Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 28.05.2003 80.2003.46

28 mai 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,611 mots·~8 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.46

Lugano 28 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2003

in materia di:                 Imposte alla fonte

presentato da:

__________ __________ __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         L'Ufficio imposta alla fonte, esaminando il conteggio della trattenuta d'imposta alla fonte di __________ __________ -__________, che era stato presentato dalla __________ __________ __________ il 31 gennaio 2003, elevava la trattenuta d'imposta alla fonte da fr. 3'784.95 a fr. 5'832.80. Da un lato, l'aliquota veniva elevata al 12.2%; dall'altro, veniva effettuata una ripresa sul rimborso delle spese di trasferta, poiché il conteggio presentato avrebbe incluso anche la rifusione della trasferta da e per il domicilio e non soltanto quelle dal luogo di lavoro al cliente e ritorno (cfr. decisione UIF del 10 febbraio 2003).

                                         1.2.

                                         Con tempestivo reclamo del 26 febbraio 2003 __________ __________ __________ __________ contestava la ripresa effettuata dall'Ufficio, invocando sostanzialmente la convenzione con l'AVS che ha ammesso una deduzione per spese di trasferta di fr. 14'941.- e avvertendo altresì che sulla base dei chilometri percorsi per visitare la clientela (27'143 km) le spese effettive di trasferta per la via più breve ammonterebbero addirittura a fr. 16'285.-.

                                         Il reclamo veniva parzialmente accolto, con conseguente riduzione dell'imposta da trattenere a fr. 3'944.30. L' Ufficio imposte alla fonte riduceva l'aliquota al 9.9%, poiché le aliquote dell'imposta alla fonte considerano già le deduzioni per spese professionali, ma respingeva la contestazione relativa alle spese di trasferta.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ __________ contesta nuovamente la ripresa sulle spese di trasferta, argomentando che le spese effettive avute dalla sua collaboratrice ammontano a        fr. 16'285.e che l'AVS le ha accettate in ragione di fr. 14'941.-. Contesta in particolare che nella rifusione delle spese di trasferta sarebbero state incluse le trasferte alla sede della società a __________.

                                         L'Ufficio propone invece di respingere il ricorso, ribadendo che dalla distinta presentata risulterebbe chiaramente la rifusione delle spese dal domicilio all'estero della dipendente, lavoratrice frontaliera, alla sede di lavoro in Svizzera, a __________. Contesta infine l'ammissibilità di una deduzione forfetaria oltre il 20% ammesso e meglio del 30%, come ammesso dall'AVS, poiché si finirebbe per computare due volte la deduzione per spese professionali, già considerata nell' aliquota.

                                   3.   3.1.

                                         Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:

                                         a.   i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);

                                         b.   i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).

                                         L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).

                                         3.2.

                                         Presupposto per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).

                                         3.3.

                                         Sebbene il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in AA.VV., Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 345).

                                   4.   Esaminando la distinta del rimborso delle spese di trasferta prodotta con il ricorso e già in precedenza all’Ufficio imposte alla fonte, si evince che un numero rilevante di chilometri concerne la trasferta dal luogo di domicilio in Italia a __________ (__________) al luogo di lavoro a __________. Sono ben 88 le trasferte, ognuna di 128 km andata e ritorno, rimborsate dall’inizio di aprile alla fine dell’anno per questa tratta, pari a 11'264 km su un totale rimborsato di 27’143 km. Su un rimborso totale di spese di trasferta di fr. 16'285.80 ben fr. 6'758.40 riguardano la trasferta andata e ritorno __________ – __________.

                                         4.1.

                                         Come ha correttamente rilevato l'Ufficio imposte alla fonte nella decisione impugnata, le spese professionali, come pure i premi d’assicurazione, sono già calcolati nelle aliquote di trattenuta, con importi complessivi (art. 107 cpv. 1 LT, art. 86 cpv. 1 LIFD).

                                         La procedura di imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfetari, senza considerare le condizioni personali, ed in tal modo può solo garantire che l'onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se si applicasse la procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili differenze, nei confronti non solo dei contribuenti tassati nell'ambito della procedura ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, op. cit., p. 386; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 31 maggio 1995 in RDAT II-1995 n. 1t;CDT n. __________.__________.__________ del 12 novembre 1996 in re To.; CDT n. __________.__________.__________ del 7 dicembre 1995 in RDAT I-1996 n. 19t; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 10 maggio 1996 in RDAT II-1996 n. 3t).

                                         4.2.

                                         Ma, anche a voler prescindere da questa considerazione, non si può non tenere conto del fatto che le spese di trasferta dal domicilio all’estero al luogo di lavoro (__________) non rientrerebbero comunque nella definizione di spese professionali e non sarebbero pertanto deducibili neppure nel quadro dell'imposizione ordinaria.

                                         Secondo il codice delle obbligazioni il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Esse non rientrano nel salario, poiché non rappresentano una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì una mera rifusione delle spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Il diritto privato definisce quindi necessarie solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari).

                                         Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dalla sede o dallo stabilimento in cui il lavoratore si trattiene per prestare lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora. Rientrano invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (Rehbinder, op. cit., p. 397).

                                         Questa Camera, in precedenti sentenze, ha così riconosciuto che le spese di rientro settimanale in Italia di due dipendenti, che durante la settimana soggiornano sul luogo di lavoro, non rientrano nell'ambito delle spese necessarie, ragione per cui l'autorità di tassazione avrebbe comunque dovuto imporle a titolo di integrazione di salario, anche se i dipendenti menzionati non fossero imposti alla fonte (cfr. p. es. CDT n.122 del 23 giugno 1994 in RDAT  I-1995 n. 5t; CDT n. __________.__________.__________ del 7 dicembre 1995 in RDAT I-1996 n. 19t).

                                         4.3.

                                         È quindi a giusta ragione che l’Ufficio imposte alla fonte ha effettuato una ripresa sul rimborso delle spese di trasferta dal domicilio al luogo di lavoro. Limitando il riconoscimento delle spese di trasferta al 20% del salario l’Ufficio imposte alla fonte è giunto a un salario riportato a dodici mesi di fr. 53'122.-, che corrisponde sostanzialmente alla ricostruzione analitica del salario. Deducendo dall’importo di fr. 49’802.- le spese di trasferta a partire dal luogo di lavoro (fr. 16'285.80 ./. fr. 6'758.40 = fr. 9’527.40), si ottiene un salario di fr. 40'275.- per il periodo 1° aprile – 31 dicembre, che riportato su base annua dà un salario di fr. 53'700.-, di poco superiore a quello calcolato dall’Ufficio imposte alla fonte.

                                         In simili condizioni la decisione su reclamo qui impugnata merita conferma.

                                         4.4.

                                         Per quanto precede, l’accordo forfetario raggiunto con l’AVS non è di alcun rilievo dal profilo fiscale. Assumerlo acriticamente significherebbe disattendere la normativa fiscale che regge l’imposizione del reddito del lavoro.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                     fr.     150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi            fr.       80.–

                                         per un totale di                                                         fr.     230.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2003.46 — Ticino Camera di diritto tributario 28.05.2003 80.2003.46 — Swissrulings