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Ticino Camera di diritto tributario 28.05.2003 80.2003.40

28 mai 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,128 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.40

Lugano 28 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 23 marzo 2003

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ -__________ __________ __________ rappr. da: __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella tassazione IC/IFD 2001-02 l'Ufficio di tassazione di __________ esponeva a __________ __________, domiciliato allora a __________ e dal 1° febbraio 2003 a __________ __________, un reddito del lavoro di fr. 19'780.-, un reddito aziendale di fr. 2'000.- e un reddito d'altra fonte di fr. 4'376.-, concedendogli tra l'altro una deduzione di fr. 4'000.- per il figlio a carico. Per l'aliquota l'Ufficio di tassazione teneva inoltre conto di un reddito all'estero della moglie di fr. 30'000.- (cfr. notifica della tassazione del 27 gennaio 2003).

                                         1.2.

                                         Il 13 febbraio 2003 il contribuente, assistito dal fiduciario __________ __________, presentava reclamo, argomentando testualmente che "la deduzione per figli è stata riconosciuta solo in Fr. 4'000.- laddove come mostrano i documenti il signor __________ ha sempre fatto fronte integralmente alla figlia".

                                         L'Ufficio di tassazione, per motivi di economia processuale, tenuto conto della partenza per l'estero, accoglieva la richiesta ed elevava la deduzione per figli a carico a fr. 8'000.- (cfr. decisione su reclamo del 10 marzo 2003).

                                   2.   2.1.

                                         Sempre assistito dal fiduciario __________, il contribuente presentava ricorso con la seguente testuale motivazione: "benché il signor __________ sia non imponibile ai fini delle vigenti norme l'amministrazione ha calcolato per il biennio Fr. 243.60 di imposta sul reddito".

                                         2.2.

                                         Con lettera raccomandata del 23 aprile 2003 il giudice delegato ricordava al patrocinatore del ricorrente le condizioni di ricevibilità del ricorso, segnatamente che, secondo l'art. 227 cpv. 2 LT, l'atto di ricorso sia motivato, indichi o produca i mezzi probatori di cui si avvale e contenga una chiara conclusione.

                                         Il giudice, considerato come la notifica della tassazione non contenesse una spiegazione relativa all'imposizione di un reddito al di sotto della soglia del minimo imponibile e all'aliquota applicata e attirando l'attenzione sul fatto che dal protocollo della tassazione risultava nondimeno che l'Ufficio di tassazione aveva considerato l'esistenza di un reddito all'estero valutato in           fr. 30'000.-, assegnava un congruo termine per comunicare se il ricorso veniva mantenuto e, in caso affermativo, per presentare la relativa motivazione e produrre o indicare le eventuali prove, con l'avvertenza che in assenza di un'appropriata motivazione il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         2.3.

                                         Il 2 maggio 2003 il patrocinatore del ricorrente comunicava al giudice di mantenere il ricorso, precisando che "le motivazioni rimangono le stesse esposte nei nostri scritti del 23 e 25 marzo 2003". Quanto poi all'esistenza di un reddito all'estero il rappresentante del ricorrente precisava che lo stesso si riferiva all'ex-consorte, come dichiarato nei periodi fiscali precedenti "visto che il reddito ampiamente insufficiente dello stesso signor __________ a sopperire alle sue esigenze vitali".

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l'art. 227 cpv. 2 LT e l'art. 140 cpv. 2 LIFD, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità.

                                         3.2.

                                         Dalle conclusioni deve potersi ricavare chiaramente che il ricorrente pretende l'annullamento o la riforma della decisione su reclamo ed in quale misura o in quale direzione ciò debba avvenire. Come minimo, dal contenuto complessivo del ricorso deve risultare la volontà di contestare l'ammissibilità o l'esattezza sostanziale della tassazione (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, § 34, p. 458; Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2b, art. 140 LIFD, n. 11, p. 363).

                                         Imprescindibile è comunque una motivazione del ricorso. Essa consiste nell'allegazione di quei fatti che parlano per un accoglimento del petitum. Sul piano sostanziale, deve confrontarsi con le questioni dell'assoggettamento, dell'imponibile, del calcolo dell'imposta e dell'aliquota (Blumenstein/Locher, loc. cit.).

                                         In considerazione del principio, proprio del diritto tributario, secondo cui le autorità fiscali hanno l'onere di provare i fatti che fondano l'obbligo fiscale, mentre i contribuenti i fatti che escludono o diminuiscono quest'ultimo, il contribuente ha l'obbligo di produrre i mezzi di prova per i fatti su cui si fondano le conclusioni ricorsuali (Cavelti, op. cit., art. 140 LIFD, n. 12,  p. 363).

                                         3.3.

                                         Nel caso in esame il ricorso si esaurisce nell'affermazione apodittica che il contribuente non sarebbe imponibile, senza minimamente preoccuparsi di motivare le ragioni di tale assunto e senza nemmeno formulare una chiara conclusione. Nemmeno la lettera del 2 maggio 2003 consente di emendare questi difetti, poiché il patrocinatore del ricorrente, dopo essersi confermato nel ricorso, si limita a confermare l'esistenza del reddito della moglie all'estero, che sarebbe stato dichiarato poiché il reddito del marito sarebbe stato insufficiente per far fronte alla sue esigenze vitali.

                                         Ciò non solo non adempie le esigenze minime di un ricorso.

                                         Ma quand'anche si volesse largheggiare, quanto affermato non fa altro che confermare la correttezza nel merito della decisione dell'Ufficio di tassazione, meglio, l'esistenza di un reddito all'estero che non si può ignorare né per la determinazione dell'aliquota né per la determinazione della soglia del minimo imponibile.

                                         Quindi, fosse anche ricevibile, il "ricorso", per quanto è dato di capire, sarebbe manifestamente infondato.

                                   4.   Questo giudice non può però fare a meno di rilevare che l'incarto fiscale contiene la sentenza del 6 marzo 2001 del Tribunale di Como con cui il giudice autorizza i coniugi Marchetti a vivere separati e regola le conseguenze accessorie della separazione, segnatamente l'assegnazione della figlia e l'ammontare degli alimenti e degli ulteriori contributi del marito.

                                         È quindi doveroso segnalare all'UT questa circostanza idonea a giustificare l'allestimento di una tassazione intermedia, con tutte le conseguenze del caso: separazione delle partite e quindi stralcio del reddito all'estero per la determinazione dell'aliquota, deduzione per alimenti et similia, ma anche raffronto dei redditi per stabilire l'eventuale esistenza di un reddito d'altra fonte imponibile in Svizzera giustificato dall'ammontare di uscite sproporzionate rispetto alle entrate.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto .

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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