2003 80.2003.52

28 mai 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,172 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.52

Lugano 28 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 24 marzo 2003

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________ rappr. da: Studio Fiduciario __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, nella dichiarazione fiscale 2001/2002, i coniugi __________ e __________ __________, allora domiciliati a __________, dichiaravano un reddito di fr. 32'892.– in media annua, corrispondente alle rendite AVS/AI percepite nel periodo di computo 1999/2000;

                                     -   che, notificando loro la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 17 maggio 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ aggiungeva al reddito dichiarato un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.– in media annua e commisurava il reddito imponibile in fr. 78'769.– e la sostanza in fr. 0;

                                     -   che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 giugno 2002, sostenendo di avere fatto fronte alle spese del periodo di computo, ed in particolare ai  diversi acquisti di automobili, consumando la sostanza di fr. 50'000.–;

                                     -   che, con decisione del 31 marzo 2003, l'Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo limitatamente all'imposta sulla sostanza, stralciando il numerario di fr. 50'000.–, mentre lo respingeva in relazione all'imposta sul reddito, con la seguente motivazione:

                                         Preso atto del reclamo inoltrato e dopo aver sentito in audizione il rappresentante del contribuente, l'autorità fiscale ritiene che con i mezzi dichiarati il contribuente non possa far fronte al normale fabbisogno per l'esistenza, in particolare se si tiene conto degli autoveicoli acquistati negli anni 1999 e 2000.

                                         Il rappresentante chiedeva lo stralcio completo del reddito d'altra fonte, non prendendo in considerazione un'eventuale riduzione di quanto tassato.

                                         Considerato che con la semplice rendita AVS il contribuente non abbia potuto acquistare e mantenere un parco veicoli di così alto livello, l'autorità fiscale non può far altro che respingere il reclamo;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ postulano nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte, adducendo di "avere soggiornato stabilmente per lunghi periodi a __________, __________ e __________ presso i propri figli, ricevendo da questi sia le primarie assistenze legate allo stato precario di salute, quanto un indubbio sostegno economico determinato in valore dagli alimenti goduti presso l'economia domestica dei figli stessi";

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che l'art. 130 cpv. 2 LIFD consente all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che in tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente e la legge precisa ancora che l'autorità deve effettuare una "valutazione coscienziosa";

                                     -   che la tassazione d'ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti: la valutazione cui procede l'autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die

                                         Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163);

                                     -   che anche l'art. 204 cpv. 2 LT consente all'autorità di tassazione di eseguire la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che nel caso in esame l'Ufficio di tassazione ha riscontrato una macroscopica sproporzione fra le entrate dichiarate dai contribuenti (solo le rendite AVS/AI di complessivi fr. 32'892 in media annua) ed il loro tenore di vita, manifestato soprattutto dall'acquisto di diverse automobili costose e in parte lussuose;

                                     -   che infatti nel solo periodo di computo in questione (cioè nel biennio 1999/2000) i ricorrenti hanno immatricolato una __________ __________ __________ __________ (il 25 febbraio 1999), una __________ __________ __________ __________ (il 30 giugno 1999), un'altra __________ __________ __________ __________ (il 28 marzo 2000) e una __________ __________ (il 17 aprile 2000);

                                     -   che, anche senza approfondire le modalità di finanziamento degli acquisti in discussione, a prescindere cioè dal fatto che i veicoli siano stati acquistati mediante pagamento a contanti oppure mediante contratti leasing, è immediatamente evidente che in ogni caso la disponibilità finanziaria dei ricorrenti deve essere stata nettamente superiore ai redditi dichiarati;

                                     -   che, anche considerando il finanziamento di tali acquisti avvenuto mediante consumo di sostanza (fr. 50'000 di numerario, presenti nella tassazione del precedente periodo fiscale), non è assolutamente plausibile la tesi dei ricorrenti, che pretendono di essere praticamente sopravvissuti grazie al sostentamento ed all'alloggio loro offerto dai figli;

                                     -   che non si può infatti ignorare anche solo la circostanza che automobili come quelle da loro acquistate comportano anche notevoli costi di manutenzione, di assicurazione e d'uso, oltre a richiedere posteggi sicuri;

                                     -   che comunque va pure sottolineato che il capitale di fr. 50'000, che sarebbe servito a finanziare l'acquisto dei veicoli, non è mai stato documentato dai contribuenti, ma è stato inserito nella tassazione 1999/2000 in seguito ad una lettera del loro rappresentante, nella quale si prendeva posizione sul problema della mancanza di disponibilità finanziaria già manifestatasi in quell'occasione: all'udienza del 4 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione aveva esposto la situazione ed attribuito loro un termine di 30 giorni per offrire spiegazioni ed il successivo 23 ottobre 2000 era stata dichiarata l'esistenza del capitale "non documentabile", la cui dichiarazione sarebbe precedentemente stata "omessa";

                                     -   che non va dimenticato, a tale riguardo, che nel biennio precedente gli acquisti di automobili erano stati ben cinque e che il capitale di fr. 50'000 improvvisamente comparso al 1° gennaio 1999 non era precedentemente stato dichiarato;

                                     -   che, in altri termini, anche la dichiarazione della sostanza in questione solleva, non diversamente dagli altri elementi dichiarati, notevoli dubbi quanto all'attendibilità della dichiarazione fiscale ed alla completezza della collaborazione prestata dai ricorrenti;

                                     -   che, di fronte ad una situazione come quella descritta, la decisione dell'autorità di tassazione di aggiungere al reddito dichiarato un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.– appare ancora generosa.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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