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Ticino Camera di diritto tributario 06.05.2003 80.2003.41

6 mai 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,203 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.41

Lugano 6 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 25 marzo 2003

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, non avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, l'Ufficio di tassazione di __________ Campagna inviava loro una diffida raccomandata in data 15 giugno 2001 e, non avendo ricevuto alcuna risposta, infliggeva loro una multa disciplinare di fr. 750.–, con decisione del 12 luglio 2001;

                                     -   che, non essendo pervenuta la dichiarazione fiscale neppure dopo la multa in questione, l'Ufficio di tassazione, con decisione del 21 ottobre 2002, notificava ai contribuenti una tassazione d'ufficio IC/IFD 2001/2002, nella quale commisurava il reddito del lavoro dei coniugi in fr. 109'540 in media annua ed il reddito imponibile in fr. 97'660 per l'IC e fr. 101'460 per l'IFD e la sostanza imponibile in fr. 138'467;

                                     -   che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 20 novembre 2002, chiedendo una tassazione intermedia per cessazione momentanea dell'attività lucrativa a partire dal 1° giugno 2001 e contestando il valore locativo attribuito alla casa di __________;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, con scritto del 22 novembre 2002, spiegando che il reclamo contro una tassazione d'ufficio deve essere motivato ed attribuendo loro a tal fine un termine di venti giorni per provvedervi, con l'avvertimento che l'inosservanza del termine in questione avrebbe comportato l'inammissibilità del gravame;

                                     -   che, non essendo stato dato alcun seguito allo scritto in questione, l'autorità di tassazione convocava i contribuenti ad un'audizione prevista il 7 febbraio 2002, ma nessuno si presentava;

                                     -   che, con decisione del 24 febbraio 2002, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, per inosservanza dei requisiti formali previsti dagli articoli 206 LT e 132 LIFD;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ ripropongono nuovamente le censure già sottoposte all'autorità di tassazione con il reclamo e chiedono un termine fino al 18 aprile 2003 per inviare i giustificativi e per presentare un ricorso "nella dovuta forma";

                                     -   che, con scritto del 31 marzo 2003, la Camera ha avvertito i ricorrenti che il termine di ricorso è perentorio ed ha attribuito loro un termine fino al 14 aprile 2003 per completare il gravame e presentare eventuale documentazione a suo sostegno;

                                     -   che nessuna risposta è pervenuta entro il termine citato;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

                                     -   che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che, nella fattispecie, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo per inosservanza delle prescrizioni formali degli articoli 206 LT e 132 LIFD;

                                     -   che gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che per gli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;

                                     -   che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (Tribunale federale, 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54/1998 p. 455);

                                     -   che il Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza: vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;

                                     -   che, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti delle disposizioni citate, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54/1998 p. 455, consid. 4f);

                                     -   che, nel caso in esame, notificando ai contribuenti la tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale non ha indicato l’esistenza dei requisiti degli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, ma, tuttavia, ricevuto il reclamo privo di motivazione, ha attribuito loro un termine per sanarlo, avvertendoli delle conseguenze dell’inadempimento;

                                     -   che, in simili circostanze, di fronte all’inosservanza dell’invito dell’Ufficio di tassazione, non si può che confermare la decisione dell’autorità di tassazione di non entrare nel merito del reclamo;

                                     -   che si deve aggiungere che l'autorità di tassazione ha mostrato una particolare benevolenza nei confronti dei ricorrenti, per il fatto che, dopo avere lasciato trascorrere il termine per emendare il reclamo conformemente agli articoli menzionati, ha ancora convocato i reclamanti ad un'audizione presso l'Ufficio di tassazione;

                                     -   che, purtroppo, anche tale opportunità è stata lasciata cadere dai ricorrenti, che da parte loro hanno invece mostrato una ben modesta disponibilità a collaborare, se solo si considera che, scaduto il termine per inoltrare la dichiarazione già nel giugno 2001, hanno chiesto a questa Camera un termine per produrre la documentazione dei propri redditi ancora nel ricorso del marzo 2003.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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